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Giurisprudenza

Tutela dell’utilizzatore del bene in leasing privo di legittimazione contrattuale: novità dalle Sezioni Unite della Cassazione

13 Ottobre 2015

Avv. Marco De Nadai, Studio Legale Criscuoli, Dagnino & Associati

Cassazione Civile, Sez. Un., 05 ottobre 2015, n. 19785

Di cosa si parla in questo articolo

1. La fattispecie

Con sentenza n. 19785 del 5 ottobre 2015 (cfr. contenuti correlati), le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate su una questione particolarmente significativa in tema di locazione finanziaria, dipanando alcuni dei dubbi circa la legittimazione attiva dell’utilizzatore del bene in leasing ad agire direttamente nei confronti del fornitore per vizi della cosa, in assenza di specifica clausola contrattuale che gli attribuisca tale legittimazione.

La fattispecie è la seguente.

L’utilizzatore stipulava un contratto di locazione finanziaria con una società di leasing in relazione all’acquisto di un autocarro, fornito dalla società fornitrice. Dopo la consegna dell’autocarro, l’utilizzatore citava in giudizio la società fornitrice chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura, nonché la condanna al risarcimento dei danni e, in subordine, la riduzione del prezzo di compravendita, in quanto, ad avviso dell’utilizzatore, il bene sarebbe stato privo delle qualità promesse per la sua strutturale inidoneità ad ottenere l’omologazione da parte del Ministero dei Trasporti.

La sentenza impugnata con ricorso per cassazione ha dichiarato l’attore privo di “legittimazione attiva” respingendo così le domande proposte dall’utilizzatore e ritenendo che l’eventuale esonero del proprietario/concedente da ogni responsabilità per vizi della cosa dovesse risultare in un apposito patto, non avendo alcuna fonte normativa.

In particolare, i Giudici della sezione remittente, dopo aver richiamato l’art. 10 della legge 14 luglio 1993 n. 259, di ratifica della Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale stipulata ad Ottawa il 28 maggio 1988, la quale sembra predicare una tutela diretta del fornitore, si interrogano sull’effettiva applicabilità al leasing degli importanti principi generali dettati, seppur in tema di mandato, dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24772 del 8 ottobre 2008, secondo cui “l’espressione “diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato” (art. 1705, secondo comma, cod. civ.), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno)”.

2. Il decisum delle Sezioni Unite della Cassazione

Le Sezioni Unite affermano il principio secondo cui, in tema di vizi della cosa concessa in leasing che la rendono inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore.

Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo nei confronti del fornitore e ricorrendone il presupposti, di agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo.

Nel secondo caso, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.

3. L’iter motivazionale delle Sezioni Unite: una premessa qualificatoria sull’operazione di leasing

Per comprendere a fondo il decisum delle Sezioni Unite, occorre partire da alcune premesse di carattere qualificatorio.

Anzitutto, occorre premettere come il rapporto dileasing, seppur privo di una disciplina normativa organica[1], ormai da diversi anni riscontri notevole successo tra gli operatori commerciali.  Tale operazione può assumere diverse forme. Tuttavia, esso si caratterizza per il ricorrere del seguente schema trilatero: ossia, una parte concede all’altra il godimento di un bene verso un corrispettivo rateale e per un determinato periodo di tempo, attribuendone la facoltà di acquistarne la proprietà alla scadenza, mediante il versamento del prezzo prestabilito.

Le Sezioni Unite rilevano anzitutto come una qualificazione dell’operazione contrattuale nei termini del contratto unitario plurilaterale avrebbe la conseguenza di dissipare qualsiasi dubbio sull’ammissibilità dell’esperibilità da parte dell’utilizzatore dell’azione di risoluzione nei confronti del fornitore del bene. La ragione è semplice: per effetto di tale configurazione, il fornitore diventerebbe parte contrattuale del negozio. Questo orientamento conduceva tuttavia a conseguente processuali radicali, inducendo a qualificare il concedente come litisconsorte necessario nella causa per vizi tra utilizzatore e fornitore.

Tale tesi è però assolutamente superata in dottrina ed in giurisprudenza[2], come peraltro correttamente rilevato dalle Sezioni Unite, nonché anche dai Giudici remittenti nell’ordinanza interlocutoria.

All’esito dell’evoluzione giurisprudenziale di cui danno conto le Sezioni Unite,si è optato per la (definitiva) qualificazione dell’operazione di leasing nei termini del collegamento negoziale tra i due negozi tipici di cui tale figura è composta; ovvero, da un lato, il contratto tra l’utilizzatore e la società concedente, incaricata di acquistare il bene (i.e. il vero e proprio contratto di leasing) e, dall’altro lato, un altro rapporto tra il concedente (società di leasing) ed il fornitore (produttore) del bene (i.e. il contratto di vendita). Orbene, come rilevano ancora le Sezioni Unite, per effetto di tale evoluzione giurisprudenziale si è ammesso che l’utilizzatore possa comunque agire contro il fornitore per l’adempimento o per il risarcimento, escludendosi tuttavia che possa agire anche per la risoluzione, tenuto conto che a questa conseguono necessariamente effetti sulla sfera giuridica del concedente, con la determinazione dell’obbligo di restituzione del bene e della perdita del lucro dell’operazione di finanziamento.

