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Giurisprudenza

Natura giuridica della polizza fideiussoria a prima richiesta

26 Marzo 2015

Tribunale di Milano, 25 novembre 2014, n. 14353

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 25 novembre 2014, n. 14353, il Tribunale di Milano ha affermato i seguenti principi di diritto in materia di polizza fideiussoria a prima richiesta.

La polizza fideiussoria il cui oggetto sia individuato nel “risarcimento dei danni che derivassero all’Assicurato dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso lo stesso Assicurato disciplinati dal contratto citato in premessa”, con assunzione di garanzia del pagamento di una somma fino alla concorrenza di un determinato ammontare “corrispondente all’importo della cauzione dovuta al Contraente a garanzia della suddetta obbligazione” ha natura indennitaria e ha un oggetto (l’obbligazione risarcitoria) ed una funzione cauzionale che non coincide con l’obbligazione dedotta nel contratto garantito, al cui adempimento il garante non è tenuto. L’assunzione, da parte del garante di una obbligazione di pagamento che ha oggetto e causa diversi da quelli che connotano il rapporto di valuta in essere tra beneficiario e contraente è sicuro indice di inesistenza del vincolo di accessorietà della garanzia stessa rispetto a quello.

L’obbligo di pagare “le somme dovute a titolo di risarcimento” entro trenta giorni dalla ricezione di richiesta scritta da parte dell’assicurato, motivata con la sola comunicazione dell’inadempimento della contraente, è immediatamente ricollegato soltanto ed incondizionatamente ad una richiesta che richiede la mera enunciazione dell’inadempimento e non la sua prova. Di conseguenza, la richiesta di pagamento da parte del beneficiario rivolta al garante si può definire “prima” e “semplice”, e, dunque, costituisce ulteriore indizio dell’autonomia della garanzia.

In presenza di un obbligo del contraente di rimborsare al garante, in sede di rivalsa, le somme da questi pagate all’assicurato in dipendenza della polizza “a semplice richiesta”, con conseguente autonomia dell’obbligo di pagamento, si deve ammettere che anche il rapporto garante-beneficiario debba essere configurato in termini di autonomia, non potendosi accettare che la polizza tuteli in misura maggiore la posizione del garante rispetto a quella del creditore in favore del quale è rilasciata.

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