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Giurisprudenza

Schema ABI e nullità parziale delle fideiussioni specifiche

5 Giugno 2026

Cassazione civile, Sez. III, 24 maggio 2026, n. 15953 – Pres. Scarano, Rel. Simone

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione civile, Sez. III, con sentenza del 24 maggio 2026 n. 15953 (Pres. Scarano, Rel. Simone) sulla nullità parziale o totale degli accordi riproduttivi dello schema ABI nelle fideiussioni specifiche.

In particolare, in tale occasione, la Corte – in richiamo delle Sezioni Unite 41994/2021 – ha ribadito come i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono da considerarsi a loro volta parzialmente nulli ex art. 1419 C.c. con riferimento alle clausole riproduttive dello schema dell’intesa vietata in quanto limitative della libertà di concorrenza.

In tale sede la Corte precisa come, per l’applicazione di tale principio, non si debba necessariamente essere di fronte a fideiussioni omnibus: non rileva, quindi, la natura specifica o generica della fideiussione per l’applicazione del citato rimedio.

La riproduzione delle clausole vietate nelle fideiussioni è quindi sufficiente per la dichiarazione parziale di nullità, se tra atto a monte e contratto a valle appare una connessione utile a produrre un effetto anticoncorrenziale.

Al fine di garantire una maggiore tutela, deve procedersi con la dichiarazione parziale di nullità del contratto, limitata, quindi, alle clausole sanzionate. In tal modo, infatti, si garantisce il principio generale di conservazione del negozio, il quale sussiste anche in presenza di accordi in contrasto con lo schema legale.

Il contratto è, invece, integralmente nullo se opera una restrizione della concorrenza, come ad esempio in presenza di una intesa di spartizione riportata integralmente nell’accordo a valle.

Al contrario, se il contratto riproduce le clausole vietate e queste sono le uniche ad avere una valenza restrittiva, il contratto è parzialmente nullo.

In richiamo delle già citate Sezioni Unite 41994/2021, viene ribadito come, laddove venga presentata la domanda di nullità integrale dell’accordo e il caso ricada nelle ipotesi di nullità parziale, il giudice deve dichiararla d’ufficio.

Non è, quindi, ammissibile la dichiarazione d’ufficio della nullità totale dell’accordo riproduttivo dello schema ABI. La nullità totale può essere dichiarata solo nell’ipotesi in cui la parte ne faccia richiesta e provi che in assenza di dette clausole non avrebbe concluso il contratto.

Rilevabile d’ufficio è, dunque, sono la nullità parziale a condizione che venga formulata l’istanza di accertamento di tale invalidità.

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