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Requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari: le novità della consultazione Consob

3 Agosto 2020

Luca Galli, Andrea Lapomarda, Antonio Rizzello, Martina Pulvirenti, EY Advisory

Di cosa si parla in questo articolo

In data 23 luglio 2020 la Consob ha pubblicato il Documento di Consultazione concernente le modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale operante nell’ambito dei servizi d’investimento.

L’attuale disciplina in materia dei requisiti di conoscenza e competenza, che recepisce l’articolo 25 della Direttiva 2014/65/UE (di seguito “MiFID II”) e tiene conto degli Orientamenti ESMA/2015/1886 (di seguito “Orientamenti ESMA”), è attualmente contenuta nel Titolo IX (Requisiti di conoscenza e competenza), Parte II, Libro III (artt. 78-82) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (c.d. “Regolamento Intermediari”), in seguito allo svolgimento di due consultazioni[1] e all’acquisizione del parere di Banca d’Italia.

In tale contesto, è ben sin d’ora ricordare che, il 5 ottobre 2018 Consob ha pubblicato uno specifico documento di Q&A sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, che rappresentano un ausilio per fornire ai soggetti abilitati alcune indicazioni circa l’applicazione delle disposizioni regolamentari, anche alla luce delle osservazioni pervenute dagli stakeholders in occasione delle due consultazioni precedenti alla summenzionata delibera n. 20307.

Con il Documento attualmente in consultazione, Consob intende dunque avviare il processo di revisione della disciplina nazionale dei requisiti di conoscenza e competenza, al fine di conferirle maggiore flessibilità e di valorizzare l’autonomia decisionale dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi d’investimento, garantendo al contempo il rispetto dei principi e delle linee guida definite a livello europeo, nonché l’adeguata tutela degli investitori.

La conclusione della fase di consultazione è prevista per il 21 settembre 2020.

Gli Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze

Al fine di fornire un quadro completo sulle novità introdotte da Consob, è utile preliminarmente fornire alcune informazioni di contesto rispetto alle finalità degli Orientamenti ESMA, ovvero quella di specificare i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze richieste ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1 della Direttiva MiFID II, il quale prevede che “gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze”.

Con i suddetti Orientamenti, ESMA mira a promuovere una maggiore convergenza a livello comunitario nelle regole finalizzate a definire il livello atteso di conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti o alla fornitura ai clienti di informazioni concernenti i servizi d’investimento latu sensu, stabilendo le norme per aiutare le imprese di investimento ad ottemperare all’obbligo di operare nel migliore interesse dei clienti. In particolare, gli Orientamenti contengono:

  • un insieme di disposizioni generali riguardanti, inter alia: (i) livello e intensità delle conoscenze e competenze richieste commisurate al ruolo svolto (i.e. consulenza vs. fornitura di informazioni), (ii) conoscenza, comprensione e applicazione da parte del personale delle politiche e delle procedure interne adottate al fine di garantire la conformità con la direttiva MiFID II, (iii) valutazione ed esame del rispetto degli Orientamenti ESMA da parte della funzione Compliance, all’interno della relazione all’organo di gestione sull’attuazione e l’efficacia del sistema generale di controllo per le attività e i servizi di investimento;
  • i criteri relativi alle conoscenze e competenze del personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori;
  • i criteri relativi alle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti;
  • i requisiti organizzativi per la valutazione, il mantenimento e l’aggiornamento delle conoscenze e competenze.

L’intervento del Regolatore

L’attuale disciplina nazionale in materia di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, contenuta all’interno del Regolamento Intermediari, ha introdotto, nell’ottica del recepimento dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria, specifiche norme non derogabili e aggiuntive rispetto a quanto previsto dagli Orientamenti ESMA. Riguardo a tali norme preme qui rammentare le disposizioni in materia di: (i) bilanciamento tra le qualifiche detenute dal personale e il termine minimo di esperienza professionale richiesta, (ii) durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale, (iii) test di verifica all’esito dei corsi di formazione iniziale, (iv) obbligatorietà, durata, soggetti formatori dei corsi di formazione nel continuo, (v) requisiti del supervisore.

A due anni dall’applicazione della suddetta disciplina, che ha comportato un importante lavoro di adeguamento per gli intermediari, è emersa l’esigenza, anche alla luce delle necessità rilevate presso gli operatori del mercato, di una maggiore flessibilità nell’applicazione della regolamentazione nazionale. In particolare, gli intermediari hanno inoltrato richieste di chiarimento e/o di revisione della disciplina nazionale, avente ad oggetto, principalmente, i seguenti aspetti:

  • requisiti minimi di durata riguardanti la formazione nel continuo e modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento;
  • requisiti applicabili al personale che opera con clientela professionale;
  • coordinamento con la disciplina stabilita in altri Stati europei con riferimento al personale di intermediari che operano cross-border;
  • operatività sotto supervisione del personale non in possesso dei necessari requisiti.

