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Attualità

IRES e IRAP: le novità della Legge di Bilancio 2026 per le banche

19 Gennaio 2026

Luigi Merola, Counsel, ADVANT Nctm

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo sintetizza le principali disposizioni di natura tributaria introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che impattano sulla determinazione dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) dovute dalle banche. Vengono altresì riprese alcune disposizioni che, pur non assumendo diretta rilevanza ai fini della determinazione delle imposte dovute a titolo di IRES ed IRAP, sono tuttavia di particolare interesse per il settore bancario.


1. Tobin tax (articolo 1, commi 29 – 31)

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), raddoppiando le aliquote applicabili alle principali transazioni soggette ad imposta.

In particolare, l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, co. 6, c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti (indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente), è elevata dallo 0,2% allo 0,4% in presenza di transazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati, dallo 0,1% allo 0,2% per le transazioni concluse sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione[1], dallo 0,02% allo 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza relative a operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano.

Le nuove aliquote trovano applicazione con riguardo ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Dividendi infra UE o SEE (articolo 1, commi 46 – 50)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, è introdotto un regime di maggior favore ai fini IRAP per i dividendi infra UE o SEE, che soddisfano determinati requisiti, percepiti dalle banche.

In particolare, i dividendi distribuiti da società/enti residenti o localizzati in Stati UE ovvero SEE, con adeguato scambio di informazioni con l’Italia, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle banche limitatamente al 5% – in luogo del 50% – del loro ammontare.

La limitazione della tassazione al 5% trova applicazione a condizione che i proventi percepiti si qualifichino come redditi di partecipazione e, in quanto tali, siano indeducibili in capo alla società distributrice, ai sensi dell’art. 44, co. 2, lett. a), secondo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla Direttiva 2011/96/UE, recepita dall’art. 27-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

In particolare, i dividendi devono essere relativi ad una partecipazione diretta non inferiore al 10% del capitale, la partecipazione deve essere ininterrottamente detenuta da almeno un anno, la società distributrice deve essere in possesso di particolari requisiti – i.e. in termini di forma giuridica, residenza fiscale effettiva e assoggettamento a imposta in uno Stato membro UE o SEE.

Per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, in pendenza del termine decadenziale di 48 mesi, di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, può essere richiesto il rimborso dell’IRAP per la quota eccedente il 5% dei dividendi comunitari assoggettati a tassazione ai fini IRAP.

Il diritto al rimborso matura previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite con un successivo provvedimento.

Le somme richieste a rimborso potranno, in alternativa al rimborso, essere utilizzate in compensazione con il contributo straordinario dovuto dalle banche per affrancare la riserva di utili costituita in misura pari a due volte e mezza l’imposta straordinaria altrimenti dovuta sull’incremento del margine di interesse relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

3. Modifiche alla disciplina delle plusvalenze su partecipazioni detenute in regime di participation exemption e dei dividendi (articolo 1, commi 51 – 55)

La Legge di Bilancio 2026 introduce un articolato intervento di revisione del regime fiscale applicabile sia alle plusvalenze su partecipazioni che fruiscono del regime di participation exemption sia ai dividendi.​

In particolare, l’esenzione da tassazione in misura pari al 95% delle plusvalenze realizzate su partecipazioni che fruiscono del regime di participation exemption viene riconosciuta al sussistere di un ulteriore requisito: possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o, in alternativa, con un valore fiscale non inferiore a euro 500.000. In assenza del suddetto requisito, le plusvalenze concorrono a tassazione per il loro intero ammontare.​

Anche in relazione ai dividendi che fruiscono dell’esenzione da tassazione in misura pari al 95%, viene stabilito che l’esenzione viene riconosciuta al ricorrere del medesimo ulteriore requisito di cui sopra: possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o, in alternativa, con un valore fiscale non inferiore a euro 500.000. In assenza del suddetto requisito, i dividendi concorrono a tassazione per il loro intero ammontare.​

Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, inteso quale insieme di soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1) e secondo comma del codice civile.

