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CRD VI: le novità per le succursali di banche di Paesi terzi 

Prime considerazioni sullo schema di decreto legislativo di recepimento

29 Ottobre 2025

Filippo Berneri, Partner, Annunziata & Conso

Alberto La Mantia, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) con particolare riguardo alle novità incidenti sul contesto in cui dovranno operare le succursali di banche aventi sede in Paesi terzi.


1. Premessa

In data 10 ottobre 2025, il Governo ha trasmesso alla Camera dei deputati, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo (di seguito, lo “Schema di Decreto”) recante le disposizioni di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1619 (di seguito, la “CRD VI” o la “Direttiva”).

Il progetto di recepimento mira a introdurre modifiche di rilievo al Testo Unico Bancario di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito, il “TUB”), con l’obiettivo di adeguare l’ordinamento nazionale alle nuove previsioni della Direttiva che rendono obbligatorio, a partire dall’11 gennaio 2027, lo stabilimento di una succursale da parte delle banche aventi sede in Paesi terzi (di seguito le “Succursali”) per lo svolgimento di alcune attività bancarie core[1] in Italia (cd. regime di stabilimento).

In particolare, lo Schema di Decreto prevede:

  • l’introduzione dell’obbligo, in capo alle banche e ai gruppi bancari di Paesi terzi, di istituire una Succursale nel territorio nazionale quale presupposto necessario per l’esercizio delle attività bancarie e la contestuale individuazione delle tassative ipotesi di esenzione da tale obbligo;
  • interventi sulla disciplina degli esponenti aziendali e dei responsabili delle principali funzioni aziendali;
  • l’introduzione di un sistema di classificazione delle Succursali;
  • il rafforzamento del sistema di vigilanza nei confronti delle Succursali;
  • la previsione di un regime transitorio volto a disciplinare il passaggio dal quadro normativo previgente al nuovo (e obbligatorio) regime di stabilimento.

2. Il nuovo regime di stabilimento ai sensi del nuovo 14-bis del TUB

Elemento centrale della riforma è l’introduzione, all’interno del TUB, del nuovo articolo 14-bis[2], il quale rappresenta un punto di svolta nell’assetto regolamentare applicabile agli enti creditizi di Paesi terzi, segnando il definitivo superamento, salvo talune limitate eccezioni, della coesistenza tra il regime di stabilimento e il modello fondato sulla libera prestazione di servizi.

Il citato articolo, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva, configura, infatti, l’apertura di una Succursale nel territorio della Repubblica quale condizione necessaria per l’esercizio in Italia delle cd. attività bancarie core[3] in Italia da parte di enti creditizi extra-UE, stabilendo, al contempo, in modo tassativo le ipotesi in cui il cd. regime di stabilimento non trova applicazione.

Al riguardo, il comma 3 del nuovo articolo 14-bis TUB stabilisce che le banche di Paesi terzi possono continuare a svolgere l’attività bancaria senza necessità di aprire una Succursale esclusivamente nei confronti di:

  1. altri enti creditizi;
  2. imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario;
  3. clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate – come definiti dal TUF – che si rivolgano all’intermediario su iniziativa esclusiva propria (cd. reverse solicitation).

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la disposizione precisa che trova applicazione (l’ormai circoscritto) regime della libera prestazione di servizi (“LPS”).

Sotto tale profilo, merita rilievo segnalare come il legislatore nazionale abbia esercitato un margine di discrezionalità particolarmente ampio nell’attuazione delle previsioni europee, spingendosi oltre i confini strettamente delineati dalla Direttiva (c.d. gold plating).

In tale prospettiva, la disciplina interna si configura, infatti, in evidente divergenza rispetto al dettato comunitario, nella misura in cui subordina (anche) le operazioni infragruppo all’autorizzazione (rectius notifica) [4] propria regime della LPS, discostandosi così dall’impostazione della Direttiva, la quale si limita a escludere tali operazioni dal perimetro autorizzativo derivante dall’obbligo di stabilimento.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la delimitazione territoriale dell’operatività delle Succursali: la nuova disciplina stabilisce, infatti, che l’attività della Succursale possa essere svolta esclusivamente all’interno del territorio nazionale[5], con la sola eccezione rappresentata dalle operazioni infragruppo di provvista effettuate con altre succursali della medesima banca extra-UE e dai rapporti instaurati su iniziativa esclusiva della clientela.

