WEBINAR / 27 Novembre
Il credito ai consumatori nell’attuazione CCD II


Novità normative e problematiche applicative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/11


WEBINAR / 27 Novembre
Il credito ai consumatori nell’attuazione CCD II
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Responsabilità per danno erariale per indebito ricorso al credito pubblico

12 Novembre 2025

Sentenze segnalate da Prof. Avv. Sido Bonfatti

Di cosa si parla in questo articolo

La questione della responsabilità per danno erariale di banche e imprese origina dall’emergenza sanitaria provocata dalla crisi pandemica da “Covid-19”, che impose l’avvio di un programma di sostegno all’economia, che si tradusse in una poderosa prestazione di “garanzie pubbliche” (MCC; SACE; Fondo PMI) per favorire il ricorso delle imprese al credito bancario.

Alla data del 5 giugno 2020 una indagine condotta dalla Banca d’Italia “presso un campione di banche” (quindi: non tutte le banche, ma soltanto “un campione”) evidenziava che le banche interpellate (quindi, soltanto quelle appartenenti al “campione“ ) “avevano ricevuto circa 850.000 domande di finanziamento con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI…. per un controvalore di circa 55 miliardi di euro. Circa il 62% delle richieste ha dato origine all’erogazione di finanziamenti a quella stessa data[1].

In occasione della Audizione davanti alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati, che si era tenuta in data 27 aprile 2020, il Capo del Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia aveva osservato che “un altro tema importante riguarda(va) la rapidità di attuazione delle norme ..”, ed osservava che il decreto-legge “non esclude(va) la possibilità di una valutazione di merito da parte dei finanziatori”, che ovviamente era causa di ritardi pregiudizievoli: conseguentemente aveva suggerito di “fare leva su una maggiore responsabilizzazione del potenziale prenditore, utilizzando l’autocertificazione per attestare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al finanziamento. Rendendo più chiari i presupposti e riducendo quindi gli ambiti di discrezionalità dei soggetti finanziatori si velocizzerebbe il processo di erogazione, arginando il rischio legale per la banca”.

Subito dopo, nel maggio del 2020, in sede di conversione in legge del d. l. n. 23/2020 (“decreto liquidità”), all’originario articolo 1 si aggiungeva l’articolo 1-bis, il quale dispone che “Le richieste di nuovi finanziamenti.. devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà … con la quale il titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara …. che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi”; ed al quinto comma precisa: “… Per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato”.

Da qui la velocizzazione delle pratiche di istruttoria dei finanziamenti assistiti da “garanzie pubbliche” che avrebbe portato, come detto, alla istruttoria in pochi mesi di circa 850.000 domande di finanziamento con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, per un controvalore di circa 55 miliardi di euro, soltanto da parte delle banche “campionate” dalla Banca d’Italia.

Il ricorso al “credito pubblico” ha registrato fenomeni di “abuso”: la Corte dei Conti-Sezione Riunite in sede di controllo riferisce, nel  Quaderno n. 2 della serie I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblicaLe garanzie pubbliche, 2025, p. 31, che “nell’ambito della tutela delle risorse finanziarie pubbliche, erogate quali incentivi alle imprese, nel 2024 la Guardia di Finanza ha effettuato numerosi interventi contestando finanziamenti assistiti da garanzia statale non spettante per un ammontare di 98, 6 milioni”.

Il fenomeno ha dato vita ad un orientamento giurisprudenziale dei giudici amministrativi della Corte dei Conti (si vedano le sentenze allegate) che individua una responsabilità per “danno erariale” per le imprese che hanno ricorso al “credito pubblico” senza averne i requisiti (ovvero, più spesso, hanno utilizzato le risorse ricevute per fini diversi da quelli previsti dalla legge), e per le banche che hanno proceduto all’erogazione dei finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche senza un preventivo accertamento del “merito creditizio“ dell’impresa finanziata.

Il fenomeno, poi, rileva anche sul piano penale, essendo stato ritenuto applicabile alla fattispecie descritta l’articolo 316 ter del codice penale (“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”), secondo il quale “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni”.

Da qui il possibile concorso della banca finanziatrice – rectius: dei suoi dipendenti, ovvero dei componenti degli Organi di Amministrazione, trattandosi di responsabilità (anche) personali – tanto nell’illecito risarcitorio del “danno erariale”, quanto nell’illecito penale della indebita percezione di erogazioni pubbliche.


[1] Banca d’Italia, Finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, 17 giugno 2020

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 27 Novembre
Il credito ai consumatori nell’attuazione CCD II


Novità normative e problematiche applicative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/11


WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 11/11

Iscriviti alla nostra Newsletter