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Giurisprudenza

Leasing e conseguenze del tasso d’interesse indeterminato

2 Dicembre 2025

Lorenzo Rodio Nico, Dottore di ricerca in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche

Tribunale di Roma, Sez. VIII civ., sentenza 23 giugno 2025, n. 9363 – Giudice unico M. Coderoni

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 9363 del 23 giugno 2025 (G.u. M. Conderoni), il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali relative al tasso d’interesse convenzionale, contenute in un contratto di leasing, per violazione dell’art. 117 TUB e ha accolto in parte la domanda restitutoria della società utilizzatrice, in punto d’interessi versati indebitamente dalla stessa.

La causa verteva su un leasing finanziario del 2007 di cui parte attrice contestava la nullità per usura, indeterminatezza del tasso e presenza di una clausola floor (minimo garantito) che, a suo avviso, integrava un derivato implicito.

Il giudice ha rigettato le domande relative all’usura e al derivato, ma ha riconosciuto la violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria.

Secondo il Tribunale, quindi, la clausola di determinazione del tasso d’interesse, presente nel contratto di leasing, violava l’art. 117 TUB e l’art. 1346 c.c., in quanto carente dell’indicazione del tasso effettivo, così come previsto dalla normativa di Banca d’Italia.

In merito, il Giudice ha posto in evidenza che “la sola indicazione del TAN nel contratto, non è sufficiente a rendere il tasso ed il costo del leasing determinabili da parte del cliente e viola il disposto dell’art. 117 TUB”.

La pronuncia precisa che l’interesse corrispettivo indicato (TAN) su base annua non consente al cliente di calcolare il reale onere economico, soprattutto in presenza di rate mensili e ulteriori costi.

Inoltre, rileva come nel contratto mancasse un piano di ammortamento originario, mentre quello successivamente allegato non era stato sottoscritto all’atto della stipula.

Quanto alla clausola floor, il giudice ha ritenuto che si tratta di “una clausola ampiamente diffusa nella prassi e che non risulta contraria ad alcuna norma imperativa, né priva di causa ovvero avente scopi illeciti o non meritevoli di tutela”.

Sul fronte dell’usura, invece, il Giudice ha escluso ogni conseguenza, in quanto gli interessi corrispettivi erano inferiori alla soglia e gli interessi moratori, pur pattuiti oltre soglia, non erano mai stati applicati, facendo venir meno l’interesse ad agire dell’utilizzatore.

Per effetto della nullità della clausola sugli interessi, il Tribunale ha disposto “l’applicazione, anche per la restante durata del contratto […], dei tassi sostitutivi di cui all’art. 117, comma 7, TUB” e ha condannato la banca a restituire €.869.541,44, oltre le somme ulteriori eventualmente versate in eccesso durante lo svolgimento del contratto, confermando un orientamento rigoroso in materia di trasparenza nei contratti di leasing e illegittimità di clausole opache.

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