Analogo ulteriore requisito – i.e. possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o, in alternativa, con un valore fiscale non inferiore a euro 500.000 – è stato introdotto ai fini dell’applicazione della ritenuta con aliquota ridotta all’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti UE/SEE in possesso dei requisiti di cui all’articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.​

Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni di utili deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote acquisite o sottoscritte a decorrere dal 1° gennaio 2026 (considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite o sottoscritte in data meno recente).​

Infine, per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2026 (per i soggetti solari), in applicazione del criterio storico, si assume l’imposta che si sarebbe determinata nel periodo di imposta 2025 applicando le nuove disposizioni sulla dividend e participation exemption.

4. Deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela (articolo 1, commi 56 – 58)

La Legge di Bilancio 2026 introduce un regime fiscale di deducibilità differita, ai fini IRES ed IRAP, in relazione alle svalutazioni dei crediti classificati nel primo e nel secondo stadio di rischio di credito, derivanti dall’applicazione del modello di rilevazione contabile delle perdite attese, in conformità al principio contabile internazionale IFRS 9.

In particolare, in deroga al regime di deducibilità integrale, le predette svalutazioni saranno deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le svalutazioni sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

La nuova disposizione trova applicazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi.

È stato altresì stabilito che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio a seguito del differimento delle predette svalutazioni su crediti – deferred tax assets (DTA) – non possono essere trasformate in crediti d’imposta, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi da 55 a 56-ter dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 225/2010.​ Le imposte anticipate, così sorte, non concorrono a formare la base imponibile sulla quale è determinato il canone relativo al regime di convertibilità delle attività per imposte anticipate dovuto annualmente dalle banche per la trasformazione delle DTA in crediti di imposta.

Anche per tali disposizioni sono dettati criteri specifici di determinazione degli acconti con riferimento al periodo d’imposta 2026, rilevando l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove norme già dal periodo di imposta 2025.

5. Riserva di utili costituita in misura almeno pari a due volte e mezza l’imposta straordinaria dovuta sull’incremento del margine di interesse relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, commi 68 – 73)

In relazione alla riserva di utili costituita in misura almeno pari a due volte e mezza l’imposta straordinaria che sarebbe stata altrimenti dovuta sull’incremento del margine di interesse relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, a decorre dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, è introdotta una presunzione legale in forza della quale, le distribuzioni di utili (ivi inclusi gli acconti su dividendi) o di riserve si presumono in ogni caso effettuate attingendo – ove esistente – alla riserva in disamina.

Tale presunzione comporta, in caso di distribuzione, l’obbligo di versamento dell’imposta straordinaria in misura pari al 40% – a suo tempo evitata proprio tramite la costituzione della riserva – maggiorata di interessi, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di distribuzione.

Al fine di evitare tale effetto è stata prevista una disciplina transitoria, applicabile fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, che consente di affrancare la riserva, mediante corresponsione di un contributo straordinario.

L’aliquota del contributo straordinario è stabilita in misura pari al 27,5% della riserva esistente al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 o del 33% della riserva esistente al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026.

6. Incremento dell’aliquota di imposta applicabile ai fini IRAP (articolo 1, commi 74 – 75)

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, viene introdotto un incremento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP applicabile alle banche.

Di talché, l’aliquota IRAP, pari al 4,65%, già maggiorata dalle regioni nella ulteriore misura dello 0,92%, viene ad attestarsi per le banche al 7,57%.

L’incremento di aliquota è attenuato da una detrazione pari ad euro 90.000 che trova applicazione, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, nei periodi di imposta 2027 e 2028. La detrazione non può essere comunque superiore alla maggiore imposta derivante dall’incremento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP – i.e. differenza tra l’imposta calcolata con le nuove disposizioni e quella determinabile in assenza delle stesse.

