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Dossier

Clonazione | Carta di credito | Corretta interpretazione | Clausola contrattuale

Collegio di Roma, 28 luglio 2010, n.826

6 Luglio 2011

 

La clausola del contratto di rilascio della carta di credito, laddove precisa che il titolare della carta “ha l’obbligo di usare la massima diligenza nel custodire la Carta e gli accessori eventualmente collegati nonché nel proteggere la segretezza dei codici personali” ed è “responsabile per le spese effettuate con la Carta a seguito degli eventi di cui sopra entro il limite di € 150,00” fino al momento della ricezione da parte [dell’intermediario] della richiesta di blocco, “salvo …. che abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave”, deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi di “clonazione” della carta di credito, in quanto quest’ultima appare sostanzialmente assimilabile a quella di sottrazione del PIN: in entrambi i casi, infatti, pur rimanendo il titolare nella disponibilità materiale della carta, è possibile un utilizzo fraudolento della stessa da parte di terzi.


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