In caso di protesto del cliente per emissione di assegno bancario senza provvista, appare contrario al generale dovere di diligenza professionale e di protezione dell’altrui situazione giuridica il comportamento tenuto dall’intermediario che iscrive il nominativo del cliente alla CAI pur dopo che quest’ultimo abbia provveduto al pagamento tardivo del titolo e dei relativi accessori a mani del beneficiario con rilascio di dichiarazione liberatoria autenticata su modulo fornito dalla medesima banca, non corredata dalla restituzione del titolo in originale.