Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Livorno, con ordinanza del 12 settembre 2025, ha sospeso una procedura esecutiva immobiliare, a tutela del consumatore esecutato, in ragione della mancanza del previo controllo giudiziale, nel giudizio monitorio che ha condotto all’emissione del decreto ingiuntivo, in ordine alla presenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento.
Il Giudice, più precisamente, ha rilevato che dal decreto ingiuntivo in forza del quale era stata avviata la procedura esecutiva non emergeva che il Tribunale avesse compiuto una verifica della presenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio; quindi, richiamando la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 9479/2023, dopo aver sospeso la procedura esecutiva, ha concesso termine per instaurare l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
In base a tale pronuncia, infatti, “se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore“.