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Dossier

Trasparenza | Contratti bancari in genere | Diritto di ottenere copia della documentazione

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.883

7 Luglio 2011

 

L’art. 119, comma quarto, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, secondo cui «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». Ne deriva che un diritto del cliente di ricevere la detta documentazione entro i termini previsti dal legislatore è configurabile limitatamente alle attestazioni riguardanti operazioni comprese nel decennio antecedente la richiesta del cliente medesimo.


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