Per quanto attiene alle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo stabilimento della Succursale – così come ora previste dal nuovo articolo 14-bis del TUB – non emergono profili di significativa discontinuità rispetto al quadro normativo vigente[6].

Sotto il profilo sostanziale, il rilascio dell’autorizzazione resta infatti subordinato al rispetto di una serie di condizioni, volte a verificare l’affidabilità complessiva dell’intermediario estero e la sua capacità di operare in modo sicuro ed efficiente nel contesto regolamentare domestico.

Al contempo, il procedimento autorizzativo conserva la dimensione di cooperazione istituzionale che caratterizza l’impianto normativo previgente, prevedendo che la decisione finale sia adottata dalla Banca d’Italia previo parere del Ministero degli Affari Esteri e in considerazione della sussistenza di un principio di reciprocità con l’ordinamento del Paese Terzo di origine.

Il nuovo articolo 14-bis introduce, infine, una disciplina più puntuale delle cause di decadenza dell’autorizzazione della Succursale, prevedendo la revoca automatica nei casi di mancato avvio dell’operatività entro dodici mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, di rinuncia espressa da parte dell’ente autorizzato o di cessazione dell’attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi.

3. I nuovi requisiti fit and proper

Lo Schema di Decreto interviene altresì sulla disciplina dettata dall’art. 26 del Testo Unico Bancario in materia di esponenti aziendali, introducendo nuovi criteri ai fini della valutazione dell’idoneità e ampliando l’ambito soggettivo di applicazione ai responsabili delle principali funzioni aziendali (cd. requisiti fit & proper).

La proposta di modifica prevede che i soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo, e, da ultimo, i responsabili delle principali funzioni aziendali, debbano soddisfare – oltre ai tradizionali criteri di competenza e correttezza – anche il criterio dell’indipendenza di giudizio.

Sempre nell’ottica di rafforzare la qualità del governo societario, la riforma codifica tra i criteri di valutazione di tali soggetti anche la disponibilità di un tempo adeguato allo svolgimento dell’incarico.

Alla luce dell’attuale rinvio operato dalle disposizioni di vigilanza contenute nella Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia, si ritiene che le disposizioni in esame troveranno applicazione anche con riferimento ai Responsabili delle Succursali, estendendosi, inoltre, con ogni probabilità anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali di tali strutture.

Sul versante dei poteri di vigilanza, il novellato articolo 26 del TUB prefigura l’attribuzione alla Banca d’Italia di prerogative significativamente rafforzate. In particolare, è riconosciuto all’Autorità di vigilanza – tra le altre – il potere di verificare la perdurante sussistenza dei requisiti e dei criteri prescritti in capo agli esponenti aziendali e ai responsabili delle funzioni qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o si sia verificata un’operazione, ovvero un tentativo, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. Classificazione e regime di vigilanza applicabile alle Succursali

Con riferimento al regime di vigilanza applicabile alle Succursali, lo Schema di Decreto – come precisato nella Relazione Illustrativa e in continuità con l’impianto normativo vigente – adotta un approccio proporzionale fondato sul criterio di equivalenza europeo. Tale impostazione, in particolare, delinea un sistema di vigilanza differenziato volto a calibrare gli obblighi prudenziali in capo alle Succursali in funzione del grado di affidabilità dello Stato di origine.

Tale previsione trova ora espressione nel nuovo Capo I-bis, Titolo III del TUB, e, in particolare nei nuovi articoli 58-ter e 58-quater TUB.

Nello specifico, il primo dei citati articoli introduce la nozione di “succursale qualificata”, definendo le condizioni al ricorrere delle quali una Succursale può beneficiare di un regime regolamentare differenziato.

Tali condizioni attengono, in particolare, ai seguenti tre profili:

  1. l’esistenza, nello Stato terzo di origine, di un sistema di vigilanza e di norme prudenziali almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013;
  2. la sussistenza di obblighi di riservatezza per le Autorità di vigilanza del Paese terzo almeno equivalenti a quelli imposti dal diritto dell’Unione europea;
  3. l’assenza dello Stato terzo di origine tra quelli classificati ad alto rischio per carenze strategiche nei regimi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva (UE) 2015/849.

