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Giurisprudenza

Fido bancario “di fatto”: prova della natura ripristinatoria delle rimesse

6 Marzo 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 19 gennaio 2026 n. 1137 (Pres. Scoditti, Rel. Vitrò)

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione con la sentenza del 19 gennaio 2026 n. 1137 (Pres. Scoditti, Rel. Vitrò) si pronunciata in merito all’onere della prova circa la natura ripristinatoria delle rimesse nell’ambito di un contratto di fido bancario qualificabile quale fido “di fatto”.

Come noto, le rimesse possono avere natura solutoria o ripristinatoria.

Le rimesse sono ripristinatorie nel momento in cui ricostituiscono la disponibilità del fido estinguendo il debito con la banca, mentre si definiscono solutorie quando le entrate riducono o eliminano lo scoperto che supera il limite di fido concesso dalla banca.

La banca ricorrente lamentava che l’onere della prova circa la natura ripristinatoria delle rimesse incombesse sul correntista, attesa l’assenza di un contratto scritto di affidamento bancario, e, pertanto, da ritenersi nullo.

In realtà, la Corte ribadisce il suo notorio orientamento in tema di nullità da protezione, precisando – e richiamando la sentenza Cass. Civ. sez. I, 24/01/2024 n. 2338 – che in presenza di contratti di apertura di credito viziati da difetti di forma, la nullità di protezione è rilevabile d’ufficio anche nei contratti bancari poiché mira a tutelare non solo i valori fondamentali del singolo contraente debole, bensì a proteggere il generale funzionamento del mercato e uguaglianza tra contraenti.

Deve, però, sempre aversi riguardo dell’interesse del contraente debole evitando che la controparte possa sfruttare i poteri ex officio del giudice a proprio vantaggio.

Il contraente debole, pertanto, potrà fornire la prova del proprio fido “di fatto” attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione; ad esempio, tale prova potrà essere fornita con:

  • gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista
  • le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento
  • la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.
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