Ai fini della soluzione del quesito, le Sezioni Unite si esprimono a favore della qualificazione dell’operazione di leasing nei termini del collegamento negoziale, evidenziando peraltro come, seppur il contratto possa assumere diverse tipologie e forme (quali, a titolo esemplificativo, il leasing operativo e di consumo, il leasing traslativo e di godimento, il leasing pubblico o il leasing immobiliare, così come il lease back e la locazione finanziaria di autoveicoli), tuttavia esso pare sempre disporre di un elemento comune, ovvero la compresenza dello schema trilatero, stante il coinvolgimento di tre soggetti – utilizzatore, concedente e fornitore – nella complessa operazione di locazione finanziaria.  Il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali è quindi ormai un dato che viene considerato assodato ed incontestabile, anche per effetto delle clausole previste nei formulari normalmente utilizzati nella prassi commerciale, che mirano appunto, attraverso espedienti contrattuali, a creare tale “collegamento”. Ad esempio, si pensi a quelle clausole del leasing immobiliare volte a legittimare l’utilizzatore ad agire nei confronti del fornitore del bene, per vizi della cosa compravenduta dall’acquirente.

In assenza tuttavia di tale “collegamento” costruito per mezzo di una previsione contrattuale ad hoc, le Sezioni Unite sottolineano come, in realtà, sulla base del mero dato qualificatorio, non si potrebbe addossare al concedente il rischio contrattuale inerente alle qualità del bene compravenduto in quanto il medesimo concedente è assolutamente disinteressato rispetto alla scelta del bene (nonché del fornitore), che è effettuata infatti da un soggetto formalmente “terzo” e cioè dall’utilizzatore.

4. La soluzione del quesito: la buona fede quale strumento di integrazione del contratto (ex art. 1375 c.c.)

L’insufficienza del criterio qualificatorio, conduce i Supremi Giudici ad un “salto” ulteriore. Dopo aver esaminato le diverse opzioni interpretative circa la natura del rapporto di leasing, le Sezioni Unite si chiedono quindi quali siano i rimedi esperibili dall’utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa (oggetto sia del contratto di leasing sia del contratto di fornitura) in una vicenda contrattuale che, almeno nella prassi, tende generalmente ad affermare l’esonero del concedente da responsabilità per vizi della cosa ed il corrispondente obbligo dell’utilizzatore di accertare la conformità del bene in sede di consegna.

A ben vedere, la risoluzione del quesito implica allora un’analisi che contemperi due esigenze concretamente contrapposte; da un lato, quella del concedente a percepire i canoni indipendentemente dai vizi del bene in leasing (che gli sono estranei) e dall’altro lato l’esigenza dell’utilizzatore ad ottenere adeguata tutela in caso di vizi del bene in leasing, pur non essendo formalmente parte del contratto di vendita.

Sul punto, per essere chiari, il legislatore non sembra avvertire questa esigenza. Tant’è che appunto si ammette generalmente che le parti dell’operazione di leasing possono liberamente regolare i rischi della cosa compravenduta, esonerando espressamente il concedente da ogni responsabilità al riguardo, come peraltro riconosciuto espressamente anche in dottrina ed in giurisprudenza[3].

Per poter assegnare una tutela specifica all’utilizzatore le Sezioni Unite invocano allorai criteri della c.d. buona fede contrattuale dettati dall’art. 1375 c.c.. Come noto, in argomento si confrontano due diverse correnti di pensiero. La prima, riduttiva, che considera la buona fede come criterio di valutazione a posteriori del comportamento delle parti, nella fase di attuazione del rapporto[4]. La giurisprudenza[5] precisa che la buona fede si applica all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto, e non già per denunciare la contrarietà di una clausola al principio[6].

L’altra corrente interpretativa, c.d. espansiva, considera invece la buona fede come criterio integrativo del contenuto negoziale[7], fonte di obblighi autonomi e strumentali (di informazione, di solidarietà e di protezione); l’inadempimento dei quali comporta responsabilità contrattuale[8]. Il dovere di curare l’utilità della controparte trova un limite in un criterio di ragionevolezza nel sacrificio dei propri interessi[9].  Di tutta evidenza, la Suprema Corte sembra proprio aderire a quest’ultima tesi.

