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Giurisprudenza

Natura dei “castelletti bancari” e prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito

26 Gennaio 2026

Avv.ssa Alessia Grassigli, Studio IURIS-Prof. S. Bonfatti

Cassazione Civile, Sez. I, 05 dicembre 2025, n. 31821 – Pres. Scoditti, Rel. Vitrò

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte, con la pronuncia n. 31821 del 05 dicembre 2025, affronta il tema della decorrenza della prescrizione nelle azioni di ripetizione d’indebito su conto corrente ed in particolare ne analizza il dies a quo, laddove siano presenti sia affidamenti tecnici, ossia i cd. “castelletti bancari”, che aperture di credito.

Tesi della Banca è che, ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie, sia necessario tenere distinte l’apertura di credito (fido di cassa) dai fidi di altra natura (castelletti bancari o sconti effetti).

Solo con l’apertura di credito si viene a creare un’immediata e incondizionata disponibilità di credito in favore del correntista, il quale potrà effettuare rimesse ripristinatorie della provvista fino alla scadenza o risoluzione del contratto, trovando così applicazione i principi espressi dalla Suprema Corte 24418/2010.

Il castelletto di sconto o il fido per smobilizzo crediti non attribuiscono, invece, al cliente la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma sono esclusivamente fonte per la banca dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l’affidatario presenterà.

Se le operazioni di anticipazione non concorrono a determinare un fido rilevante ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie, i conti anticipi o i fidi tecnici non potranno essere assimilati né sommati, nemmeno ai fini della prescrizione, all’apertura di credito di cui alle SS.UU 24418/2010, posto che non consentono una immediata ed incondizionata disponibilità di credito.

In accoglimento del motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto già affermato in tema di revocatoria fallimentare, ritenendolo applicabile anche ove il cliente agisca in sede di ripetizione d’indebito e la banca eccepisca la prescrizione: “in caso di castelletto di sconto, o fido per smobilizzo crediti, non sussiste la copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l’istituto di credito, dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l’affidato presenterà. Deriva da quanto precede, pertanto, che ai fini dell’esercizio della detta azione le rimesse effettuate su tale conto dal cliente poi fallito hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato il limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.” (Cass. sez. I, 11/05/2016, n.9621; Cass. civ., sez. I, sez. I, 13/01/2022, n.926; Cass. 13510/2015; Cass. 12306/2010).

Ha, quindi, ribadito che il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di “castelletti bancari” decorre dalla data del pagamento, ossia dalla data dell’incasso o dell’addebito in conto corrente, specificando che:  “i conti anticipi e i fidi tecnici non possono essere assimilati, né sommati, nemmeno ai fini della prescrizione, all’apertura di credito, dal momento che non consentono una immediata e incondizionata disponibilità di credito. E anche ove esista un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente che riflette l’apertura di credito, le diverse forme tecniche non mutano la loro natura e il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta una forma di utilizzazione dell’apertura di credito”.

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