Il presente contributo torna sul tema delle fideiussioni omnibus e specifiche conformi al modello ABI soffermandosi sulle questioni ancora irrisolte alla vigilia della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.
1. Introduzione
Nel 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione [1] hanno definito i contrasti che, in seguito al noto provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 (il “Provvedimento”) [2], erano insorti nella giurisprudenza di merito sulla possibile invalidità (totale o parziale) delle fideiussioni omnibus conformi allo Schema ABI [3] per violazione della normativa antitrust, statuendo che “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
L’intervento delle Sezioni Unite – pur avendo chiarito che la nullità delle fideiussioni conformi allo Schema ABI è limitata alle sole tre clausole censurate dal Provvedimento – ha lasciato aperte rilevanti questioni che hanno continuato a generare contrasti nella giurisprudenza di merito e legittimità e che hanno inevitabilmente contribuito ad alimentare il contenzioso tra banche e fideiussori.
2. Il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite
Le principali questioni di diritto lasciate irrisolte dalle Sezioni Unite sono state oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione tramite ordinanza resa il 1° agosto 2025 dal Tribunale di Siracusa.
In particolare, il giudice di merito ha chiesto alla Corte di Cassazione di risolvere le seguenti questioni di diritto:
- se le fideiussioni omnibus conformi allo Schema ABI, ancorché rilasciate al di fuori del periodo oggetto di istruttoria da parte di Banca d’Italia (2002 – 2005), possano ritenersi parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust e, in caso affermativo, se per dimostrare tale nullità sia sufficiente che i testi delle fideiussioni omnibus riproducano le clausole censurate da Banca d’Italia con il Provvedimento;
- se le fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI, ancorché non oggetto del Provvedimento di Banca d’Italia, possano anch’esse ritenersi parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust e, in caso affermativo, se per dimostrare tale nullità sia sufficiente o meno che i testi delle fideiussioni specifiche riproducano le clausole censurate da Banca d’Italia con il Provvedimento;
- se, una volta accertata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus o specifiche conformi allo Schema ABI e tornata applicabile la disciplina suppletiva del codice civile, la clausola “a semplice richiesta scritta” consenta al creditore di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. con una mera istanza stragiudiziale [4].
Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto ammissibile dal Primo Presidente della Corte di Cassazione che, tramite decreto dell’11-12 novembre 2025, ha assegnato la decisione delle relative questioni alle Sezioni Unite, ciò tenuto conto dell’esigenza di definire la portata applicativa dei principi di diritto affermati dalle stesse Sezioni Uniti con la nota sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, che hanno formato oggetto di interpretazioni e applicazioni non omogenee.
3. I possibili scenari futuri
Le questioni di diritto al vaglio delle Sezioni Unite sono cruciali nell’ambito dei contenziosi che contrappongono fideiussori e banche (e spesso cessionarie di crediti bancari e veicoli di cartolarizzazione), trattandosi di questioni che devono essere affrontate, pressoché sempre, in presenza di fideiussioni omnibus o specifiche conformi allo Schema ABI.
Ancorché non esistano dati ufficiali aggiornati relativi alla diffusione in Italia dei testi di fideiussioni conformi allo Schema ABI, è indubbio che siamo in presenza di uno standard contrattuale ampiamente e lungamente utilizzato da un significativo numero di istituti di credito, come emerge plasticamente dall’elevato numero di provvedimenti giudiziali [5] che, oramai da molti anni, vengono pubblicati in materia con frequenza quotidiana [6]. Basti peraltro considerare che, leggendo i “numeri” del solo Tribunale di Milano, i contenziosi relativi alla validità di fideiussioni conformi allo Schema ABI rappresentano stabilmente da tempo l’assoluta maggioranza delle nuove cause in materia antitrust gestite dalla Sezione Specializzata in materia d’Impresa (numeri che, peraltro, non mappano l’intero contenzioso in materia di fideiussioni Schema ABI pendente avanti il Tribunale di Milano, perché non includono tutti quei casi, che probabilmente sono la maggioranza, in cui la nullità viene sollevata in via di eccezione e la causa è, dunque, di competenza delle sezioni ordinarie) [7].
Pertanto, a seconda della posizione che le Sezioni Unite assumeranno nel decidere le singole questioni, le ricadute pratiche saranno indubbiamente significative. Pur non essendo prevedibili i contenuti della decisione delle Sezioni Unite, senza pretesa di completezza, possono svolgersi sin d’ora alcune sintetiche considerazioni.
