Le Sezioni Unite, con pronuncia n. 24825 del 28 agosto 2026, si sono pronunciate in ordine all’annoso contrasto giurisprudenziale relativo ai confini temporali ed oggettivi della nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI, a valle della precedente pronuncia delle Sezioni Unite del 2021.
In particolare, le questioni poste dal giudice rimettente concernevano:
- la valutazione del profilo temporale (antecedente o successivo il periodo 2002-2005) del provvedimento dell’Autorità amministrativa indipendente (che aveva accertato l’intesa anticoncorrenziale fra banche) e del conseguente accertamento di Banca d’Italia (provv. n. 55/2005): in altri termini, se la prova privilegiata di tale provvedimento potesse riferirsi anche a fideiussioni siglate prima o dopo il periodo oggetto di accertamento (nel caso di specie si trattava infatti di una fideiussione siglata nel 2006)
- la valutazione del profilo oggettivo dell’accertamento dell’Autorità amministrativa indipendente, ovvero se riferito solo alle fideiussioni omnibus o anche alle fideiussioni specifiche
- la necessità o meno di avviare un’azione giudiziale per evitare la decadenza ex art. 1957 C.c. in presenza di clausole a prima richiesta: ovvero se, in caso di presenza di clausola di pagamento a prima richiesta, la banca, per non incorrere nella decadenza prevista dall’art. 1957 C.c. (la cui clausola di deroga è nulla in quanto conforme allo schema ABI), dovrebbe limitarsi a proporre, nel termine di legge, un’istanza stragiudiziale di pagamento, diretta al recupero del credito, e non sarebbe necessario l’esercizio di un’azione giudiziale.
In relazione a tutte le citate questioni, la Corte precisa che le precedenti Sezioni Unite del 2021 non le avevano in alcun modo scrutinate, e, pertanto, gli orientamenti che poggiano su deduzioni o affermazioni ritenute implicite – o consequenziali – a tale pronuncia, non possono ritenersi in alcun modo argomentazioni decisive.
Sull’estensione temporale della prova privilegiata del provvedimento dell’Autorità amministrativa indipendente
La Corte, dopo aver sinteticamente ripercorso tutti i precedenti giurisprudenziali e dottrinali sul punto, afferma dunque che la prova privilegiata va riferita solo al periodo 2002-2005: al di fuori da tale periodo l’accertamento svolto dall’Autorità costituisce un elemento di prova dell’intesa anticoncorrenziale (pur con elevata attitudine probatoria), ma da solo non è sufficiente, in quanto andrà valutato dal giudice del merito insieme agli altri.
Per la Cassazione non si tratta infatti di attribuire al provvedimento un mero valore di “fotografia” del lasso di tempo considerato, bensì riconoscere che nella dinamica della contrapposizione processuale delle parti nel giudizio civile, quell’accertamento perde il proprio valore probatorio nel momento in cui ci sia allontani da quello specifico riferimento temporale.
Il giudice di merito dovrà, quindi, ricostruire preliminarmente la portata del provvedimento, eventualmente vagliando l’opportunità di un ordine di esibizione:
- per le fideiussioni siglate antecedentemente tale periodo, verificare se si attestasse già una prassi bancaria consolidata, prima dello schema ABI
- per quelle siglate successivamente, verificare se contenga una proiezione dinamica, anche vagliando il normale “ritardo”, nei tempi commerciali, con cui gli effetti di un’intesa si dissolvono.
In ogni caso, la banca potrà sempre provare che quella singola garanzia sia stata frutto di trattativa effettiva e libera fra le parti (ovvero istituto di credito e fideiussore).
Sul contenuto oggettivo dell’accertamento, ovvero se riferito altresì alle fideiussioni specifiche
Le Sezioni Unite ritengono di non poter ignorare il perimetro oggettivo dell’accertamento di Banca d’Italia, riferito espressamente alle fideiussioni omnibus.
In tale provvedimento, il riflesso anticoncorrenziale della compresenza della clausole conformi al modello ABI oggetto di censura è stato accertato non per la mera presenza delle clausole in sé considerate in un indistinto format contrattuale, bensì per la ricaduta, correlata proprio allo specifico schema negoziale considerato, in quanto quello è risultato diffusamente e uniformemente utilizzato.
Pertanto, per le Sezioni unite, chi invoca la nullità delle fideiussioni specifiche dovrà provare che l’intesa si sia estesa anche a quel tipo di garanzia, con ogni mezzo istruttorio (come l’ordine di esibizione da richiedersi al giudice): il provvedimento di Banca d’Italia n. 55/05, infatti, vale come semplice elemento di prova in riferimento alle fideiussioni specifiche, ma da solo non è sufficiente.
In presenza, anche nelle fideiussioni specifiche, di una standardizzazione delle tre clausole oggetto di accertamento, prive di trattativa individuale, ad ogni modo – precisano le Sezioni Unite – non sarà necessario verificare un fattore soggettivo intenzionale sotteso a intese riconoscibili come anticoncorrenziali.
Questo il principio di diritto (comprensivo di entrambe le questioni sopra richiamate) espresso dalle Sezioni Unite: “Questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite: “Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle” […] utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri“.
Le Sezioni Unite sull’onere di avviare un’azione giudiziale per evitare la decadenza ex art. 1957 C.c.
La clausola a prima richiesta – ricorda la Corte – svolge una funzione di marcata protezione del credito, permettendone l’immediato recupero senza dover prima escutere il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di specifiche condizioni.
Pertanto, attesa questa specifica funzione, per la Corte l’invalidità della clausola di deroga all’art. 1957 C.c. ed ai relativi termini, non può implicare un’invalidità altresì alle modalità semplificate stragiudiziali che costituisce uno dei portati specifici della clausola a prima richiesta: sono clausole infatti che hanno una diversa funzione, sicché la reviviscenza delle prescrizioni ex art. 1957 C.c. (quale conseguenza della nullità della clausola di deroga), è compatibile, per la Corte, con la deroga alle modalità non necessariamente giurisdizionali del recupero del credito.
Questo il principio di diritto espresso: “Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante“.

