Il Tribunale di Torino, Sez. I, con sentenza del 3 settembre 2026 n. 4708 (Pres. Rel. Oliviero) si è pronunciato relativamente alla responsabilità della banca con riguardo ad un caso di Ceo Fraud o Business Email Compromise a danno di una società per un importo pari a 800.000 euro.
Nel caso di specie la società titolare di un conto corrente conveniva in giudizio l’istituto di credito chiedendo la condanna al risarcimento del danno per aver consentito l’esecuzione di un’operazione di pagamento anomala e in contrasto con i limiti operativi.
In particolare, ad essere autorizzati a realizzare pagamenti dal relativo conto erano il legale rappresentante della società, nonché amministratore unico, e il direttore generale. Quest’ultimo però poteva compiere operazioni entro il limite per singola operazione di 300.000 euro, diminuito a 200.000 nel caso di pagamenti da remoto.
In particolare, nel caso oggetto della controversia, era stato eseguito il pagamento di 800.000 euro tramite quattro bonifici istantanei a favore di uno stesso beneficiario estero, a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro ed erano stati predisposti dal direttore generale della società.
Ciò che si è realizzato è la c.d. Ceo Fraud o Business Email Compromise. La società era infatti stata contattata da parte di un soggetto terzo che, tramite raggiro, l’aveva convinta a disporre i bonifici.
Il Tribunale in tale contesto ricorda come la banca sia gravata da un dovere di diligenza professionale qualificata – ex art. 1176 C.c. – e dagli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale – ex artt. 1175 e 1375 C.c.
La clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto produce un dovere giuridico di cooperazione e tutela dell’altrui sfera giuridica. La violazione di tale principio genera di per sé responsabilità contrattuale, giustificando quindi il conseguente obbligo risarcitorio. La banca è quindi tenuta ad attivarsi quando emergano circostanze di un’operazione sospetta, anomala o incoerente.
Il cliente, però, deve provare l’esistenza del contratto ed allegare l’inadempimento della banca.
Con riguardo al caso di specie, il Tribunale ha rilevato come le operazioni realizzate dalla società debbano essere considerate unitariamente alla luce dei seguenti elementi:
- identità del beneficiario
- identità della causale
- contestualità temporale delle disposizioni.
I bonifici erano, quindi, funzionalmente collegati e diretti alla realizzazione di un’unica operazione economica, seppur frazionata in più disposizioni esecutive.
La natura unitaria delle operazione era, inoltre, conosciuta dalla banca poiché, la stessa, prima della loro esecuzione era stata contattata dalla società per ottenere chiarimenti operativi in merito alla predisposizione dei bonifici istantanei e le era stata preannunciata l’imminenza dell’esecuzione dei pagamenti.
Il Tribunale ritiene, inoltre, discostandosi da quanto sostenuto dalla banca, che il limite di importo per singole operazioni imposto al direttore generale fosse opponibile all’istituto di credito.
La banca era, infatti, a conoscenza di tale limite operativo previsto dalla procura conferita al direttore generale.
L’istituto non poteva, quindi, limitarsi a verificare la regolarità formale delle singole disposizioni, ma era tenuto ad effettuare ulteriori verifiche in ordine alla compatibilità dell’operazione complessiva con i poteri conferiti al direttore generale.
In particolare, sostiene il Tribunale, la banca avrebbe dovuto acquisire il preventivo assenso dell’amministratore unico – soggetto titolare di pieni poteri rappresentativi della società – ovvero quantomeno procedere ad una verifica/interlocuzione diretta con quest’ultimo.
In tale quadro il Tribunale ritiene rilevante anche le modalità con cui la banca ha poi gestito l’allarme generato dai propri sistemi antifrode.
L’operazione è, infatti, stata intercettata dai presidi interni della banca, i quali hanno determinato il blocco di almeno parte delle disposizioni e l’avvio di una verifica. Tale allarme imponeva alla banca di svolgere verifiche ulteriori e più approfondite rispetto al normale controllo formale delle disposizioni. Tuttavia ha scelto di superare il blocco delle operazioni sulla base delle interlocuzioni già intervenute, senza mai coinvolgere l’amministratore unico.
Con riguardo all’importo risarcibile da parte della banca, il Tribunale evidenzia che l’obbligo di verifica gravante sull’istituto investiva l’intera operazione e non le singole disposizioni considerate isolatamente. Di conseguenza il Tribunale conclude condannando l’istituto di credito al pagamento dell’intera somma versata dalla società pari a 800.000 euro.