3.1 La questione dell’idoneità di un’istanza stragiudiziale ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c.
La tematica dello “strumento” per impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. (istanza giudiziale o stragiudiziale), in presenza di una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” è certamente quella di maggiore rilevanza pratica, vuoi perché si tratta di una clausola di frequente utilizzo, vuoi perché in sede contenziosa la liberazione del fideiussore richiede non solo la declaratoria di nullità delle clausole conformi a quelle oggetto del Provvedimento, ma anche che vi sia spazio per invocare l’estinzione del diritto della banca ex art. 1957 c.c.. La nullità di per sé sola non basta al fideiussore, proprio perché lascia integro il diritto della banca di essere garantita.
In giurisprudenza fino ad ora si sono registrati orientamenti difformi in merito alla possibilità che, in presenza di una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, un’istanza stragiudiziale di pagamento sia sufficiente a evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., una volta che tale norma sia tornata ad operare a seguito del rilievo di nullità parziale della clausola di relativa deroga conforme allo Schema ABI:
- alcuni precedenti di legittimità (e di merito) ritengono sufficiente un’istanza stragiudiziale, argomentando che l’art. 1957 c.c. troverebbe applicazione limitatamente alla previsione del termine semestrale di decadenza, ma siffatta decadenza potrebbe essere impedita tramite un’istanza stragiudiziale proprio in ragione della previsione della clausola “a semplice richiesta scritta” che, dunque, avrebbe valenza derogatoria rispetto all’istanza “giudiziale” ordinariamente richiesta nel caso di integrale applicazione dell’art. 1957 c.c. [8];
- altre pronunce di legittimità ritengono invece sempre necessaria un’istanza giudiziale, perché accedere alla tesi opposta significherebbe “neutralizzare l’art. 1957 c.c.”, in quanto il risultato pratico sarebbe quello di applicare “una clausola riconducibile all’art. 6 del modulo A.B.I., oramai da tempo riconosciuta come illecita” [9]. In base a tali precedenti, l’effetto della nullità parziale sarebbe in parte neutralizzato se fosse consentito di impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. tramite una semplice istanza stragiudiziale. La clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, piuttosto, viene interpretata come una sorta di clausola di “solve et repete” che impone al fideiussore di sollevare eccezioni solo dopo il pagamento.
Se le Sezioni Unite dovessero avallare l’orientamento secondo cui, in presenza di una clausola “a semplice richiesta scritta”, è sufficiente una istanza stragiudiziale per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., l’effetto pratico sarebbe particolarmente favorevole per le banche. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi le banche formulano l’intimazione di pagamento contestualmente alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o messa in mora del debitore principale e del fideiussore, sì che sarebbero limitate le ipotesi in cui alla scadenza dell’obbligazione principale non fosse seguita da alcuna intimazione di pagamento nel termine di sei mesi. Conseguentemente, ove l’istanza stragiudiziale fosse ritenuta idonea a impedire la decadenza della banca, la questione della nullità – a prescindere dal valore probatorio del Provvedimento per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 e quelle specifiche – scivolerebbe necessariamente in secondo piano. Residuerebbe, tuttavia, la questione concernente il “se” ed il “quando” all’iniziale istanza stragiudiziale dovrebbe seguire una seconda istanza stragiudiziale (o addirittura un’istanza giudiziale), affinché la banca possa conservare il diritto di essere garantita dal fideiussore. Infatti, come noto, l’art. 1957 c.c. richiede al creditore non solo di “proporre” le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ma anche di “continuare” tali istanze con diligenza. Sicché, è ragionevole ritenere che i fideiussori argomenteranno che la banca, dopo aver impedito la decadenza tempestivamente, non possa rimanere inerte a tempo indeterminato o, comunque, per un tempo prossimo a quello di prescrizione del suo diritto (i.e. 10 anni), ma sia chiamata nuovamente ad attivarsi.
Al riguardo, può osservarsi che la risposta al quesito dovrebbe tenere in considerazione la ratio della previsione di cui all’art. 1957 c.c. che è quella di (i) evitare che, in assenza di un termine di attivazione, il fideiussore resti esposto sine die a un’obbligazione altrui, in una situazione di perdurante incertezza (il legislatore trasferisce quindi sul creditore il rischio dell’inerzia, imponendogli di attivarsi tempestivamente e di dare certezza sulla sussistenza/attualità della garanzia); (ii) incentivare la diligenza del creditore, costringendolo a perseguire tempestivamente il debitore principale ed evitando che, per effetto del tempo, si deteriorino le condizioni patrimoniali del debitore, con conseguente pregiudizio per il diritto di regresso/surrogazione del garante dopo l’eventuale pagamento. L’esigenza di tutela posta alla base dell’art. 1957 c.c. pare quindi superata nei casi in cui, entro il termine di sei mesi, il creditore rivolga istanza stragiudiziale di pagamento direttamente al fideiussore, che, da un lato, vede così superata ogni situazione di incertezza e, dall’altro lato, in considerazione della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta”, è tenuto a provvedervi secondo il meccanismo del solve et repete, potendo così esercitare subito il diritto di regresso e surroga verso il debitore principale.
