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Dossier

Bancomat e carte di debito | Utilizzo fraudolento | Furto o sottrazione della carta

Collegio di Milano, 05 ottobre 2010, n.1035

8 Luglio 2011

 

In merito all’obbligo di diligente custodia della carta e del PIN, è responsabile la cliente che lasci incustodita la borsa contenente la carta. Tale responsabilità non risulta attenuata dalla circostanza che assieme alla carta di pagamento oggetto del ricorso le siano state rubate anche un’altra carta Bancomat ed una carta di credito con cui sono stati effettuati dei tentativi di utilizzo fraudolento non riusciti. L’aspetto, infatti, non appare rilevante poiché, anche nel caso in cui si volesse considerare tale elemento come utile ai fini della presunzione della maggiore efficienza di un sistema di controllo rispetto ad un altro, esso non si rivelerebbe sufficiente a dimostrare la non disponibilità del PIN della carta emessa dalla resistente da parte di chi la ha effettivamente utilizzata fraudolentemente. È, infatti, lecito presumere che l’autore dei prelievi potrebbe aver avuto a disposizione il PIN della sola carta emessa dalla resistente e non delle altre carte rubate e ciò spiegherebbe il fallimento dei tentativi di utilizzo fraudolento effettuati su queste ultime.


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