Con ordinanza n. 14019 del 26 maggio 2025 la Corte di Cassazione (Pres. Di Marzio, Rel. Campese) si è pronunciata in tema di prescrizione dell’azione di risoluzione del contratto relativo all’ordine di investimento.
In particolare, ha sancito il principio per cui “In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l’esercizio, da parte del cliente/investitore […] dell’azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l’ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell’avvenuta violazione degli obblighi informativi […] inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell’ordine predetto, questo essendo il momento in cui si verifica l’inadempimento agli obblighi suddetti”.
Nel caso di specie, il ricorrente censurava la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva respinto l’impugnazione incidentale proposta dall’intermediario, con la quale quest’ultimo aveva ribadito l’eccezione di prescrizione della domanda di risoluzione.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito, non condividendo l’assunto della Corte territoriale secondo cui il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento in cui l’investitore ha avuto percezione del danno lamentato.
Secondo la Corte di legittimità, infatti, solo per le azioni risarcitorie il termine di prescrizione decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità del danno, mentre nelle azioni caducatorie, e in particolare in tema di risoluzione, quando si deduce la violazione degli obblighi informativi, il termine inizia a decorrere dal momento in cui l’inadempimento si è verificato, ossia da quello in cui l’intermediario ha eseguito l’ordine di acquisto, senza aver previamente fornito le informazioni dovute.

