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Giurisprudenza

Il “cliente” legittimato ad agire dinnanzi all’Arbitro assicurativo

6 Luglio 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Arbitro assicurativo, 9 giugno 2026, n. 445 – Pres. Brescia Morra, Rel. Cherti

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro assicurativo, con decisione n. 445 del 9 giugno 2026 (Pres. C. Brescia Morra, Rel. S. Cherti), si è pronunciato sulla portata della definizione di “cliente” legittimato ad agire dinnanzi all’Arbitro assicurativo.

Il caso riguardava la richiesta di risarcimento danni in favore della ricorrente a seguito della caduta della medesima nei locali di un supermercato assicurato con l’impresa resistente. Quest’ultima aveva sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 215 del 4 novembre 2024, per essere stato presentato da un “soggetto non legittimato”, non essendo la ricorrente “cliente” dell’impresa.

Con particolare riferimento alla definizione di “clientela” di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto citato, l’impresa ha evidenziato che tale definizione ricomprenderebbe tre categorie tassative:

  1. i soggetti che hanno o hanno avuto un rapporto contrattuale con l’impresa o con l’intermediario (contraenti-assicurati)
  2. i soggetti ai quali la legge riconosce un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione (terzi danneggiati esclusivamente in materia RCAuto e RCSanitaria)
  3. i soggetti che, a diverso titolo, sono legittimati a ricevere prestazioni assicurative (ad esempio, beneficiari di polizze vita o assicurati in polizze per conto altrui o di chi spetta). 

Con riferimento al caso di specie, l’impresa resistente sosteneva che la ricorrente non rientrasse in nessuna delle categorie appena richiamate e di essere contrattualmente obbligata (ex art. 1917 c.c.) soltanto nei confronti del supermercato, al fine di tenerlo indenne dalle pretese dei terzi danneggiati.

L’Arbitro ha accolto l’eccezione dell’impresa resistente, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui, “in materia di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso” (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2021, n. 5259).

Inoltre, il Collegio giudicante, rifacendosi sempre alla giurisprudenza di legittimità, ha ricordato che, “in forza del comma 2 dell’art. 1917 c.c. – che prevede la facoltà dell’assicuratore, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta e l’obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede – non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l’assicuratore e l’assicurato (Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26019).

Pertanto, non essendo possibile rintracciare alcun riferimento normativo o contrattuale che preveda l’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dall’impresa e dichiarato inammissibile il ricorso.

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