Alla stregua dei principi generali che informano il diritto dei titoli di credito (e, in particolare, secondo quanto disposto dall’art. 1192 cod. civ.), la valutazione in termini di regolarità o meno del pagamento dell’assegno circolare da parte della banca non può che essere compiuta avendo riguardo al solo profilo della legittimazione cartolare. Ritenere obbligata la banca a svolgere indagini ulteriori rispetto al controllo della legittimazione cartolare dei prenditori dell’assegno e della regolarità formale e completezza del titolo, significherebbe gravare la banca medesima di compiti attinenti alla verifica dei rapporti sostanziali sussistenti fra le parti: il che, con tutt’evidenza, non trova alcun riscontro né nella disciplina generale dei titoli di credito, né in quella speciale relativa all’emissione di assegni circolari.