Il richiamo alla buona fede in funzione di strumento di integrazione del contratto consente quindi alla Suprema Corte di eludere molti degli ostacoli che la dottrina e la giurisprudenza avevano in precedenza frapposto ad un univoca interpretazione della questione.

In questo senso, allora, per poter beneficiare della predetta tutela, all’utilizzatore spetterà informare il concedente circa ogni questione che sia per lui rilevante, così come sarà obbligo del concedente quello di cooperare con l’altra parte secondo i vincoli di solidarietà e di protezione, al fine di evitare che subisca pregiudizi.

La soluzione offerta dalle Sezioni Unite pare molto interessante, sebbene, in un certo senso, non nuova nel panorama dottrinale e giurisprudenziale.

Si consideri infatti come, in funzione di tale tutela, la dottrina avesse già in precedenza prospettato di considerare quantomeno rilevante la malafede del concedente o in applicazione del principio generale di cui all’art. 1229 c.c., ovvero applicando l’art. 1579 c.c. in materia di locazione, con la conseguenza dell’inefficacia delle clausole di esonero da responsabilità in caso di malafede del lessor o di vizi della cosa tali da rendere impossibile il godimento del bene.

Infine, partendo sempre dal presupposto del collegamento negoziale dell’operazione di leasing, si era concluso nel senso di negare validità alla clausola di inversione del rischio in rapporto all’inadempimento per mancata consegna, fattispecie quest’ultima considerata nel principio dettato dalle Sezioni Unite. Sul punto, la Cassazione aveva espresso opinioni davvero simili a quelle oggi in commento, affermando che “consentire che il concedente, concluso il contratto di fornitura, possa pagare il prezzo anche indipendentemente dalla consegna da parte del fornitore e poi ottenere dall’utilizzatore quanto questi sarebbe tenuto a corrispondere ove avesse goduto del bene, non appare giustificabile né in rapporto alla causa del contratto di leasing finanziario né in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.)” [10].

 


[1] Pur in assenza di una disciplina specifica, tale figura contrattuale viene sovente richiamata dal legislatore. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla legge 2 maggio 1976, n. 183 sull’intervento straordinario al Mezzogiorno (con riferimento al leasing agevolato di impianti industriali),  al codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.), il quale prevede espressamente l’ipotesi di “motoveicoli, veicoli e rimorchi locati con facoltà di acquisto” al fine di sancire la responsabilità del locatario con il conducente ed il risarcimento dei danni da circolazione. Infine, ulteriori riferimenti si trovano nella legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), che menziona espressamente il contratto di leasing finanziario per regolare gli effetti della dichiarazione di fallimento di una delle parti, nonché nella legge 14 luglio 1993, n. 259, di ratifica della convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale stipulata ad Ottawa il 28 maggio 1988, la quale contiene peraltro importanti indici interpretativi ai fini della risoluzione del quesito sottoposto, nel caso di specie, alle Sezioni Unite. Infatti, l’art. 10 della predetta legge di ratifica prevede che gli obblighi del fornitore derivanti dal contratto di fornitura possono essere fatti valere anche dall’utilizzatore, pur non essendo quest’ultimo parte del contratto, anche se per l’annullamento o per la risoluzione del contratto del contratto di fornitura occorre in ogni caso il consenso del concedente.

[2] Per la qualificazione nei termini del contratto trilaterale, si veda l’opinione minoritaria di Cass. 16 maggio 1997, n. 4367. Per la qualificazione invece nei termini di contratto plurilaterale con comunione di scopo, cfr. Cass. 11 luglio 1995, n. 7595, nonché 30 maggio 1995, n. 6076.

[3] Del resto, sono state considerate pienamente valide le clausole contrattuali che prevedono l’esonero della responsabilità del concedente per vizi del bene in leasing o per la sua mancata consegna, con la conseguenza che l’utilizzatore sarebbe tenuto a versare i canoni nei confronti del concedente anche in tali ipotesi. Al riguardo, cfr. G. De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p. 271. In giurisprudenza, cfr. Cass. 16 maggio 1997, n. 4367; Cass. 30 maggio 1995, n. 6067.

[4] Bigliazzi Geri, Buona fede nel diritto civile, in Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, II, Torino, 1988, 170; Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, II, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 1988, 170; v. anche Di Majo, Delle obbligazioni in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1173-1176, Bologna-Roma, 1988, 315.

[5] Cass. 18 ottobre 2004, n. 20399.

[6] Cass. 4 gennaio 2000, n. 23; Cass. 30 dicembre 1997 n. 13131.

[7] Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, 175.

[8] Bianca, Diritto civile, III, 2a ed., Milano, 2000, 501.

[9] Sempre Bianca, Diritto civile, III, 2a ed., Milano, 2000, 477.

[10] Cass. 8 marzo 2005, n. 5003.

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