In tale contesto, al fine di proporre le soluzioni declinate all’interno del Documento di consultazione, Consob ha tenuto in debita considerazione le esperienze maturate in altri Paesi membri (i.e. Germania, Francia e Spagna) e considerato le raccomandazioni prodotte dall’High-Level Forum on the Capital Markets Union istituito dalla Commissione Europea, contenute all’interno del report pubblicato in data 10 giugno 2020[2].

Anche alla luce di tali analisi, allo scopo di riformulare il Titolo XI, Parte II, Libro III del Regolamento Intermediari, Consob ha identificato le seguenti opzioni alternative:

Opzione 0: la quale prevede il mantenimento dell’attuale impostazione caratterizzata dalla presenza di norme di dettaglio che garantiscono un maggior livello di tipicità della disciplina domestica rispetto a quanto previsto in ambito europeo, introducendo interventi mirati per valorizzare maggiormente l’autonomia decisionale degli intermediari e garantendo, in ogni caso, il rispetto dei principi generali della Direttiva MiFID II e degli Orientamenti ESMA.

Opzione 1: la quale prevede il pieno allineamento con quanto previsto dagli Orientamenti ESMA attraverso l’eliminazione dal testo del Regolamento Intermediari delle prescrizioni di dettaglio, lasciando agli intermediari l’onere di individuare le modalità operative per garantire il rispetto degli standard previsti, ad eccezione di quanto richiesto per l’iniziale accertamento del possesso dei requisiti di conoscenza e competenza del personale. In particolare, con riferimento a:

  • esperienza professionale minima richiesta, è prevista la riduzione dei periodi minimi di esperienza rispetto al vigente testo regolamentare, eliminando la possibilità di dimezzare tali periodi a fronte del possesso di una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario ovvero del superamento di un corso di formazione;
  • revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione del personale e modalità di svolgimento del percorso di formazione e sviluppo, tali aspetti vengono demandati alle scelte e alle procedure individuate dall’intermediario;
  • operatività sotto supervisione, è rimesso agli intermediari di stabilire le caratteristiche del supervisore e le modalità di esercizio del controllo.

Al fine di avviare il processo di revisione della disciplina a valere sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, Consob ha chiesto il rilascio di un parere preventivo al Comitato degli Operatori di mercato e degli Investitori (“COMI”) che ha espresso preferenza per un’opzione di semplificazione della disciplina contenuta nel Regolamento Intermediari (i.e. Opzione 1).

                                                                                                      ***

Il Documento sottopone inoltre a consultazione ulteriori interventi di modifica ritenuti necessari per conferire maggiore coerenza alle diverse sezioni del Regolamento Intermediari che regolano i requisiti di conoscenza e competenza del personale.

In particolare, le modifiche proposte al Titolo IX, previste per il personale degli intermediari, riguardano altresì:

  • la disciplina sulla commercializzazione di OICR propri e di terzi da parte dei gestori dettata agli articoli 107 (Commercializzazione di OICR propri) e 109 (Commercializzazione di OICR di terzi);
  • la disciplina sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dettata agli articoli 146 (Albo unico dei consulenti finanziari), 154 (Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell’Organismo), 156 (Modalità di aggiornamento professionale) e 159 (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti);
  • l’articolo 164 in tema di “Aggiornamento professionale” dei consulenti finanziari autonomi.

Focus sulle principali modifiche proposte per il Regolamento Intermediari

Nell’ambito del Documento di consultazione, l’attuale articolo 78 del Libro III, Parte II, Titolo XI sui Requisiti di Conoscenza e Competenza del Regolamento Intermediari è stato rivisto al fine di introdurre la nuova logica del bilanciamento tra le qualifiche possedute dai membri del personale degli intermediari e l’esperienza minima richiesta agli stessi e di contenere le misure che gli intermediari sono tenuti ad adottare.

In particolare, al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale devono possedere almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

  1. iscrizione, anche di diritto, all’albo di cui all’articolo 31 del Testo Unico o superamento dell’esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale (non più 12 mesi) nel caso in cui prestano la consulenza;
  2. diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale (non più 12 mesi) nel caso in cui prestano la consulenza;
  3. diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell’Unione europea, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale (non più 12 mesi) nel caso in cui prestano la consulenza;
  4. diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale (non più 12 mesi) nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale (non più 2 anni) nel caso in cui prestano la consulenza;
  5. diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale (non più 2 anni) nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi di esperienza professionale (non più 4 anni) nel caso in cui prestano la consulenza.

