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Giurisprudenza

Omessa valutazione del merito creditizio e nullità del finanziamento

L'orientamento della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Milano

8 Maggio 2026

Sentenza segnalata dal Dott. Lorenzo Lentini, Giudice del Tribunale di Milano

Tribunale di Milano, 20 gennaio 2026, n. 437 – Pres. Macchi, Rel. Lentini

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano, con decreto n. 437 del 20 gennaio 2026, si è espresso sulle conseguenze delle eventuali patologie nella valutazione del merito creditizio, in termini di nullità del finanziamento concesso ad un’impresa poi posta in liquidazione giudiziale.

Si ricorda che, sul tema, la nostra Rivista ha organizzato il webinar del 22 maggio 2026 “Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela – Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)”

Nel caso di specie la banca, secondo la Procedura, avrebbe dovuto astenersi dalla concessione dei finanziamenti (ovvero delle aperture di credito ed un finanziamento chirografario), intervenuti dopo un progressivo deterioramento della marginalità e consistenti perdite di esercizio, sintomatiche di una dinamica strutturale di squilibrio manifestatasi già negli esercizi precedenti, acuita da un livello eccessivo di indebitamento bancario: in particolare, l’ente finanziatore avrebbe dovuto procedere all’erogazione del credito solo in base ad una valutazione ex ante di superamento della crisi da parte dell’impresa, o almeno di proficua permanenza della stessa sul mercato, alla luce di ragionevoli prospettive di risanamento.

La banca, in particolare, non avrebbe richiesto alla società un progetto di risanamento aziendale, né piani, documenti, notizie o effettuato ulteriori approfondimenti.

La condotta della banca, consistente dunque nella concessione, con dolo o colpa, di finanziamenti ad un’impresa versante in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e priva di concrete prospettive di superamento della crisi, integrerebbe per la Procedura un illecito del finanziatore per violazione dei doveri di prudente gestione.

Il Tribunale, tuttavia, non segue l’impostazione della Procedura e, aderendo ai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022, afferma che le eventuali patologie emerse a carico del processo di valutazione del merito creditizio del cliente, cui è tenuta la banca in forza di disposizioni settoriali nazionali e sovranazionali, oltreché in esecuzione dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, non incidono sul giudizio di validità del contratto di finanziamento, fatte salve le ipotesi in cui la stessa legge preveda testualmente la sanzione della nullità in conseguenza della violazione di precetti imperativi.

In particolare le S.U. – ricorda il Tribunale – al fine di identificare in concreto gli indici sintomatici dell’imperatività della norma, per consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore (c.d. nullità virtuale):

  • richiamano quelle norme che si riferiscono alla struttura o al contenuto del contratto delineato dalle parti o alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto
  • sottolineano al contempo l’estraneità alla categoria delle norme imperative delle regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che nella fase coincidente con la stipulazione del contratto.

Il riferimento agli elementi strutturali della fattispecie negoziale indica quindi la tipologia della norma, che, per essere imperativa, deve disciplinare direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, prima di ogni valutazione inerente alla caratura dell’interesse protetto ed eventualmente leso, poiché una norma prima di essere imperativa dev’essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418, c. 1 e 2, in relazione agli artt. 1343,1345 e 1346 c.c.).

Il Tribunale di Milano condivide infatti la preoccupazione espressa dalle Sezioni Unite circa le ripercussioni sulla sicurezza dei traffici giuridici (valore parimenti fondamentale dell’ordine pubblico economico) di una indiscriminata estensione del perimetro delle nullità contrattuali (sanzione che dovrebbe costituire una reazione estrema dell’ordinamento per vizi agevolmente identificabili da un lettore informato) per la gestione di patologie comportamentali ascrivibili a una delle parti: in tali casi, infatti il rischio è di minare la sicurezza dei traffici e di esporre il contratto in corso a intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi – che non dovrebbero interferire con la questione, che è formale prima che sostanziale, della validità del contratto stesso – dipendenti dai comportamenti delle parti nella fase esecutiva (come l’inadempimento o l’insolvenza del mutuatario), tali da innescare la crisi del rapporto negoziale con l’esigenza di verificare ex post l’osservanza del limite di finanziabilità.

Nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla stabilità e sulla validità ab origine del contratto stipulato, essendo ben possibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia estimativa, sia stato inconsapevolmente sopravvalutato.

Tali considerazioni delle Sezioni Unite il Tribunale le ascrive anche al caso di specie: la violazione delle regole tecniche che presiedono allo svolgimento dell’attività bancaria rappresenta, infatti, una circostanza il cui accertamento si profila ancor più complesso di quella di una mera attività di sopravvalutazione di un immobile, al punto da richiedere di regola lo svolgimento di una c.t.u., sicché nessun operatore economico razionale potrebbe fare affidamento sulla stabilità e sulla validità ab origine del contratto stipulato (basti pensare al mercato della cessione dei crediti non performing) in presenza di un rischio concreto di accertamento giudiziale di invalidità per l’altrui violazione di complesse e settoriali regole comportamentali.

Tali rilievi non paiono neppure superabili mediante il ricorso a disposizioni penali: il Tribunale osserva che il ricorso abusivo al credito, di cui all’art. 218 L.F., è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell’ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa (in tal senso richiamando un precedente pronuncia della Cassazione penale, n. 11218/2022): ne consegue che la prospettazione della Procedura, nel caso di specie, secondo cui la banca avrebbe colposamente ignorato l’insussistenza dei presupposti per accordare i finanziamenti, risulta logicamente incompatibile con la sussistenza del reato di cui all’art. 218 L.F., fattispecie rispetto alla quale il soggetto finanziatore riveste la qualifica di persona offesa e non può, dunque, concorrere nel reato.

Di cosa si parla in questo articolo

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