La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025 (Pres. M. Di Marzio, Rel. M. Falabella), si è pronunciata sui requisiti soggettivi per l’applicabilità della disciplina consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio a favore della società.
La Suprema Corte ha chiarito che «Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte Giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742)».
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva erroneamente escluso l’applicabilità della disciplina consumeristica al contratto di garanzia, ritenendo che essa fosse da negare in ragione della strumentalità del negozio rispetto all’attività commerciale svolta dal debitore principale, imprenditore commerciale.
Tale decisione è stata pertanto ritenuta erronea, in quanto espressione di un orientamento ormai superato.