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Giurisprudenza

Ammissione di responsabilità e decadenza dall’indennizzo assicurativo

20 Agosto 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 21 luglio 2026 n. 23739 – Pres. Rossetti, Rel. Condello

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza del 21 luglio 2026 n. 23739 (Pres. Rossetti, Rel. Condello) si è pronunciata relativamente alla nullità della clausola che prevede la decadenza dall’indennizzo assicurativo nel caso di ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato.

In particolare, in presenza di detta clausola, l’assicurato è tenuto a scegliere se negare la propria responsabilità conservando il diritto all’indennizzo, oppure ammetterla perdendo l’indennizzo.

La Corte ha ritenuto tale pattuizione in contrasto a norme imperative poiché costringe l’assicurato a una condotta contraria a buona fede ex art. 1375 C.c. e all’obbligo di salvataggio ex art. 1914 C.c., esponendolo all’obbligo di pagare gli interessi di mora.

In aggiunta, tale clausola ricollega la perdita del diritto all’indennizzo assicurativo ad un comportamento privo di effetti per l’assicuratore, in quanto la confessione dell’assicurato non è prova piena né nei confronti dell’assicurato e neppure dell’assicuratore.

Dall’introduzione dell’attuale Codice civile è chiara l’illegittimità della clausola in oggetto in quanto contraria all’ordine pubblico. Gli effetti che tale previsione produce, infatti, possono così essere sintetizzati:

  • l’assicurato è costretto a negare la propria responsabilità violando il dovere di correttezza ex art. 1175 C.c. e buona fede ex art. 1375 C.c.
  • l’assicurato è esposto al dovere di pagare gli interessi moratori anche superando il massimale assicurato
  • l’assicurato è indotto a violare l’obbligo di salvataggio ex art. 1914 C.c.
  • l’assicuratore da quanto sopra non ottiene alcuna utilità.

Con riguardo alla prima delle conseguenze enunciate si ricorda come il dovere di buona fede sia espressione del principio di solidarietà contrattuale che si concretizza in lealtà e salvaguardia degli interessi altrui. Il dovere di solidarietà, si precisa, ha natura reciproca e impone alle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra.

I principi di correttezza e buona fede rilevano dal punto di vista dell’individuazione degli obblighi contrattuali, con conseguente dovere delle parti di adempiere anche ad obblighi non espressamente previsti dal contratto o dalla legge al fine di tutelare gli interessi della controparte.

In aggiunta i principi citati rilevano anche sotto il profilo del bilanciamento degli interessi contrapposti, con conseguente possibilità per il giudice di intervenire modificando o integrando l’accordo contrattuale.

Il principio di solidarietà sociale, che prende forma tramite la buona fede, quindi, comporta la garanzia dell’equilibrio del rapporto obbligatorio ed è generale limite all’esercizio dell’autonomia privata, destinato ad evitare forme di abuso.

Alla luce di quanto sopra, la clausola in oggetto deve ritenersi nulla quindi per violazione degli artt. 1175 e 1375 C.c. poiché è da ritenersi illecito l’obbligo di soggetti terzi a dichiarare il falso o tacere al fine di conservare la prestazione nascente da contratto.

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