Il possesso congiunto dei suddetti requisiti – il cui accertamento avviene mediante iscrizione della Succursale in un apposito registro tenuto dall’Autorità Bancaria Europea – consente alla stessa di acquisire lo status di succursale qualificata e, conseguentemente, di accedere a un regime di vigilanza proporzionato.

In particolare, si prevede che alle succursali qualificate di cui all’articolo 58-ter, comma 1, si applichino i requisiti di vigilanza stabiliti dalla Sezione II del nuovo Capo I-bis del Titolo III del TUB.

Diversamente, per le Succursali che non soddisfano congiuntamente le condizioni sopra indicate (cd. succursali non qualificate), si prevede il mantenimento del regime applicabile alle banche italiane (c.d. subsidiary-like approach).

5. Il nuovo regime di vigilanza previste per le Succursali

Lo Schema di Decreto interviene, da ultimo, delineando un quadro più organico e coerente con la nuova architettura prudenziale introdotta dalla CRD VI in ordine alla vigilanza.

Un primo profilo di rilievo concerne l’ampliamento degli obblighi informativi in capo alle Succursali, le quali – oltre alle ordinarie segnalazioni periodiche – saranno tenute a trasmettere ulteriori dati e informazioni, comprese quelle relative ad attività o funzioni esternalizzate, secondo modalità e tempistiche definite dalla Banca d’Italia.

In parallelo, si assiste a un rafforzamento delle prerogative di vigilanza dell’Autorità, incaricata di definire, con maggiore dettaglio e specificità, i criteri relativi all’assetto del governo societario, ai requisiti patrimoniali e di liquidità, alla gestione e al contenimento dei rischi, ai sistemi di controllo interno, all’organizzazione contabile e alle politiche di remunerazione della Succursale.

Di particolare rilievo è l’introduzione di un nuovo regime di salvaguardia del patrimonio e delle risorse liquide delle Succursali.

Viene previsto che gli strumenti e le attività destinati al rispetto dei requisiti patrimoniali da parte della Succursale dovranno essere depositati presso un conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale (già fondo di dotazione) acceso presso un intermediario indipendente dal gruppo della casa madre, assumendo la natura di patrimonio autonomo e segregato.

In particolare, viene precisato che le somme depositate presso il conto di garanzia non saranno aggredibili dai creditori della casa madre né del depositario, e utilizzabili esclusivamente in circostanze eccezionali, quali, in particolare, procedure di risoluzione o liquidazione coatta amministrativa disposte nei confronti della Succursale.

Analogo meccanismo viene previsto in ordine alle attività liquide necessarie al rispetto dei requisiti di liquidità, che dovranno essere depositate presso un conto dedicato e separato (cd. conto delle attività liquide) acceso presso un intermediario indipendente, e utilizzabili unicamente nei casi di risoluzione o liquidazione della Succursale.

6. Il regime transitorio

Al fine di garantire un adeguamento graduale al nuovo quadro regolamentare delineato dalla riforma CRD VI, lo Schema di Decreto introduce – in linea con l’impostazione generale della Direttiva, ma con previsioni che si discostano in misura non trascurabile dall’assetto unionale – un regime transitorio volto a disciplinare le modalità di passaggio dall’attuale sistema al nuovo modello fondato esclusivamente sul principio dell’obbligo di stabilimento.

In tale prospettiva, l’articolo 4 dello Schema di Decreto prevede, in primo luogo, che la nuova disciplina trovi applicazione a decorrere dall’11 gennaio 2027, fatta eccezione per l’articolo 58-quinquies, comma 1, del TUB (in materia di segnalazioni), la cui entrata in vigore è anticipata al 10 gennaio 2026.

Ne consegue, pertanto, che, in conformità a quanto previsto dalla CRD VI, l’obbligo per le banche di Stati terzi di istituire una succursale, ai fini dell’esercizio dell’attività bancaria sul territorio nazionale, come ora sancito dal nuovo articolo 14-bis del TUB, troverà applicazione a decorrere dall’11 gennaio 2027.

Fino a tale data, continuerà ad applicarsi il regime attualmente vigente, consentendo agli operatori di pianificare per tempo gli interventi di adeguamento organizzativo e regolamentare necessari, nonché di proseguire, sebbene secondo modalità non ancora compiutamente definite, l’operatività in regime di libera prestazione di servizi (“LPS”)[7].

