Il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 29 marzo 2025, si è espresso sul diritto di un trust di ottenere dalla banca l’apertura di un conto corrente intestato al trust stesso.
Nel caso di specie il trust agiva in qualità di trustee di un trust, avente quale finalità la prudente gestione del patrimonio familiare precedentemente facente capo alla famiglia del disponente.
Non ricevendo alcuna risposta dalla banca, il trustee, dopo aver effettuato una segnalazione alla Banca d’Italia (che si dichiarava non competente), depositava ricorso al Tribunale affinché ordinasse, in via d’urgenza, l’apertura del rapporto di conto corrente, deducendo la mancanza di riscontro da parte della banca, e che tale circostanza costringesse il trustee a gestire pagamenti e incassi legati alla gestione dei beni facenti parte del Fondo in trust per mezzo del proprio conto personale.
Il trustee, a supporto della propria istanza cautelare, sosteneva:
- che sussistesse il fumus boni iuris, motivato dall’abusività del diniego all’apertura del conto corrente e, a sostegno della tesi:
- richiamava la giurisprudenza in tema di sindacato giudiziale sul recesso unilaterale esercitato dalla banca con riferimento ai rapporti di conto corrente
- segnalava l’insussistenza di motivi giustificativi del rifiuto a contrarre, tanto più che lo Strumento il cui conto corrente si chiedeva l’apertura era volto alla tutela del patrimonio di famiglia e delle persone che la compongono
- sosteneva che il comportamento posto in essere dalla banca integrava anche una violazione dei doveri di buona fede e correttezza in fase precontrattuale
- che sussistesse altresì il periculum in mora, poiché l’attività tipica del trustee non può prescindere, né sul piano operativo né su quello legale, dall’utilizzo di un conto corrente dedicato al singolo trust.
La banca sosteneva, al contrario, l’insussistenza di alcun obbligo normativo che imponga all’intermediario di procedere all’apertura del rapporto di conto corrente, precisando che la ragione sottesa al diniego fosse legata a ragioni afferenti alla “reputazione e affidabilità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’istituzione” del trust.
Il Tribunale, preliminarmente, chiarisce che i principi espressi dalla giurisprudenza in ordine al sindacato giudiziale sul recesso unilaterale non possono essere estesi al caso in cui una banca rifiuti di aprire un conto corrente, in quanto, a differenza del rifiuto oggetto di giudizio, in materia di diritto di recesso si è in presenza di un rapporto negoziale già sorto.
Eventualmente, il diniego all’apertura del conto corrente potrebbe essere valutato dal punto di vista dei doveri di correttezza e buona fede che le parti devono tenere nella fase precontrattuale: ma trattasi di regole di comportamento, dalla cui eventuale violazione non discendono rimedi reali che permetterebbero un’apertura coattiva del rapporto, ma solamente risarcitori.
Il Tribunale ricorda inoltre che i principi di buona fede e correttezza si traducono, in fase di apertura del conto corrente, nell’onere della banca di valutare attentamente ogni richiesta ricevuta: la banca è tenuta quindi a ponderare attentamente la situazione del cliente, l’attività economica e la capacità finanziaria dello stesso, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio.
Inoltre, la necessità del trust di godere di un proprio esclusivo conto corrente non appare nemmeno giustificata dalle necessità di attuare la segregazione patrimoniale sottesa al fondo fiduciario, né di rispettare la tracciabilità dei pagamenti ai fini della normativa antiriciclaggio: il trustee ben potrebbe far fronte a tali esigenze destinando un conto corrente, a proprio nome, unicamente alla gestione del trust e, contestualmente, tenendo apposita e chiara contabilità dei movimenti.
In definitiva, per il Tribunale, nel nostro ordinamento non sussiste alcun generale obbligo di contrarre in capo all’intermediario e depongono in questo senso:
- i principi generali e, in particolare, il riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica
- a contrario, il disposto dell’art. 2597 C.c., che impone solo a chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale l’obbligo di contrattare con chiunque.
Pertanto, per il Tribunale deve escludersi che alla ricorrente possa essere riconosciuto il diritto all’apertura di un conto corrente intestato al trust di cui è gerente.