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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Incompetenza per valore | Determinazione del valore

Collegio di Roma, 13 maggio 2010, n.359

12 Giugno 2011

Deve escludersi la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario in merito alla domanda avente ad oggetto il riscatto del pegno posto a garanzia dell’apertura di credito in conto corrente ad un valore indicato dal ricorrente come non inferiore a quello di acquisto e quindi pari ad € 800.000,00, posto che rientrano nella cognizione dell’ABF le domande aventi a oggetto la corresponsione di somme di denaro a qualunque titolo non superiori ad Euro 100.000,00 (cfr. Disposizioni della Banca d’Italia sull’ABF del 18 giugno 2009 e succ. mod. e int., Sezione I, Disposizioni di carattere generale, § 4, Ambito di applicazione oggettivo).

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