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Dossier

La legge applicabile alla successione: le novità del Regolamento (UE) n. 650/2012

11 Settembre 2015

Alberto Gallarati

Il Regolamento (UE) N. 650/2012, rispetto al quale la Danimarca ha esercitato la facoltà di opt-out e Regno Unito e Irlanda non hanno esercitato la facoltà di opt-in, persegue uno degli obiettivi tipici del diritto dell’Unione Europea, cioè quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle persone. In particolare, il Regolamento si occupa di coloro i quali «incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere», in modo tale che, da un lato, ai cittadini sia assicurata la possibilità di «organizzare in anticipo la propria successione», e, dall’altro siano garantiti i diritti di eredi e legatari, di «altre persone vicine al defunto» e dei creditori dell’eredità.

A tal fine, il Regolamento racchiude, in maniera organica, disposizioni relative alla legge applicabile alla successione ed alla competenza in materia successoria, oltre a norme in tema di riconoscimento, esecutività ed esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie in materia successoria. Infine, il Regolamento istituisce il certificato successorio europeo, utilizzabile da eredi, legatari, esecutori testamentari o «amministratori dell’eredità» che, in un altro Stato membro, abbiano necessità di far valere la loro qualità o di esercitare diritti e poteri quali beneficiari o manager della massa ereditaria.

Le norme del Regolamento si applicano alle successioni occorse successivamente al 17 agosto 2015, con eccezione degli articoli 77 e 78, in materia di informazioni messe a disposizione dei cittadini e di obblighi di comunicazione degli Stati alla Commissione, che trovano applicazione dal 16 gennaio 2014, e degli articoli 79, 80 e 81, applicabili dal 5 luglio 2012 e rispettivamente relativi all’elenco delle «altre autorità» e dei professionisti legali inclusi nella definizione di «organo giurisdizionale» (prevista dall’articolo 3, paragrafo 2), all’elaborazione e modifica successiva degli attestati e dei moduli contemplati da varie norme del Regolamento stesso ed alla istituzione di un Comitato che assista la Commissione ai sensi del Regolamento (UE) 182/2011.

Ambito di applicazione

Le norme comunitarie interessano le successioni caratterizzate da elementi di internazionalità, i quali possono rilevare da un punto di vista soggettivo, come, ad esempio, laddove il defunto sia cittadino di uno Stato diverso da quello in cui è localizzata la sua ultima residenza, o da un punto di vista oggettivo, laddove nel patrimonio del de cuius vi siano beni localizzati in più stati membri.

L’articolo 1 del Regolamento, unitamente ai Considerando, dispone il suo raggio di operatività, il quale è destinato ad abbracciare tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, cioè qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni, a prescindere dal fatto che questi siano stati pianificati dal testatoreovvero avvengano per effetto di successione legittima.

Tuttavia, il Regolamento esclude diverse questioni civilistiche che potrebbero prima facie essere ritenute attinenti alla materia successoria.

Sotto questo profilo, innanzitutto, ricadono al di fuori delle norme di conflitto comunitarie la validità formale delle disposizioni a causa di morte oralmente effettuate, nonché il diritto di famiglia patrimoniale e non. In particolare sono esclusi: (i) i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili ai primi, nonché le questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, inclusi le convenzioni matrimoniali e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che abbiano effetti comparabili a quelli prodotti dal matrimonio; (ii) lo status delle persone fisiche e la loro capacità (fatto salvo quanto stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 26); (iii) le questioni riguardanti la scomparsa, l’assenza o la morte presunta; e (iv) le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte.

In secondo luogo il Regolamento non dispone regole di conflitto applicabili in materia di società, associazioni, persone giuridiche e trust.

Sotto il primo profilo, sono escluse le questioni disciplinate dalla legge applicabile a società, associazioni e persone giuridiche, relative ad aspetti successori, come le clausole degli atti costitutivi e degli statuti che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri, così come non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento lo scioglimento, l’estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche.

In materia di trust, sono escluse le questioni inerenti alla loro istituzione, al loro funzionamento e allo scioglimento del rapporto, che saranno evidentemente regolate, perlomeno nel nostro ordinamento e negli Stati che la hanno ratificata, dalla Convenzione dell’Aja. Sul punto, tuttavia, si specifica che in caso di istituzione di trust testamentari o involontari – per effetto di legge – e connessi con una successione legittima, dovrebbe applicarsi la legge indicata dal Regolamento in relazione alla devoluzione dei beni e alla determinazione dei beneficiari. Circa quest’ultimo profilo, si pensi ad esempio al caso in cui la classe dei beneficiari sia enucleata facendo riferimento agli eredi legittimi ovvero ai legittimari del disponente-testatore.

Inoltre, non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento «i diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione», quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e gli accordi analoghi, con espressa eccezione di quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera i) del Regolamento stesso. Chiaramente, però, sarà la legge designata dalle regole di conflitto comunitarie a determinare se detti atti dispositivi inter vivos che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari.

Del pari, il Regolamento non si occupa della natura dei diritti reali. In tal senso, le norme comunitarie si curano di non incidere sul numero chiuso dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di alcuni Stati membri. Conseguentemente, uno Stato membro non è tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene ivi situato laddove lo stesso diritto reale non sia contemplato nel catalogo previsto dal suo diritto civile.

