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Giurisprudenza

Regime fiscale applicabile alla plusvalenza su un’operazione di scambio di titoli collocata in differimento di imposta

5 Aprile 2018

Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 22 marzo 2018, cause riunite C 327/16 e C 421/16 – Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Fernlund

Di cosa si parla in questo articolo

L’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1° gennaio 1995, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, in forza della quale la plusvalenza risultante da un’operazione di scambio di titoli rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva è accertata al momento di detta operazione, ma il suo assoggettamento a imposta è differito fino all’anno in cui si verifica l’evento che pone fine a tale differimento di imposta, nel caso di specie la cessione dei titoli ricevuti in cambio.

L’articolo 8 della direttiva 90/434, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede l’assoggettamento a imposta della plusvalenza attinente a un’operazione di scambio di titoli, collocata in differimento di imposta, al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio, sebbene tale cessione non rientri nella competenza fiscale di tale Stato membro.

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, in una situazione in cui la successiva cessione di titoli ricevuti in cambio non rientra nella competenza fiscale di tale Stato membro, prevede l’imposizione della plusvalenza collocata in differimento d’imposta al momento di detta cessione senza tenere conto di un’eventuale minusvalenza realizzata in tale occasione, laddove una siffatta minusvalenza è presa in considerazione qualora il contribuente detentore di titoli abbia la propria residenza fiscale in tale Stato membro alla data di detta cessione. Spetta agli Stati membri, nel rispetto del diritto dell’Unione e, nella fattispecie, segnatamente, della libertà di stabilimento, stabilire modalità relative alla compensazione e al calcolo di tale minusvalenza.

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