In ordine a tale ultimo profilo, prosegue l’art. 4 dello Schema,  il disegno transitorio conferma il ruolo centrale del termine dell’11 luglio 2026, che, come noto, rappresenta la linea temporale di demarcazione stabilita dall’articolo 21, paragrafo 5, della CRD VI in ordine alla salvaguardia dei diritti acquisiti della clientela nell’ambito dei contratti esistenti (c.d. clausola di grandfathering).

Tale disposizione, nell’ottica di preservare i diritti acquisiti della clientela e di assicurare la continuità giuridica dei rapporti contrattuali instaurati anteriormente al nuovo regime, precisa che l’obbligo di autorizzazione per l’apertura di una Succursale “lascia impregiudicati i contratti conclusi prima dell’11 luglio 2026”.

In piena coerenza con tale principio, l’articolo 4, comma 2, primo capoverso dello Schema di Decreto prevede che, anche successivamente all’11 gennaio 2027, le banche di Stati terzi potranno continuare a esercitare, senza stabilimento di Succursale, le attività strettamente necessarie alla gestione dei contratti bancari conclusi prima dell’11 luglio 2026, con esclusione di qualsiasi possibilità di novazione o rinnovo[8].

In tale cornice, si evidenzia, dunque, come il legislatore nazionale abbia inteso dare piena attuazione al principio di salvaguardia sancito dalla clausola di grandfathering della CRD VI, consentendo agli enti creditizi di Stati terzi privi di Succursale di continuare a esercitare, anche oltre l’11 gennaio 2027, le attività strettamente necessarie alla gestione dei contratti relativi alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1, 2 e 6, del TUB conclusi prima dell’11 luglio 2026, fino alla loro naturale scadenza, purché non intervengano rinnovi o novazioni.

Diversamente – ed è questo l’aspetto che, come si vedrà oltre, suscita le maggiori perplessità sotto il profilo della coerenza con il diritto dell’Unione – per i contratti a tempo indeterminato, lo Schema di Decreto adotta un’impostazione più restrittiva, subordinando la continuità del rapporto a un adeguamento alle nuove regole e prevedendo, in difetto, la sua cessazione o il trasferimento ad altro intermediario autorizzato entro il termine del 10 gennaio 2028. Anche sotto tale profilo, analogamente a quanto evidenziato in relazione alle operazioni infragruppo (§1), si assiste a un approccio del legislatore più restrittivo rispetto a quanto codificato a livello di direttiva.

In particolare, il secondo capoverso della disposizione in commento precisa che: «In ogni caso, i contratti a tempo indeterminato sono estinti o trasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028. È fatta salva la possibilità di prosecuzione del rapporto su iniziativa esclusiva del cliente».

L’ordinamento nazionale sembra, dunque, propendere per un approccio di maggior rigore con riferimento ai rapporti a tempo indeterminato, introducendo per essi un meccanismo di salvaguardia “condizionato”; pena la cessazione del rapporto medesimo.

Va, inoltre, osservato, come la disposizione in commento presenti un profilo di significativa incertezza interpretativa in ordine alla portata dell’obbligo di trasferimento dei contratti a tempo indeterminato.

Non risulta, infatti, del tutto chiaro se tale previsione debba intendersi riferita esclusivamente ai rapporti facenti capo ad enti creditizi di Paesi terzi che, alla data dell’11 gennaio 2027, non abbiano ancora istituito una Succursale, ovvero se essa comporti, in via generale, l’obbligo per gli enti creditizi di Stati terzi attualmente operanti in regime di LPS, di ricondurre i citati rapporti nell’alveo delle costituende Succursali mediante specifiche operazioni di re-papering contrattuale, pena la loro estinzione.

Al riguardo, si ritiene che la prima delle due interpretazioni risulterebbe maggiormente coerente con la ratio della Direttiva, secondo cui gli Stati membri, in sede di recepimento, dovrebbero adottare misure volte a preservare i diritti acquisiti dei clienti nell’ambito di contratti esistenti, purché tali misure si applichino esclusivamente al fine di agevolare la transizione verso il nuovo regime e siano strettamente circoscritte onde evitare casi di elusione.

