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Dossier

Accollo | Natura ed effetti | Convenzione di accollo

Collegio di Napoli, 29 ottobre 2010, n.1207

22 Giugno 2011

Nell’ambito della fattispecie di assunzione del debito altrui di cui all’art. 1273 cod. civ. la liberazione del debitore originario non è un effetto automatico della convenzione di accollo. La convenzione di accollo – che si configura come un contratto a favore del creditore riconducibile al paradigma del contratto a favore di terzo – produce come effetto tipico solo quello di aggiungere al debito dell’accollato anche l’obbligazione dell’accollante, ma non vale anche automaticamente a liberare il primo, l’effetto liberatorio nei confronti del debitore accollante producendosi solo in presenza di una espressa manifestazione di volontà del creditore beneficiario della pattuizione; e ciò del resto in coerenza con la regola generale per cui il contratto stipulato inter alios (com’è appunto la convenzione di accollo, che è sottoscritta solo dal debitore accollato e dal terzo accollante, ma senza la partecipazione del creditore) può produrre a favore di chi vi rimane estraneo solo effetti favorevoli e giammai effetti svantaggiosi.

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