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Giurisprudenza

Sulla validità dell’assicurazione per possibili sanzioni amministrative

27 Gennaio 2026

Veronica Zerba, dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Cassazione civile, sez. III, 03 novembre 2025, n. 28967 – Pres. F. De Stefano, Rel. R. Rossi 

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza n. 28967/2025, pubblicata in data 03 novembre 2025 (Pres. F. De Stefano, Rel. R. Rossi), la terza sezione della Cassazione civile si è pronunciata sul tema della validità della clausola del contratto di assicurazione che tuteli dal rischio di sanzioni amministrative, affermando il principio di diritto per cui “è nullo ogni accordo che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’’autore dell’illecito”

La controversia origina da una polizza a copertura dei rischi degli amministratori e membri degli organi direttivi della società assicurata, in cui era inclusa una clausola ODL (Outside Director Liability), riferita agli incarichi svolti dai medesimi soggetti in un’entità esterna su designazione o su richiesta della contraente. 

Nell’ambito di tale polizza venivano denunciati all’assicuratore due sinistri, inerenti a (i) un’azione di responsabilità sociale e (ii) una sanzione emessa dalla Consob, verso il presidente della società assicurata e in relazione agli incarichi da questo svolti in un’entità esterna.

La società assicuratrice tuttavia opponeva che l’incarico era stato assunto su cooptazione, e non su richiesta o designazione della contraente, che si era limitata a prestare un assenso successivo alla nomina.

La società assicurata agiva quindi in giudizio per il recupero dell’indennizzo. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, il giudice di seconde cure condannava l’assicurazione. Veniva conseguentemente proposto ricorso in Cassazione.

La Cassazione ritiene fondato il ricorso. Il giudice di seconde cure non avrebbe ben applicato il principio di diritto per cui “nell’interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate” e che agli altri criteri interpretativi individuati dal codice civile si può fare ricorso solo in caso di ambiguità della lettera del contratto. 

Infatti, nel caso di specie dal momento che il contratto limitava l’ambito applicativo della clausola ai casi di espressione di volontà positiva e preventiva da parte della società assicurata all’assunzione dell’incarico, è evidente come l’assicuratore non potrebbe essere ritenuto vincolato al risarcimento del danno nelle ipotesi di mera ricognizione successiva, come era avvenuto nel caso di specie.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che solo questa lettura sarebbe coerente con la causa del contratto assicurativo, consentendo “la predeterminazione degli incarichi oggetto della copertura ODL e in tal guisa concorrendo a tracciare il perimetro del rischio trasferito … all’assicuratore”.

Da ultimo, la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso con cui l’assicurazione opponeva la nullità della clausola che, escludendo il rimborso nel caso delle sanzioni penali ma non di quelle amministrative, consentiva l’indennizzo delle sanzioni emesse dalla Consob.

Sottolinea la contrarietà della stessa all’art. 12 D. Lgs. 209/2005, per cui “sono vietate le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio delle sanzioni amministrative”, e tanto in ragione della necessità di preservare la natura afflittivo-deterrente delle sanzioni in parola.

Una clausola adottata dalle parti in violazione della medesima norma risulta per l’effetto nulla ex art. 1418, primo comma, n. 2, c.c. per illiceità della causa.

Cassa pertanto con rinvio.

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