Con ordinanza n. 21020 del 24 luglio 2025, la Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta determinazione dell’imposta di registro applicabile in caso di dichiarazione giudiziale di nullità di un testamento e alle conseguenti statuizioni restitutorie e risarcitorie.
Nel caso di specie, due contribuenti avevano ottenuto la dichiarazione di nullità per falsità di un testamento olografo; la relativa sentenza aveva inoltre adottato le conseguenti condanne a contenuto restitutorio e risarcitorio a favore degli eredi legittimi ed aveva pronunciato la divisione giudiziale dell’asse ereditario tra gli stessi.
Questi ultimi, dopo la dichiarazione di nullità del testamento, ricevevano dunque un avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
In particolare, l’Agenzia metteva in evidenza la necessità di applicare due tipologie di imposta di registro, in ragione del fatto che la sentenza in oggetto si dividesse in due parti: la prima, che dichiarava la falsità del testamento, disponendo la restituzione dei cespiti e dei beni ai legittimi eredi; la seconda, invece, che ripristinava lo status quo ante e condannava i convenuti al pagamento delle somme dovute.
A parere dell’ufficio, alla prima parte della sentenza avrebbe dovuto essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8 lett. e) della tariffa allegata al D.P.R n. 131 del 1986, mentre per la seconda parte della sentenza avrebbe trovato attuazione la lett. b) del già citato articolo, che prevede la tassazione nella misura del 3%, in quanto considerati dall’Agenzia come atti giuridicamente ed economicamente distinti dalla dichiarazione di nullità del testamento.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di parte contribuente, ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 8 co. 1 lett. e) della tariffa, sebbene concepita dal legislatore per le ipotesi di nullità o annullamento di un contratto debba essere interpretata in maniera estensiva, e quindi applicabile anche alle ipotesi di invalidità di un atto unilaterale mortis causa.
In particolare, l’articolo statuisce la soggezione ad imposta di registro in misura fissa per i provvedimenti che “dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto”.
In conclusione, la Corte ha enunciato il principio di diritto per cui, in materia di imposta di registro, l’art. 8 co. 1 lett. e) della tariffa, è applicabile anche alle ipotesi di dichiarazione di nullità o annullamento di un testamento, in relazione alle statuizioni risarcitorie o restitutorie rese nel medesimo giudizio civile per ricostituire l’integrità dell’asse ereditario, essendo comune la funzione accessoria delle statuizioni sopra richiamate di ripristinare ex tunc lo status quo ante e di ristabilire la consistenza originaria del patrimonio vulnerato dagli effetti derivati dall’atto unilaterale invalido.