In tale prospettiva, diversamente da quanto potrebbe configurarsi in relazione a un’operatività protratta sine die da parte di enti creditizi di Stati terzi privi, alla data dell’11 gennaio 2027, di una Succursale, non paiono potersi ravvisare potenziali rischi elusivi con riferimento alle banche extra-UE che, alla predetta data, risultino stabilite nel territorio nazionale in conformità al nuovo regime.

In attesa degli opportuni chiarimenti da parte del legislatore, allo stato, parrebbe, dunque, potersi ragionevolmente ritenere che l’obbligo di re-papering di cui al secondo capoverso dell’articolo 4, comma 2, dello Schema di Decreto vada circoscritto ai soli enti creditizi di Stati terzi non stabiliti alla data dell’11 gennaio 2027.

Ciò posto, quale che sia la tesi interpretativa accolta, la soluzione prospettata dal legislatore appare, in ogni caso, suscettibile di determinare, con riferimento ai soli contratti a tempo indeterminato stipulati anteriormente all’11 luglio 2026, una sensibile attenuazione della portata sostanziale della clausola di grandfathering, introducendo un regime di tutela dei diritti acquisiti della clientela non omogeneo e arbitrariamente fondato sulla durata del vincolo contrattuale.

Come già evidenziato, una possibile chiave di lettura delle ragioni sottese a tale differenziazione – sebbene di natura alquanto controversa – può tuttavia rinvenirsi nei principi ispiratori della Direttiva volti a coniugare l’esigenza di salvaguardia dei diritti acquisiti con quella di prevenire condotte elusive. In tale cornice interpretativa, l’attenuata misura di salvaguardia introdotta dal legislatore in ordine ai contratti a tempo indeterminato, parrebbe potersi giustificare – ancorché in maniera opinabile – nell’intento di prevenire che il mantenimento sine die dell’operatività da parte degli enti creditizi di Stati terzi privi di Succursale in ordine alla gestione di tali rapporti, possa risolversi in un espediente surrettizio idoneo alla prosecuzione, de facto, di attività riconducibili all’offerta di servizi bancari nel territorio nazionale, in elusione del nuovo quadro regolamentare.

Ulteriori profili di incerta applicazione si rinvengono, poi, nella medesima disposizione, con riferimento alla previsione secondo cui la prosecuzione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato sarebbe consentita esclusivamente “su iniziativa del cliente”. Tale condizione, oltre a non trovare alcun fondamento nel diritto dell’Unione, si presta, infatti, a modalità attuative intrinsecamente incongrue, oltreché suscettibili di determinare in capo alla clientela oneri procedurali non coerenti con il principio di salvaguardia dei diritti sotteso alla clausola di grandfathering (cd. gold plating).

In una più ampia prospettiva sistematica, merita, inoltre, segnalare come la disciplina transitoria delineata dallo Schema di Decreto non rechi disposizioni utili a chiarire i confini operativi dell’attività esercitabile dagli enti creditizi di Stati terzi attualmente operanti in regime di LPS nel periodo intercorrente tra l’11 luglio 2026 e l’11 gennaio 2027.

Una tale lacuna – ove non opportunamente colmata nel testo definitivo – rischierebbe di generare una zona grigia di non trascurabile rilievo sul piano tanto sistematico quanto operativo.

Nel silenzio della norma, si ritiene che le banche di Stati terzi attualmente operanti in regime di LPS e che intendano garantire la continuità della propria presenza sul mercato nazionale, senza significative interruzioni, sono, dunque, chiamate a procedere a una tempestiva valutazione circa l’opportunità di presentare, entro un congruo termine, la domanda di autorizzazione all’apertura di una Succursale.

Tale valutazione si impone con particolare prontezza, ove si consideri che i termini per il rilascio del provvedimento autorizzativo sono fissati in centoventi giorni, salvo sospensioni procedimentali.

In tale prospettiva, e nelle more degli auspicabili interventi correttivi sullo Schema di Decreto in sede parlamentare, si ritiene che, in assenza di una tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura di una Succursale, l’operatività delle banche di Stati terzi attualmente attive in regime di LPS rischierebbe di subire, a decorrere dall’11 luglio 2026, una sensibile restrizione, con particolare riferimento alla possibilità di concludere nuovi contratti.

