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Giurisprudenza

Sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus

9 Marzo 2026

Tribunale di Roma, 25 febbraio 2026,  n. 3387 – Pres. Di Salvo, Rel. Centofanti

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma si è pronunciato con sentenza del 25 febbraio 2026  n. 3387 (Pres. Di Salvo, Rel. Centofanti) in merito alla nullità parziale delle fideiussioni omnibus riproduttive del modello ABI sanzionato da Banca d’Italia.

Nel caso di specie, la ricorrente, in qualità di fideiussore, presentava opposizione al decreto ingiuntivo alla luce della lamentata infondatezza dei suoi presupposti, per nullità di alcune clausole contenute nel contratto di fideiussione medesimo, in quanto conformi al modello ABI sanzionato da Banca d’Italia.

La fideiussione omnibus oggetto di trattazione conteneva infatti delle clausole conformi al modello ABI dichiarate illegittime dal provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 2005.

Il Tribunale ricorda che con tale pronuncia Banca d’Italia ha evidenziato come le clausole degli artt. 2,6 e 8 del modello ABI contrastassero con l’art 2 co. 2 lett. A della legge 287/1990 in quanto in violazione della disciplina della concorrenza.

In particolare, la fideiussione de qua, conteneva la clausola che prevedeva l’obbligo per il fideiussore di rimborsare la banca per le somme che questa avesse dovuto restituire, la clausola di deroga dell’art 1957 C.c., nonché la clausola di permanenza della garanzia anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale.

Con il provvedimento richiamato, Banca d’Italia ha infatti precisato che non è la mera standardizzazione contrattuale a generare di per sé gli effetti anti-concorrenziali, bensì l’effettivo ostacolo alla diffusione di prodotti diversificati: pertanto, è necessario un effettivo di impedimento concorrenziale.

Il Tribunale, in tale occasione, richiama le Sezioni Unite della Cassazione (41994/2021), le quali hanno ritenuto che i contratti di fideiussione stipulati in seguito la provvedimento di Banca d’Italia, dovessero essere ritenuti parzialmente nulli in relazione alle clausole riproduttive dello schema ABI ritenuto illegittimo, salva la prova della differente volontà delle parti.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità parziale delle fideiussioni riproduttive del modello ABI, inoltre, deve sussistere il nesso funzionale a produrre l’effetto anticoncorrenziale tra l’intesa “a monte” e il contratto “a valle”: l’atto negoziale deve, quindi, essere il mezzo tramite cui violare la normativa antitrust.

In applicazione del principio di conservazione del contratto ex art 1419 C.c., le Sezioni Unite – cui aderisce il Tribunale di Roma- hanno infatti rilavato come debba procedersi alla mera espunzione delle clausole illecite, con conseguente nullità parziale del contratto, a meno che non si provi che i contraenti in assenza di tali clausole non avrebbero concluso il contratto.

Infine, il Tribunale sottolinea come il lasso temporale intercorrente fra l’intesa anticoncorrenziale e la fideiussione sottoscritta non è certo sufficiente, di per sé, ad escludere l’effetto anticoncorrenziale della fideiussione conforme all’intesa illecita, e, pertanto, la nullità parziale delle clausole richiamate.

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