Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11959 del 30 aprile 2026, si è espressa sulla natura giuridica della perizia contrattuale, anche in relazione all’arbitrato irrituale.
Questi i principi di diritto affermati:
i) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere;
ii) la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare;
iii) la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata;
iv) l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito.
Nel caso di specie, che vedeva contrapposte un’impresa assicurata e l’assicurazione, quest’ultima sosteneva la prescrizione dei diritti dell’assicurata e, in ragione del suo inadempimento all’obbligo di cui alle condizioni generali di assicurazione, venisse dichiarata l’inoperatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizza stipulata.
Il Tribunale – con sentenza poi confermata in appello – dichiarava prescritto il diritto dell’impresa, decorsi due anni dalla denuncia del sinistro, ed in ragione del fatto che la perizia contrattuale era stata richiesta per la prima volta decorsi sette anni dalla denuncia.
Il contratto prevedeva infatti una clausola di perizia contrattuale per la quantificazione del danno: una prima procedura era stata avviata e si era conclusa nel 2015, senza giungere a una definitiva liquidazione, mentre una nuova attivazione era intervenuta solo nel 2017. I giudici di merito hanno ritenuto che, in assenza di atti interruttivi, il diritto si fosse ormai prescritto, essendo decorso il termine biennale.
La parte danneggiata proponeva quindi ricorso in Cassazione, sostenendo che la clausola integrava un arbitrato irrituale, con conseguente improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario, e censurando la decisione sulla prescrizione, che invece sarebbe stata interrotta dalla perizia.
La questione giunta alle Sezioni Unite, quindi, concerneva la natura della perizia contrattuale e i suoi effetti sulla prescrizione, ossia se essa potesse impedire o sospendere il decorso del termine.
Sulla differenza fra perizia contrattuale e arbitrato irrituale
La Corte ricorda anzitutto che l’arbitrato costituisce uno strumento alternativo alla giurisdizione ordinaria, attraverso il quale le parti affidano a un terzo la decisione di una controversia attuale o potenziale, rinunciando espressamente all’azione giudiziaria e alla giurisdizione statale: tale rinuncia rappresenta l’elemento centrale che distingue l’arbitrato, rituale o irrituale, da altri strumenti negoziali.
In questo contesto, la perizia contrattuale può assumere natura di arbitrato irrituale quando le parti demandano al terzo non solo una valutazione tecnica, ma anche la soluzione vincolante di una controversia, impegnandosi a rinunciare al ricorso al giudice ordinario. In tali casi, la clausola assume carattere compromissorio e preclude l’intervento del giudice statale.
La Corte evidenzia tuttavia che esistono numerose ipotesi in cui la perizia contrattuale non presenta natura arbitrale.
Ciò avviene, ad esempio, nei contratti di acquisizione societaria, ove il perito è chiamato soltanto a determinare un prezzo o a verificare il raggiungimento di determinati target economico-finanziari: in tali situazioni manca una vera controversia tra le parti e la funzione del terzo consiste semplicemente nel colmare aspetti tecnici necessari all’esecuzione del contratto.
Una posizione intermedia si riscontra invece nelle polizze assicurative, dove il terzo può essere incaricato di accertare le cause del sinistro e quantificare il danno con efficacia vincolante per le parti: anche in questo caso, tuttavia, la natura arbitrale dipende dalla presenza o meno di una rinuncia alla giurisdizione ordinaria. Se tale rinuncia manca, la perizia resta una figura negoziale atipica, finalizzata a favorire una soluzione tecnica della controversia senza escludere il successivo ricorso al giudice.
La Corte chiarisce inoltre che la perizia contrattuale “pura” produce soltanto obblighi negoziali tra le parti: pertanto, chi agisce in giudizio nonostante la clausola peritale, non vede preclusa l’azione giudiziaria, ma può incorrere in responsabilità per inadempimento contrattuale.
L’eventuale mancata liquidazione del credito da parte del perito non impedisce infatti l’esercizio dell’azione davanti al giudice, che può autonomamente determinare l’ammontare dovuto.
