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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Cessazione materia del contendere | Procedimento | Rinuncia agli atti

Collegio di Milano, 26 marzo 2010, n.166

11 Giugno 2011

In analogia a quanto prevede il codice di rito, anche il procedimento avanti l’ABF si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Laddove inoltre l’esito cui sono giunte le parti appare satisfattivo dell’interesse dedotto dal ricorrente e la rinunzia consegue a tale esito, l’estinzione deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

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