Sono inoltre introdotte regole specifiche per la determinazione degli acconti relative al periodo di imposta 2026, assumendosi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote.

7. Differimento della deducibilità delle quote di svalutazione pregresse sui crediti, delle quote di ammortamento degli avviamenti e delle altre immobilizzazioni immateriali, nonché della quota delle rettifiche di valore su crediti iscritte in sede di prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 (articolo 1, commi 76 – 81)

La Legge di Bilancio 2026 differisce ai periodi di imposta 2028 e 2029 la deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, di una quota-parte delle svalutazioni pregresse sui crediti che, prima della Legge di Bilancio 2026, erano deducibili nel periodo di imposta 2027.

Analogo differimento viene introdotto in relazione alle quote pregresse di ammortamento dell’avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali.

È stata inoltre ulteriormente rivista la deducibilità delle rettifiche di valore su crediti derivanti dall’applicazione del modello delle perdite attese – expected credit losses – su crediti verso la clientela, rilevati in bilancio in sede di prima adozione del principio contabile internazionale IFRS 9. Nello specifico, la deduzione della quota originariamente deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al successivo.

Viene inoltre introdotta, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027, una limitazione temporanea all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze ACE residue, determinata applicando percentuali forfettarie – rispettivamente 35% e 42% – al maggior reddito imponibile emergente per effetto dei richiamati differimenti afferenti le rettifiche di valore su crediti, gli ammortamenti degli avviamenti e delle immobilizzazioni immateriali.

Le limitazioni trovano applicazione anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti aderenti al consolidato fiscale nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

Sono infine individuati criteri specifici per la determinazione degli acconti dovuti nei periodi d’imposta 2026, 2027, 2028 e 2029.

8. Deducibilità degli interessi passivi (articolo 1, commi 133 – 136)

La Legge di Bilancio 2026 introduce limitazioni alla deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, degli interessi passivi sostenuti dalle banche.

In particolare, la deduzione è ammessa in misura pari al:

  1. 96% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
  2. 97% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
  3. 98% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
  4. 99% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Ai fini del calcolo degli acconti, l’imposta di riferimento è determinata sterilizzando progressivamente gli effetti delle nuove limitazioni, ai sensi delle disposizioni recate dal comma 136.

9. Addizionale su bonus e stock option (articolo 1, comma 137)

La Legge di Bilancio 2026 dispone che l’addizionale del 10% sui bonus e sulle stock option dei dirigenti del settore finanziario (articolo 33, D.L. n. 78/2010) non trova applicazione a condizione che il soggetto erogante versi, a favore di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, una somma almeno pari al doppio dell’addizionale dovuta.

Gli enti beneficiari devono essere diversi da quelli che, direttamente o indirettamente, controllano l’erogante, ne sono controllati ovvero risultano controllati dal medesimo soggetto.

10. Altre disposizioni rilevanti

La Legge di Bilancio 2026 inoltre reintroduce gli iperammortamenti (articolo 1, commi 427 e ss.), modifica il regime di rateizzazione delle plusvalenze sui beni d’impresa (articolo 1, comma 42), modifica altresì il regime fiscale applicabile alle minusvalenze e alle svalutazioni dei titoli obbligazionari immobilizzati (articolo 1, comma 130), introduce la tassazione delle azioni proprie cedute (articolo 1, comma 131, lettera a), modifica il regime fiscale di deducibilità degli avviamenti e dei marchi (articolo 1, comma 131, lettera c) e introduce ulteriori limitazioni alla compensazione orizzontale dei crediti di imposta (articolo 1, comma 116).

 

[1] Per quanto attiene alle transazioni concluse sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, il testo della Legge di Bilancio non appare chiaro, presentando un difetto di coordinamento con le disposizioni che disciplinano la Tobin tax. Sul punto, è auspicabile un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito all’applicabilità del raddoppio di aliquota anche per le transazioni in disamina.

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