3.2 La questione della nullità parziale nelle fideiussioni omnibus conformi allo Schema ABI rilasciate successivamente al periodo oggetto di accertamento con il Provvedimento e nelle fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI
Per quanto riguarda il profilo dei presupposti per dichiarare la nullità parziale di una fideiussione omnibus conforme allo Schema ABI e, in particolare, se basti la corrispondenza tra le clausole contenute nel testo di fideiussione oggetto di causa e quelle dello Schema ABI censurato dal Provvedimento, anche quando la fideiussione è stata rilasciata in un periodo successivo a quello (2002 – 2005) che ha formato oggetto di istruttoria da parte di Banca d’Italia, ad oggi si registra:
- da un lato, l’orientamento della Sezione Prima della Cassazione (e di parte della giurisprudenza di merito) secondo cui è necessario che la fideiussione sia “stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo negoziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente [i.e. il Provvedimento], bensì offrendone altra e specifica prova” [10];
- dall’altro lato, il distinto orientamento della Terza Sezione della Cassazione (e di parte della giurisprudenza di merito) che ha ricollegato la nullità parziale della fideiussione rilasciata dopo il 2005 alla sola circostanza che il testo riproduca le tre clausole dello Schema ABI censurate dal Provvedimento [11]. A questo orientamento sembra potersi ricondurre la sentenza delle Sezioni Unite del 2021 che ha reso la propria decisione con riferimento ad una fattispecie che riguardava due fideiussioni (peraltro specifiche) rilasciate, rispettivamente, nel 2004 e nel 2006, affermando che il nesso funzionale tra l’intesa “a monte” anticoncorrenziale e il contratto “a valle” che la attua si riscontra quando tale contratto“(nella specie, una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'”intesa” a monte, dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l’atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca – come nel caso concreto – solo una parte del contenuto dell’atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell’intesa anticoncorrenziale” [12].
Analoga duplicità di orientamenti si registra in merito alla possibilità di invocare la nullità parziale per violazione della normativa antitrust in relazione alle fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI, ancorché il Provvedimento abbia avuto per oggetto esclusivamente lo schema di fideiussioni omnibus. A tale riguardo:
- da un lato, alcune pronunce della Corte di Cassazione, rilevato che il Provvedimento ha riguardato solo lo schema di fideiussione omnibus, escludono che possa valere come prova privilegiata di un’intesa anticoncorrenziale per le fideiussioni specifiche [13];
- dall’altro lato, i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2021 sembrano prescindere dalla natura omnibus o specifica della fideiussione ai fini della configurabilità della nullità per violazione della normativa antitrust. Ciò che assume rilievo, secondo alcune pronunce di legittimità (e di merito) [14], è esclusivamente il contenuto delle singole clausole contrattuali: se le clausole sono riproduttive di quelle censurate dal Provvedimento, la fideiussione (omnibus o specifica) è un contratto a valle dell’intesa a monte anticoncorrenziale ed è, pertanto, affetto dalla medesima forma di nullità.
Ove le Sezioni Unite, risolvendo tale contrasto, dovessero fare propria un’interpretazione restrittiva del valore probatorio del Provvedimento nel senso di limitarne la valenza di prova privilegiata alle sole fideiussioni omnibus rilasciate sino al 2005, escludendo, pertanto, sia le fideiussioni omnibus rilasciate successivamente a tale data, sia le fideiussioni specifiche, ne deriverebbe un significativo aggravamento degli oneri probatori a carico del fideiussore che volesse invocare la nullità per violazione della normativa antitrust di fideiussioni omnibus rilasciate successivamente al 2005 [15] o di fideiussioni specifiche [16]. Sarebbe, infatti, necessario dimostrare l’esistenza (persistenza) di un’intesa illecita tra gli istituti bancari nell’anno in cui la singola fideiussione è stata rilasciata (es. producendo un numero significativo di fideiussioni rilasciate da un certo numero di istituti di credito o formulando idonee richieste di ordine di esibizione di moduli fideiussori nei confronti di una molteplicità di istituti di credito con riferimento all’annualità di interesse). Per converso, ove le Sezioni Unite dovessero fare propria un’interpretazione estensiva del valore probatorio del Provvedimento nel senso di riconoscerne la valenza di prova privilegiata anche alle fideiussioni omnibus rilasciate successivamente al 2005 e alle fideiussioni specifiche, sarebbe indubbiamente assai semplice (e più immediato) per il fideiussore ottenere la declaratoria di nullità parziale di una fideiussione conforme allo Schema ABI.
