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Attualità

Clausola arbitrale e recupero crediti: tra efficienza e criticità operative

20 Aprile 2026

Francesco Concio, Partner, La Scala Società tra Avvocati
Elisa Confalonieri, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza il tema degli effetti di una clausola arbitrale rispetto al recupero del credito oggetto del contratto, fornendo alcuni brevi spunti circa possibili criticità operative.


Chiunque si occupi di recupero crediti sa perfettamente che in un contesto economico in cui la liquidità rappresenta il vero motore della sopravvivenza aziendale, ogni ritardo nei pagamenti può trasformarsi in un rischio concreto.

La scelta degli strumenti di tutela più appropriati risulta allora più decisiva che mai, se non addirittura imprescindibile per efficientare le strategie di recupero e ridurre i rischi di soddisfare il proprio credito.

In tale contesto, è chiaro che non si tratta solo di decidere quale sia lo strumento giudiziario più performante, ma anche di verificare che il contratto non presenti sorprese che potrebbero rallentare o, addirittura, pregiudicare il recupero.

Da qui l’ovvia considerazione che una corretta analisi sui margini di recuperabilità del credito non può che muovere le premesse, tra le altre cose, dal testo contrattuale e dalle sue eventuali zone d’ombra.

E sì, perché per quanto un contratto sia fatto bene, la scelta di inserire determinate clausole non sempre paga ed anzi, il più delle volte significa che l’insoluto rimarrà tale per molto tempo ancora.

Ne è un esempio la clausola arbitrale, spesso evocata per la sua promessa di rapidità ed efficienza ma dietro alla quale si celano criticità operative di non poco conto, tra cui i costi e le tempistiche di recupero.

Per quanto, infatti, l’arbitrato nasca con l’obiettivo di offrire una giustizia alternativa rispetto a quella ordinaria, più veloce, più flessibile e, in molti casi, più competente sul piano tecnico (elementi questi che, nel contesto del recupero crediti, possono risultare particolarmente attrattivi), in realtà non sempre tali caratteristiche si traducono in veri e propri vantaggi pratici.

Il requisito della rapidità, ad esempio, è fondamentale se solo si considera che un credito azionato tardi perde valore, soprattutto in mercati instabili come quello degli NPL. Quindi, se questo è l’obiettivo, inserire una clausola compromissoria all’interno del contratto non avrà altro effetto, che quello di esporre il creditore ad una dilazione delle tempistiche di recupero.

Tra le altre criticità, che non possono essere ignorate, ci sono poi i costi della procedura di arbitrato: contrariamente a quanto si possa pensare, i compensi degli arbitri e le spese amministrative possono incidere in modo significativo, soprattutto per crediti di modesta entità.

Un ulteriore aspetto riguarda l’efficacia esecutiva, atteso che il lodo arbitrale, pur avendo valore vincolante tra le parti, necessita comunque di un passaggio ulteriore – il cosiddetto exequatur – per poter essere eseguito in sede esecutiva. Questo può tradursi in un allungamento dei tempi nella fase più delicata, ossia quella della concreta soddisfazione del credito.

Non meno rilevante, il tema delle misure cautelari: in molti ordinamenti, gli arbitri non dispongono degli stessi poteri del giudice statale in materia di provvedimenti urgenti, il che rappresenta un limite significativo nei casi in cui sia necessario agire rapidamente per evitare la dispersione del patrimonio del debitore.

Da ultimo, ma non meno importante, occorre considerare il rischio di una clausola arbitrale redatta in modo impreciso. Una formulazione ambigua o incompleta può generare incertezze interpretative, con il paradosso di dover ricorrere comunque al giudice ordinario per stabilire la competenza corretta.

In definitiva, previo accordo tra le parti, nulla vieta di inserire in un contratto una clausola compromissoria, ma è necessario sapere che, in caso di inadempimento, per il recupero del credito questa rappresenterà una scelta potenzialmente efficace solo se la sua utilità sia frutto di una valutazione attenta e contestualizzata.

Il tutto, senza trascurare che non esiste una soluzione valida in assoluto. Ogni scelta deve tener conto della natura del rapporto, dell’entità del credito e delle esigenze operative delle parti. Solo così è possibile trasformare una promessa di efficienza in un reale vantaggio competitivo.

Per tale ragione, come prima cosa, occorrerà tener presente che la procedura arbitrale inibisce il ricorso all’autorità giudiziaria, e quindi ogni possibilità di attivare il credito in sede monitoria. In questa direzione, l’orientamento (consolidato) della giurisprudenza, secondo cui la devoluzione della controversia ad arbitri si configura sempre come rinunzia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato e come scelta di risoluzione della controversia sul piano privatistico (cfr., ex plurimis: Trib. Milano, sentenza del 02 ottobre 2025, n. 7361, Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2020, n. 7399; Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza del 25 luglio 2017, n. 2400; Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2007, n. 12684; Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4478; Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2003, n. 2501; Cass. civ., Sez. Lav., 03 settembre 2003, n. 12855; e Cass. civ., SS. UU., 03 agosto 2000, n. 527).

Ne consegue che, la clausola compromissoria concretizza sempre un patto derogatorio della giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 05 agosto 2024, n. 22086; Cass. civ., SS. UU., 22 luglio 2002, n. 10723).