Consob conferma che l’esperienza professionale deve essere maturata nel decennio precedente l’inizio dell’attività, di cui, almeno la metà, nell’ultimo triennio. Ai fini del computo del requisito dell’esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

I membri del personale devono possedere un’esperienza maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti ESMA per coloro che forniscono informazioni riguardanti i prodotti di investimento, servizi di investimento o accessori (i.e. caratteristiche, rischi ed elementi fondamentali dei prodotti di investimento disponibili nell’ambito dell’impresa, inclusi implicazioni fiscali e oneri a carico del cliente, ammontare complessivo delle spese e degli oneri sostenuti dal cliente, funzionamento dei mercati finanziari e la loro influenza sul valore e sul prezzo dei prodotti) e in aree professionali o attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti ESMA per coloro che prestano la consulenza (i.e. obblighi di adeguatezza, ragioni per cui un prodotto potrebbe non essere indicato per il cliente, principi fondamentali della gestione di portafoglio).

Restano ferme le deroghe a tali requisiti introdotte dall’articolo 82 del Regolamento Intermediari, con riferimento ai membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio precedentemente elencati, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

È previsto, inoltre, che gli intermediari adottino misure idonee a:

  • assicurare il possesso di conoscenze e competenze da parte dei membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza;
  • assicurare che qualora i membri del personale fossero privi dei requisiti di conoscenza e competenza gli stessi possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti ESMA, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;
  • garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano in considerazione il tipo di servizio prestato, le caratteristiche della clientela e i prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i) degli Orientamenti ESMA[3]. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;
  • assicurare la conservazione per almeno cinque anni della documentazione relativa all’adozione e all’effettiva applicazione delle procedure e delle misure attuate, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità.

Focus sull’eliminazione di talune modifiche al Titolo XI

Come dianzi accennato, dall’attuale testo del Titolo XI del Regolamento Intermediari sono state eliminate alcune prescrizioni di dettaglio, tra le quali è d’uopo evidenziare:

  • la possibilità, per il soggetto interessato, di dimezzare il requisito dell’esperienza professionale nelle casistiche previste dal legislatore nazionale negli attuali articoli 79 e 80;
  • i requisiti concernenti la modalità di svolgimento della formazione professionale e il test di verifica, previsti nell’attuale articolo 79;
  • l’obbligo di formazione specifica che prevede l’esecuzione di un corso della durata di almeno 30 ore, in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento, previsto nell’attuale articolo 81;
  • le condizioni per la sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previsti nell’attuale articolo 81.

In tale ambito, pertanto, spetta agli intermediari l’onere di identificare le più opportune modalità operative al fine di assicurare il rispetto degli standard previsti dagli Orientamenti ESMA.

Relativamente alle altre sezioni impattate dalle proposte di modifica attualmente in consultazione, rileva in ultimo rappresentare le seguenti:

  • l’articolo 156 del Libro III, Parte II, Titolo XI conferma l’obbligo dell’aggiornamento professionale per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (eliminando il riferimento alla partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza) e prevede la conservazione, per almeno cinque anni, della documentazione attestante l’aggiornamento professionale svolto;
  • l’articolo 164 conferma l’obbligo relativo all’aggiornamento professionale per i consulenti finanziari autonomi, specificando che deve essere coerente con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti ESMA, e pertanto questi ultimi dovranno dotarsi di procedure per assicurare che l’aggiornamento consideri le caratteristiche della clientela, gli strumenti finanziari raccomandati e i servizi accessori eventualmente prestati. Per quanto concerne la revisione delle esigenze di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi, questa può essere svolta dai medesimi consulenti, dalla società di consulenza finanziaria per conto delle quali queste operano o da soggetti terzi. Inoltre, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa all’attuazione e applicazione delle procedure.

Conclusioni

Le modifiche poste in consultazione dovrebbero consentire, nell’ottica del Regolatore nazionale, di attribuire agli intermediari una maggiore autonomia decisionale e organizzativa.

In tale contesto, la predeterminazione a livello regolamentare del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza minima richiesta consente di tutelare gli investitori e, al tempo stesso, tiene conto dell’enfasi espressa dall’High-Level Forum on Capital Markets Union con riferimento alla fase iniziale di accertamento del possesso di adeguate conoscenze e competenze da parte dei consulenti.

L’approccio adottato da Consob, fermo restando il pieno rispetto degli orientamenti emanati in ambito comunitario, appare dunque orientato all’emanazione di disposizioni ancora più principle based rispetto al passato. Pertanto, il “livello di autonomia decisionale” lasciato agli intermediari dovrà essere adeguatamente bilanciato con un attento approccio di vigilanza nonché da una costante e dinamica interlocuzione con gli operatori del mercato al fine di recepire e indirizzare (anche per il tramite di specifici orientamenti) le eventuali criticità applicative che dovessero emergere in costanza di tempo.

 


[1] Una consultazione preliminare avviata il 22 dicembre 2016 e conclusa il 20 gennaio 2017 e una seconda consultazione, svoltasi dal 6 luglio al 21 agosto 2017.

[2] Di seguito il link per la consultazione del report pubblicato dall’High-Level Forum on the Capital Markets Union: https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en.

[3] “Prodotti di investimento” indica strumenti finanziari e depositi strutturati come definiti nella direttiva MiFID II.

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