3.3 Ulteriori considerazioni sul possibile impatto sul contenzioso esistente e futuro
Infine, tenuto conto di quanto precede, la decisione delle Sezioni Unite è certamente destinata ad avere un impatto:
- sia sul contenzioso esistente, dato che, oltre a condizionare l’esito dei giudizi pendenti in primo grado, potrebbe determinare il ribaltamento, in sede di appello o cassazione, delle decisioni assunte in precedenti gradi di giudizio (es. si pensi al caso di una decisione di primo grado che abbia dichiarato la nullità di una fideiussione specifica semplicemente perché riproduttiva delle clausole censurate dello Schema ABI, salvo poi doversi confrontare con una decisione delle Sezioni Unite che limitasse il valore di prova privilegiata del Provvedimento alle sole fideiussioni omnibus rilasciate sino al 2005);
- sia sul contenzioso futuro, dato che potrebbero limitare l’avvio di talune azioni in ragione dei maggiori oneri probatori gravanti sul fideiussore (es. si pensi al caso di azioni di accertamento della nullità di una fideiussione omnibus post 2005 o una fideiussione specifica conforme allo Schema ABI in una situazione in cui, ancora una volta, le Sezioni Unite dovessero limitare il valore di prova privilegiata del Provvedimento alle sole fideiussioni omnibus rilasciate sino al 2005) o dell’impossibilità pratica di ottenere effetti utili per il garante (es. si pensi al caso di azioni di accertamento della nullità di una fideiussione e dell’intervenuta decadenza della banca ex 1957 c.c., in una situazione in cui le Sezioni Unite dovessero ritenere sufficiente un’istanza stragiudiziale per ritenere impedita tale decadenza in presenza di una clausola, effettivamente contenuta nella fideiussione oggetto di causa, “a semplice richiesta scritta” e la banca avesse inviato un’intimazione di pagamento nel termine semestrale).
Insomma, una decisione delle Sezioni Unite che propugnasse una lettura restrittiva della portata del Provvedimento o che ritenesse sufficiente un’istanza stragiudiziale in presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” avrebbe assai probabilmente l’effetto di frenare il contenzioso con i fideiussori o, comunque, di semplificarne l’esito, mentre una decisione di segno opposto porterebbe probabilmente ad un suo sensibile incremento.
In ogni caso, l’intervento delle Sezioni Unite, quale che sarà il suo contenuto, dovrebbe aiutare a definire con maggiore certezza il perimetro di rischio delle banche legato al contenzioso con i fideiussori, rischio oggi rappresentato non solo da azioni individuali (opposizioni a ingiunzioni o azioni preventive per accertamento di nullità per violazione antitrust), ma anche da azioni collettive, soprattutto inibitorie promosse da associazioni di consumatori. Azioni collettive che, peraltro, potrebbero diventare lo strumento processuale preferibile nel caso in cui la posizione delle Sezioni Unite dovesse favorire una lettura restrittiva dell’efficacia probatoria del Provvedimento, dato che le norme processuali che regolano l’azione di classe “generale” (art. 840-bis e ss. c.p.c.) e l’azione rappresentativa dei consumatori (art. 140-ter e ss. cod. cons.) contemplano specifici strumenti probatori che potrebbe agevolare la dimostrazione dell’esistenza di un illecito antitrust riguardante le fideiussioni omnibus negli anni successivi al 2005 o fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI (il riferimento è, soprattutto, alla possibilità di ottenere ordini di esibizione di prove o categorie di prove in modo più semplice rispetto a quanto ordinariamente previsto dall’art. 210 c.p.c.) e, dunque, rendere più facile il conseguimento di una dichiarazione di nullità, peraltro, con effetti non limitati ad un singolo fideiussore, bensì estesi a tutta la “classe” che l’azione si prefigge di tutelare.
[1] Cass., Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994.
