Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2075 del 14 giugno 2025 (Dott.ssa P. Pompei), nell’ambito dei finanziamenti garantiti MCC, si è pronunciato sulle eccezioni di vessatorietà opponibili dal fideiussore-consumatore al garante pubblico, in un caso di notifica di una cartella esattoriale da parte di MCC, in seguito all’escussione, da parte della banca finanziatrice, della garanzia stessa.
Il Tribunale ha quindi ribadito il principio per cui la clausola che deroga al disposto dell’art. 1957 c.c. nell’ambito del contratto di fideiussione è da considerarsi vessatoria ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. t), del Codice del Consumo, “in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore”.
Se, dunque, il fideiussore è qualificabile come consumatore, l’accordo derogatorio all’art. 1957 c.c. “deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole considerate vessatorie sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, del Codice del Consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c.”.
Nel caso di specie, pertanto, dichiarata nulla la clausola derogativa, rilevata l’assenza di prova dell’interruzione del termine decadenziale di cui all’art. 1957 C.c. da parte della banca finanziatrice e dichiarata estinta la garanzia per decadenza, il Tribunale di Firenze ha accolto l’opposizione proposta dal fideiussore avverso la cartella esattoriale emessa dal garante pubblico Mediocredito Centrale, il quale, dopo essere stato escusso dalla banca finanziatrice, agiva per il recupero della somma.