WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01


WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Criptovalute, offerta al pubblico e reato di abusivismo finanziario

26 Gennaio 2026

Cassazione Penale, 25 novembre 2025, n. 40072 – Pres. Pellegrino, Rel. Ariolli

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza n. 40072 del 25 novembre 2025 (Pres. Pellegrino, Rel. Ariolli), si è pronunciata sulla qualificazione delle criptovalute come prodotti finanziari, e se la loro offerta al pubblico possa astrattamente costituire il reato di abusivismo finanziario.

Nel caso di specie, l’attività svolta dal ricorrente (imputato del reato di autoriciclaggio e riciclaggio) consisteva in un servizio di “compro/vendo USDT/criptovaluta in modo decentralizzato”, ossia in un’attività di cambio tra valuta avente corso legale (contanti) e valuta virtuale e viceversa.

Attività, per la difesa, non assimilabile alla nozione di “prodotto finanziario” e di “strumento finanziario” contenuta nel TUF, che presuppone un’aspettativa di rendimento legata ad un impiego di capitale: la circostanza che la valuta virtuale, per sua natura primariamente mezzo di scambio (e strumento di pagamento), fosse utilizzata anche per finalità di investimento, non la trasformerebbe tout court – secondo la difesa – in un prodotto finanziario, né ogni operazione di cambio in un servizio di investimento.

La Corte ricorda tuttavia che, come emerso nel giudizio di merito, la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all’iniziativa, proponendosi l’imputato quale acquirente e gestore per conto di anonimi fornitori di portafogli di moneta virtuale.

Anche le stesse modalità che seguivano gli ordini ricevuti dimostrano per la Corte un’attività di reinvestimento della provvista ricevuta da parte dell’imputato, a volte consistente in criptovalute: attività soggetta agli adempimenti di cui agli articoli 91 e seguenti del TUF, la cui omissione integra la sussistenza del reato di abusivismo finanziario di cui all’art. 166, c. 1, lett. c) TUF (sul punto, richiama Sez. 2, n. 26807 del 17/09/2020; Sez. 2, n. 44378 del 26/10/2022; Sez. 3, n. 1760 del 20/11/2024; Sez. 5, n. 37767 del 17/05/2023.).

La Corte ritiene quindi che correttamente le criptovalute siano state ricondotte dai giudici di merito alla nozione di prodotto del reato, in quanto se il denaro contante conferito è l’oggetto materiale della condotta, la criptovaluta ne rappresenta il bene sostitutivo e, dunque, il risultato dell’operazioni di riciclaggio: “la lecita vestizione delle somme o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una condotta positiva di sostituzione costituisce, infatti, il risultato empirico dell’attività delittuosa“.

Proprio in forza di tale variegata condotta le risorse di provenienza delittuosa – sostiene la Corte – pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica e naturalistica, in quanto dotate – a seguito dell’operata trasformazione – di una loro autonoma individualità sia per causa che per effetto.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/01


WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01