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Dossier

Estinzione del rapporto | Finanziamento contro cessione del quinto

Collegio di Milano, 13 aprile 2010, n.222

13 Giugno 2011

L’estinzione anticipata del finanziamento dietro cessione del quinto costituisce una facoltà sempre esercitabile da parte del cliente, questo anche in ossequio a quanto espressamente sancito dall’art. 125 comma 2° del D.Lgs. 385/93, secondo cui “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”.

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