In un’ottica complementare, e nella prospettiva di un’applicazione coerente con i principi di proporzionalità e di continuità operativa, appare invece opportuno che il legislatore nazionale intervenga con tempestività al fine di chiarire – e conseguentemente riconoscere – agli enti creditizi di Stati terzi che abbiano presentato, entro un termine congruo, verosimilmente coincidente con il mese di luglio 2026 domanda di autorizzazione all’apertura di una Succursale, la facoltà di proseguire, in via transitoria e senza restrizioni di rilievo, la propria operatività dall’11 luglio 2026 sino al rilascio del provvedimento autorizzativo e, in ogni caso, non oltre l’11 gennaio 2027.

In tale scenario, al precipuo fine di preservare la coerenza sistematica con la clausola di grandfathering, non si esclude che il legislatore – ovvero, in sede procedimentale, l’Autorità di vigilanza – reputi opportuno prescrivere che i rapporti contrattuali eventualmente conclusi nel citato periodo interinale debbano essere successivamente trasferiti dall’ente creditizio istante alla costituenda Succursale, mediante le opportune procedure di re-papering.

A completamento del quadro transitorio, lo Schema di Decreto contempla, infine, una disciplina specifica per le Succursali già autorizzate ai sensi dell’attuale art. 14, comma 4, TUB. A tal riguardo, lo Schema di Decreto prevede che tali Succursali possano continuare a operare anche oltre l’11 gennaio 2027, a condizione che presentino, entro tale data, un’istanza di (ri)autorizzazione ai sensi del nuovo art. 14-bis TUB, così da conformarsi alle disposizioni introdotte dalla CRD VI. In difetto di tale adempimento, ovvero in caso di rigetto dell’istanza, l’autorizzazione pregressa verrebbe revocata, con conseguente cessazione dell’operatività della Succursale[9].

In una prospettiva di più organica ricostruzione sistematica, lo Schema di Decreto consente, sebbene in un contesto connotato da talune incertezze interpretative, di delineare un primo perimetro dell’operatività riconosciuta agli enti creditizi di Stati terzi presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore dell’obbligo di stabilimento, fissata all’11 gennaio 2027.

In particolare, alla predetta data:

  • gli enti creditizi extra-UE privi di Succursale risulterebbero abilitati, unicamente, alla gestione, sulla base del previgente regime, delle attività strettamente connesse ai contratti a termine conclusi entro l’11 luglio 2026, nonché alla gestione – sino al 10 gennaio 2028 – dei contratti a tempo indeterminato stipulati entro la medesima data.
  • le Succursali di enti creditizi extra-UE già autorizzate ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del TUB conserverebbero, invece, la facoltà di proseguire la loro piena operatività anche oltre l’11 gennaio 2027, purché presentino, entro tale data, una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14-bis TUB, conformandosi in tal modo al nuovo quadro regolamentare introdotto dalla CRD VI. In difetto di tale adempimento, o in caso di rigetto dell’istanza, l’autorizzazione pregressa sarebbe revocata, con conseguente cessazione dell’operatività.

A integrazione del quadro così delineato, e al fine di renderne l’impianto transitorio quanto più coerente e organico, si auspica che il legislatore intervenga in tale contesto per introdurre una disciplina espressa concernente gli enti creditizi di Stati terzi attualmente operanti in regime di LPS e che abbiano, al contempo, presentato, entro un termine congruo – verosimilmente coincidente con il mese di luglio 2026 – domanda di autorizzazione all’apertura di una Succursale, al fine di chiarire termini e condizioni della loro operatività nel periodo intercorrente tra l’11 luglio 2026 e la data di rilascio del provvedimento autorizzativo, e comunque non oltre l’11 gennaio 2027.

7. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente come lo Schema di Decreto, pur muovendo dall’intento di attuare i principi della Direttiva, presenti significativi profili di incompletezza e taluni margini di necessaria revisione.

In tale prospettiva, si ritiene opportuno – in un’ottica di più compiuta coerenza con i principi e le finalità sottese alla Direttiva – un intervento emendativo dello Schema di Decreto volto, in particolare, ad assicurare la piena efficacia della clausola di grandfathering, così da garantire la piena salvaguardia dei diritti acquisiti della clientela anche con riferimento ai rapporti contrattuali a tempo indeterminato instaurati anteriormente all’11 luglio 2026.