[2] La Banca d’Italia aveva – come noto – censurato le clausole dello Schema ABI di “reviviscenza” della fideiussione (Art. 2 dello Schema ABI), quella di “sopravvivenza” della fideiussione (Art. 8 dello Schema ABI), nonché quella di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (Art. 6 dello Schema ABI), perché “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
[3] Schema di contratto che gli istituti bancari potevano proporre in sede di contrattazione con i concedenti di fideiussioni omnibus emanato nell’ottobre 2002 dall’ABI.
[4] La giurisprudenza di legittimità è, infatti, da tempo consolidata nel senso di affermare che “il termine istanza [di cui all’art. 1957 c.c.] si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (così, tra le tante, Cass. 29 gennaio 2016, n. 1724; vedi anche Cass. 28 luglio 2017, n. 18779).
[5] Nel portale “Banca dati di merito”, gestito dal Ministero della Giustizia, con la chiave di ricerca “fideiussione Schema ABI” i provvedimenti (tra primo e secondo grado) pubblicati nel corso degli ultimi anni sono stati complessivamente:
– n. 2.235 nell’anno 2022;
– n. 2.859 nell’anno 2023;
– n. 3.030 nell’anno 2024;
– n. 3.206 nell’anno 2025.
[6] L’evidenza non stupisce anche considerato che, secondo i dati diffusi da Banca d’Italia con il Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2/2025 del 21 novembre 2025, i crediti deteriorati delle banche italiane ammontano a complessivi Euro 45,4 miliardi (di cui Euro 29,6 miliardi verso imprese) e circa Euro 11,5 miliardi (di cui Euro 10,9 miliardi verso imprese) sono assistiti da garanzie personali (un numero significativo delle quali è verosimilmente rappresentato proprio da fideiussioni conformi allo Schema ABI).
[7] V. Relazione sull’amministrazione della giustizia nel Distretto di Corte d’Appello di Milano – 28 gennaio 2023 (ultima relazione che fornisce uno spaccato analitico del numero di cause relative alle fideiussioni conformi allo Schema ABI sul totale delle nuove cause in materia antitrust): 118 su 151 nuove cause nel 2022; 243 su 274 nuove cause nel 2021 e 169 su 206 nuove cause nel 2020.
[8] V. Cass., Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179; Cass., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 660; Cass., Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 835.
[9] Così Cass., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648. V. anche Cass, Sez. III, 27 dicembre 2024, n. 34678.
[10] Così Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383; in termini identici Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170.
[11] Così Cass, Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648 con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2011; Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2006.
[12] Nella giurisprudenza di merito si sono registrate anche posizioni “intermedie”. Si veda, ad esempio, Corte App. Milano, 26 febbraio 2025, secondo cui “la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l’atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell’effetto anticoncorrenziale”, trattatasi di “una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l’onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l’identico contenuto delle clausole, più non persistesse l’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell’Autorità di Vigilanza”.
[13] V. Cass., Sez. III, 25 novembre 2024, n. 30383; Cass, Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8669; Cass., Sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841; Cass. Sez. III, 10 gennaio 2025, nn. 657, 660 e 675.
[14] V. Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 e Cass., 30 novembre 2022, n. 35290.
[15] Un tale impostazione sembrerebbe quella, invero, più coerente con la giurisprudenza relativa al valore di prova privilegiata dei provvedimenti dell’AGCM che ancorano il particolare valore probatorio di tali provvedimenti all’approfondita istruttoria tecnica espletata dall’AGCM (v. ex multis Corte Appello Milano, 10 ottobre 2024, Trib. Milano, 27 dicembre 2013, Cass., 20 giugno 2011, n. 13486; Cass., 14 agosto 2014, nn. 17971 e 17972), nonché con la disciplina del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 (attuativo della direttiva 104/2014/UE, c.d. private enforcement) che, nei giudizi di risarcimento danni c.d. follow-on, circoscrive il valore di prova (oggi) legale del provvedimento dell’autorità antitrust che accerta la violazione anticoncorrenziale ancorandola alla “natura della violazione” e alla “sua portata materiale, personale, temporale e territoriale”.
[16] Ad avviso di chi scrive sembra improbabile l’ipotesi che, ove le Sezioni Unite decidano di adottare un lettura restrittiva del valore di prova privilegiata del Provvedimento, tale lettura possa essere nel senso di escludere le fideiussioni specifiche e, al contempo, includere quelle omnibus rilasciate successivamente al 2005 (o viceversa), ciò tanto più considerato che la giurisprudenza che adotta un’interpretazione estensiva del valore probatorio del Provvedimento si basa sulla circostanza che il testo della fideiussione, a prescindere dalla sua natura e a prescindere dalla data di rilascio, riproduca testualmente le clausole dello Schema ABI censurate da Banca d’Italia.