La Corte ribadisce quindi che l’arbitrato rappresenta uno strumento alternativo e sostitutivo della giurisdizione ordinaria, mentre la perizia contrattuale costituisce un meccanismo tecnico-negoziale compatibile con il successivo ricorso al giudice.
Sulla decorrenza della prescrizione
La Corte precisa che l’esercizio del diritto attuato attraverso la “chiamata” della perizia contrattuale, che materialmente si realizza attraverso l’atto scritto con il quale l’assicurato denuncia all’assicuratore il verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e chiede la determinazione dell’indennizzo a lui spettante, comporta l’avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, in base alle modalità e alle tempistiche contrattualmente previste, che conducono, da ultimo e secondo la fisiologia del rapporto, alla definizione, da parte del terzo perito quale mandatario delle parti, delle questioni rimesse al suo apprezzamento.
La “chiamata” di perizia contrattuale “pura”, per queste sue caratteristiche, costituisce un atto che ha un effetto interruttivo istantaneo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, c. 4, e 1219 C.c., ma comporta, al tempo stesso, l’adempimento di un’obbligazione a cui entrambe le parti sono tenute, attraverso un concorde comportamento attivo che esprime la comune volontà di esercitare le prerogative previste dal contratto onde risolvere, all’esito del continuativo sviluppo del procedimento, una porzione del contrasto fra loro esistente.
Ora, questa protratta attività che segue l’atto interruttivo iniziale risulta incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934, c. 1, C.c., giustifica il decorso della prescrizione e fa sì che l’effetto interruttivo si riproduca per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste la perizia contrattuale.
E’ evidente infatti per la Corte la distonia fra lo sviluppo del procedimento in cui consiste la perizia contrattuale e la maturazione, nello stesso periodo, della prescrizione, così come sarebbe contrario ai principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto intendere che una parte possa partecipare a questa comune attività di individuazione e determinazione del diritto della controparte, ma, nel contempo, lucrare il medesimo lasso temporale in termini di maturazione della prescrizione del diritto altrui.
In questa prospettiva – precisa la Corte – è la natura dell’atto che costituisce la misura del suo effetto, trattandosi di un atto di impulso in funzione del successivo svolgimento della perizia: non già, dunque, della semplice richiesta di avvio, quanto invece della pretesa che attiva e mantiene viva la sua effettuazione, sino alla definizione delle questioni rimesse al terzo o, là dove previsto contrattualmente, sino alla scadenza del termine stabilito per tale definizione anche se la stessa non si sia stata raggiunta.
In altri termini, se l’esercizio del diritto attraverso un atto che manifesti l’intenzione del titolare di conseguire il proprio credito ha un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, quando questo atto dà origine a un procedimento negoziale del tipo della perizia contrattuale che, per le sue peculiari caratteristiche, si protrae con continuità nel tempo, questo effetto interruttivo si riproduce per tutto il tempo in cui questa attività si prolunga, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943, c. 4, prima parte, C.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2934 C.c.
Non, dunque, una sospensione del termine di prescrizione per inesigibilità del credito, con relativa improponibilità della domanda, perchè, nel caso della perizia contrattuale (c.d. “pura”), non si verte in ipotesi di rinuncia temporanea alla tutela giurisdizionale, per cui non trova impedimento alcuno l’esercizio in giudizio della pretesa creditoria, rimanendo, quindi, confinati nel perimetro degli ordinari istituti rimediali gli effetti dell’eventuale inadempimento agli obblighi che nascono da tale clausola negoziale.
Pertanto, ai fini della prescrizione del diritto di credito dell’assicurato, l’attivazione del procedimento peritale viene a determinare un effetto interruttivo che si manifesta “di giorno in giorno” in ragione della vitalità di tale procedimento al quale le parti si sono contrattualmente obbligate; ciò evidenzia l’esercizio del diritto reclamato finché la procedura peritale non giunga, fisiologicamente, alla sua definizione ovvero venga a scadenza il termine per essa contrattualmente stabilito.