Dopodiché, “configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, è pacifico che la relativa eccezione “dà luogo ad una questione di merito, riguardante l’interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un’eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev’essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio” (cfr., ex multis: Cass. civ., Sez. II, 10 giugno 2024, n. 16071; Cass. civ., Sez. I, 05 gennaio 2022, n. 187; Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2020, n. 19823; Cass. civ., Sez. VI, 05 giugno 2019, n. 15300; Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2016, n.1097, Cass. civ., Sez. VI, 06 novembre 2015, n. 22748; Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 2004, n. 13516; Cass. civ. Sez. I, 19 agosto 2004, n. 16205; Cass. civ. Sez. III, 28 luglio 2004, n. 14234; Cass. civ. Sez. I, 22 ottobre 2003, n. 15783; Cass. civ., SS. UU., 03 agosto 2000, n. 527).

E ciò in un contesto in cui, sempre come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo (cfr., ex multis: Cass. civ., Sez. Lav.,19 agosto 2021, n. 23147; Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28485; Cass. civ., Sez. I, 02 febbraio 2001, n. 1496).

E questo può voler dire soltanto una cosa, ossia che in presenza di una clausola arbitrale il recupero del credito azionato in sede monitoria darà luogo, con elevato grado di probabilità, ad un’opposizione.

Nonostante, infatti, la giurisprudenza sia ormai consolidata nell’affermare che “l’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo”, è noto che “qualora a seguito dell’opposizione il debitore ingiunto eccepisse […] la competenza arbitrale, per un verso, si verificherebbero – a seguito della contestazione del credito – i presupposti fissati nel compromesso, per altro verso, verrebbe a cessare la competenza del Giudice ordinario, con la conseguenza che quest’ultimo, una volta rilevata la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la competenza dell’arbitro, la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio dell’arbitro medesimo” (cfr., ex multis: Trib. Chieti, sentenza del 17 gennaio 2025, n. 25, Trib. Catania, sentenza del 7 novembre 2024 n. 5275, Trib. Ivrea, sentenza del 26 settembre 2024 n. 1096, Trib. Potenza, sentenza n. 427/2021, Cass. civ., Sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25939; Cass. civ., SS. UU., 30 settembre 2016, n. 19473; Cass. civ., Sez. II, 04 marzo 2011, n. 5265; Cass. civ., Sez. I, 28 settembre 1999, n. 8166; Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 1991, n. 11460; Cass. civ., Sez. I, 09 luglio 1989, n. 3246).

Per concludere, la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo da parte del creditore non costituisce una revoca tacita della volontà di avvalersi della clausola compromissoria, dunque l’opposizione ben potrebbe spostare la lite agli arbitri nella successiva e solo eventuale fase di cognizione.

E questo è senz’altro un punto.

Ma cosa accadrebbe se il titolo negoziale dovesse contenere una clausola che devolve le controversie agli arbitri e, al contempo, anche una clausola che indica un tribunale quale foro competente a decidere la controversia in via esclusiva?

La domanda, letta così, parrebbe sfuggire ad una precisa logica contrattuale. Eppure, un senso c’è.

Le parti, infatti, potrebbero aver concordato che in virtù di un principio di “alternatività”, ogni eventuale controversia riguardante l’interpretazione, la validità, l’efficacia o l’esecuzione del contratto possa essere devoluta agli arbitri, oppure alla giurisdizione ordinaria, a discrezione dei contraenti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è estremamente chiara: “È corretto, dunque, ricostruire il significato della clausola dell’accordo nel senso che i contraenti hanno voluto prevedere una facoltà di scelta, per la parte che agisce in giudizio, di adire l’autorità giudiziaria ordinaria “oppure” devolvere la controversia ad un collegio arbitrale” (cfr. ex multis e tra le più recenti: Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 28468/2023).

La strada, pertanto, è quella segnata dalla Cassazione, la quale impone, in primo luogo, di verificare il tenore letterale della clausola arbitrale, e in particolare se essa contenga espressioni alternative (quali “oppure”), idonee a configurare un concorso tra giurisdizione ordinaria e arbitrale.

Dopodiché, qualora il regolamento compromissorio presenti un contenuto particolarmente dettagliato (ad esempio perché disciplina in maniera esauriente le modalità di svolgimento della procedura arbitrale e di nomina del Tribunale arbitrale, con anche individuazione dei componenti del Collegio) occorre evitare un’interpretazione della clausola di deroga del foro ordinario tale da svuotare di contenuto la pattuizione arbitrale.

Solo in questo caso, infatti, la deroga convenzionale del foro deve essere intesa in senso residuale, ossia limitata alle sole controversie non arbitrabili per legge (cfr. Trib. Lamezia Terme, sentenza n. 967/2024).

Per queste ragioni, ciò che è indispensabile tenere a mente nell’analisi prodromica alle attività di recupero del credito, è che in presenza sia di una clausola compromissoria che di una clausola di deroga esclusiva del foro competente, il ricorso ad una procedura monitoria non è affatto escluso.

È importante, tuttavia, considerare che in caso di opposizione la clausola arbitrale potrebbe spostare la competenza in favore degli arbitri, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, salvo che il contratto non attribuisca espressamente una scelta alternativa tra la possibilità di devolvere la causa a un collegio di arbitri oppure alla giurisdizione ordinaria secondo un criterio di “alternatività”.

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