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Giurisprudenza

Tra surrogazione legale e diritto di regresso

9 Giugno 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 29 maggio 2026, n. 16835 – Pres. Frasca, Rel. Spaziani

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza del 29 maggio 2026 n. 16835 (Pres. Frasca, Rel. Spaziani) si è pronunciata in merito alla differenza tra la surrogazione legale e l’esercizio del diritto di regresso precisando le conseguenze sul piano della prescrizione.

La surrogazione legale, disciplinata dall’art. 1203 co. 3 C.c., si verifica nell’ipotesi in cui il soggetto adempiente ricopre un ruolo terzo rispetto all’obbligazione originaria.

Infatti, nonostante abbia un interesse giuridicamente rilevante all’adempimento, l’obbligazione non è stata contratta nel suo interesse bensì in quello esclusivo di un condebitore. Si tratta, in questo caso, di obbligazioni solidali passive asimmetriche.

Colui che adempie, quindi, è qualificabile come soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario.

In merito al decorso del termine di prescrizione, qualificandosi il fenomeno come successione del debitore adempiente nel diritto del creditore soddisfatto, il debitore subentra nella posizione del creditore. Per tale motivo, il debitore, accedendo al credito originario, soggiace al relativo termine prescrizionale.

Il debitore, inoltre, subentra anche nelle garanzie reali e personali del creditore.

La surrogazione genera quindi, da un lato, l’estinzione del debito, e dall’altro la traslazione del credito.

Al contrario, il diritto di regresso, che sorge in capo al condebitore che ha adempiuto l’intera prestazione, costituisce diritto ex novo.

Origina, tale diritto, nell’ambito delle obbligazioni solidali passive paritetiche, ossia quelle in cui il condebitore adempiente ha eseguito un’obbligazione parzialmente altrui: l’obbligazione, infatti, non è stata contratta nell’esclusivo interesse di un terzo ma a vantaggio di tutti i condebitori.

In questo caso, la causa dell’azione di regresso è quindi solo quella estintiva del debito solidale.

Per quanto concerne il termine di prescrizione, invece, costituendo diritto ex novo, il dies a quo è fissato alla data del pagamento della prestazione. Si precisa come, inoltre, il regime seguito sarà quello ordinario ex art. 2946 C.c.

La Cassazione, in tale contesto, ha espresso i seguenti principi di diritto:

In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art.1299 cod. civ., – nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all’accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ. – è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento”.

Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento sulla base dell’assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, primo comma, cod. civ.”.

In tema di obbligazioni solidali passive, l’istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase postesecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. “asimmetriche” (contratte nell’intesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l’atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento derivante dall’assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto”.

Nelle obbligazioni solidali passive c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore – che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui – non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo”.

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