In tale scenario, risulterebbe, altresì, quantomeno necessario meglio definire la portata applicativa dell’obbligo di trasferimento entro il 10 gennaio 2028 dei contratti a tempo indeterminato, circoscrivendone, con maggiore chiarezza, l’ambito ai soli enti creditizi privi della dovuta autorizzazione alla data dell’11 gennaio 2027.

Parimenti, appare imprescindibile che, in sede di definizione del testo legislativo definitivo, il legislatore provveda a colmare l’attuale zona grigia derivante dalla mancata previsione, nel regime transitorio, di una disciplina espressa riferita alle banche extra-UE operanti in regime di LPS che abbiano presentato, entro un congruo termine, domanda di autorizzazione all’apertura della Succursale, chiarendo termini e condizioni della loro operatività nel periodo compreso tra l’11 luglio 2026 e il rilascio del provvedimento autorizzativo, e comunque non oltre l’11 gennaio 2027.

In chiusura, merita una considerazione autonoma il ricorso, da parte delle banche di Stati terzi, all’istituto della reverse enquiry nel contesto del nuovo regime. Tale strumento, si ritiene non possa costituire il presupposto per l’attivazione di nuovi servizi bancari nei confronti dei medesimi clienti, né essere utilizzato quale mezzo surrettizio per perpetuare forme di operatività transfrontaliera prive della prescritta autorizzazione.

La reverse enquiry dovrà, pertanto, rimanere circoscritta alla propria funzione originaria di canale eccezionale per l’instaurazione di singoli rapporti su iniziativa del cliente, priva di qualsivoglia valenza espansiva rispetto all’offerta di ulteriori servizi bancari.

 

[1] Si tratta delle attività di raccolta di depositi o altri fondi con obbligo di restituzione, di concessione di prestiti e di rilascio di garanzie e impegni di firma.

[2] Ai sensi dell’art. 14-bis, commi 1 e 2 del TUB, come introdotto dallo Schema di Decreto, si prevede che: “Art. 14-bis – 1. Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. 2. Fermo quanto previsto dall’articolo 29-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l’esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo è soggetto all’obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.”

[3] Cfr. supra, nota n.1.

[4] Si noti che, come precisato nella Relazione Illustrativa, in ragione del fatto che il nuovo articolo 14-bis impone l’obbligo di costituire una Succursale per svolgere le attività di raccolta di depositi e concessione di prestiti, in ordine alla residua attività in LPS delle banche di Stato terzo, l’attuale regime autorizzativo possa essere sostituito da un meccanismo di preventiva comunicazione, restando ferma la facoltà della Banca d’Italia di avviare d’ufficio un procedimento di divieto.

[5] Non è infatti applicabile alle succursali di banche di Stato terzo il c.d. “passaporto europeo”.

[6] Al riguardo, il comma 5 dell’articolo 14-bis del TUB, prevede che: “Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d’Italia quando ricorrano le seguenti condizioni: a) la banca dello Stato terzo è autorizzata nello Stato terzo in cui è stabilita a esercitare le attività per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attività sono ivi sottoposte a vigilanza;  b) è presentato un programma contenente l’indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell’organizzazione e la gestione del rischio della succursale; c) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell’istanza corredata dal programma di attività di cui alla lettera b); d) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili; e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-bis; f) ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo; g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

[7] L’articolo 4, comma 1, dello Schema di Decreto precisa che: “Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall’articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall’11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto”.

[8] Nello specifico il primo capoverso, dell’articolo 4, comma 2, dello Schema di Decreto dispone che: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, dall’11 gennaio 2027 le banche di Stato terzo possono continuare a esercitare, senza stabilimento di succursali, le attività strettamente necessarie alla gestione dei contratti relativi alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1, 2 e 6, del decreto legislativo n. 385 del 1993, conclusi prima dell’11 luglio 2026, senza possibilità di novazione o di rinnovo.”

[9] In particolare, l’articolo 4, comma 3, dello Schema di Decreto precisa che: “Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del presente decreto, che entro l’11 gennaio 2027 presentano domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, possono continuare a esercitare le attività fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione. In caso di diniego, l’autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal presente decreto, è revocata.”

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