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Giurisprudenza

Decorrenza del termine di prescrizione per operazioni in c/c: il Tribunale si adegua al nuovo regime normativo

9 Settembre 2011

Tribunale di Milano, 19 luglio 2011

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Milano, ritenuta l’applicabilità dell’art. 2, comma 61 del d.l. 225/2010 conv. in l. 10/2011, accoglie l’eccezione di prescrizione decennale identificando il termine iniziale di decorrenza della prescrizione con la data di annotazione in conto degli importi ritenuti indebiti.

Si legge infatti in sentenza che <<per la decorrenza del termine di prescrizione per le operazioni bancarie regolate in conto corrente occorre ora applicare l’art. 2 comma 61 L.26.2.11 n. 10 di conversione con modifiche del D.L. 29.12.10 n.225, che è entrato in vigore il 28.2.11, e che, quale norma interpretativa, si applica retroattivamente (…)>> (pag. 8 sentenza allegata): ciò <<sta a significare che è soggetto a prescrizione ordinaria, con decorrenza dalla data di annotazione, il diritto di contestare l’annotazione che si asserisce illegittima, quindi di eliminare detta annotazione dal conto>>.

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