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Giurisprudenza

Rimesse solutorie e ripristinatorie: disciplina della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito

9 Novembre 2020

Cassazione Civile, Sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14958 – Pres. Scaldaferri, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

È necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.

I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d’indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Pertanto, ai fini della prescrizione, assumerà rilievo anche la rimessa solutoria con cui il correntista ripiana l’esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento ormai cessato.

 

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