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Dossier

Bancomat e carte di debito | Vessatorietà | ATM | Registrazioni contabili | Calusole contrattuali

Collegio di Roma, 10 settembre 2010, n.923

7 Luglio 2011

 

Nel nostro ordinamento le scritture contabili fanno prova, salvo diversa previsione, (non a favore, ma) contro l’imprenditore (art. 2709 c.c.) e, se regolarmente tenute, “possono” far prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio nell’esercizio dell’impresa (art. 2710 c.c.): non quindi nei confronti di coloro che, come il cliente, sono privi di tale qualifica. La validità di previsioni negoziali dirette ad attribuire alle registrazioni contabili efficacia probatoria a favore dell’imprenditore nei rapporti con i consumatori deve essere verificata alla stregua di quanto stabilito dall’art. 33, secondo comma, lett. t, d.lgs., 6 settembre 2005, n. 206, che pone all’autonomia privata limiti assai più stringenti di quelli stabiliti in via generale dall’art. 2698 c.c., qualificando come “vessatorie” – e, come tali, “nulle”ai sensi dell’art. 36, secondo comma dello stesso decreto, le clausole che sanciscono, a carico del consumatore “limitazioni all’adduzione di prove, limitazioni o modificazioni dell’onere della prova”. Appare quindi evidente che alle registrazioni contabili effettuate “in automatico” dalle apparecchiature presso le quali sono effettuate le operazioni di prelievo non potrebbe mai essere riconosciuta efficacia probatoria piena ed esclusiva a favore del gestore del servizio.


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