Tuttavia, al fine di consentire ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per successione ai sensi della legge indicata dal Regolamento, quest’ultimo prevede un meccanismo di adattamento, tale per cui sui beni coinvolti sarà riconosciuto il diritto reale equivalente «più vicino» e previsto dal diritto patrimoniale dello Stato membro che non conosce il modello straniero da adattare. A tal fine, occorrerà tener conto degli obiettivi, degli interessi perseguiti e degli effetti prodotti dal modello straniero oggetto di adattamento.

E’ altresì esclusa dall’operatività del Regolamento «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro», per i quali occorrerà far riferimento alla legge dello Stato in cui il registro è tenuto.

Infine, il Regolamento non si applica alle questioni tributarie e doganali nonché a quelle amministrative di diritto pubblico, in relazione alle quali si applicherà la relativa legislazione nazionale.

Il diritto tributario italiano, pertanto, continuerà ad essere applicabile all’eredità, laddove il defunto sia «anagraficamente» residente in Italia, e ai beni siti in nel nostro ordinamento, laddove il defunto sia «anagraficamente» residente all’estero.

Legge applicabile alla successione

La novità più rilevante per il diritto internazionale privato è rappresentata dal criterio di collegamento previsto di default per la successione, secondo il quale questa sarà regolata non dalla legge nazionale del de cuius, come disposto dall’articolo 46 della Legge 218 del 1995, bensì dalla legge dello Stato in cui il defunto ha la propria «residenza abituale» al momento del decesso.

Mentre dunque antecedentemente all’applicabilità del Regolamento, la successione di una persona fisica con passaporto spagnolo, residente da tempo in Italia ed ivi deceduta, era disciplinata, in assenza di scelta, dal diritto spagnolo, oggi è disciplinata dal diritto italiano.

Il Regolamento, tuttavia, non prevede una definizione di «residenza abituale» ma fornisce all’interprete alcuni parametri in base ai quali determinarla.

In particolare, si richiede di effettuare una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti il suo decesso e al momento dello stesso, tenendo in considerazione tutti gli elementi fattuali, tra i quali il Regolamento assegna particolare rilevanza alla durata, alla regolarità, alle condizioni e alle ragioni del soggiorno in un determinato Stato membro.

Così, ad esempio, laddove la permanenza in uno Stato sia duratura e dovuta a motivi professionali, ma il defunto abbia mantenuto un collegamento stabile e stretto con il proprio Stato di origine, nel quale è riposto il centro di interessi della sua vita famigliare e sociale, la successione sarà regolata dalla legge di quest’ultimo ordinamento. Del pari, se il de cuius è vissuto in più Stati essendo cittadino di uno di essi ovvero mantenendo tutti i propri beni principali nell’ambito di un unico ordinamento, tali circostanze dovrebbero essere valutate ai fini della determinazione del diritto applicabile alla successione, il quale, pertanto, potrebbe coincidere con la legge nazionale del defunto ovvero con la legge dello Stato in cui detti principali beni sono localizzati.

In situazioni particolari, poi, in cui dovesse risultare che il de cuius aveva «collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso» da quello della «residenza abituale», la legge applicabile alla successione sarà la legge di tale altro Stato. Questo criterio, tuttavia, non può essere utilizzato, secondo il Regolamento, alla stregua di un criterio sussidiario ogniqualvolta non sia di immediata determinazione la «residenza abituale» del de cuius, ma in casi eccezionali. Si pensi ad esempio al caso in cui il de cuius si sia trasferito presso la «residenza abituale» ai sensi del Regolamento in un tempo prossimo al decesso, mantenendo così più stretti legami di collegamento con uno Stato diverso.

La scelta del Legislatore comunitario, fondata sulla continua e crescente mobilità dei cittadini e finalizzata a garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro in cui la competenza è esercitata, potrebbe essere oggetto di critica in ragione della sostituzione di una legge certa, cioè quella nazionale del de cuius, con una legge incerta, che può risultare di difficile determinazione, cioè quella dello Stato in cui il defunto aveva «residenza abituale».

Tuttavia, a fronte dei costi che potrebbero essere imposti all’interprete per la determinazione della legge applicabile alla successione, il nuovo criterio di collegamento comporta sicuramente dei benefici in caso di successione improvvisa e non pianificata, che fanno pendere la bilancia dell’analisi economica in suo favore e vanno oltre all’effetto positivo indicato dallo stesso Regolamento in materia di competenza.

Infatti, in fin dei conti, dalle indicazioni fornite dal Legislatore comunitario, parrebbe potersi evincere che la «residenza abituale» coinciderà, presumibilmente, con il luogo in cui risiedono, stabilmente e da tempo, anche i beneficiari dell’eredità. Essi, pertanto, avranno maggiore facilità di accesso alle informazioni relative ai propri diritti e a costi nettamente più contenuti di quelli che dovrebbero sopportare se il criterio di default indicasse la legge nazionale del defunto e questo risiedesse stabilmente, con i propri eredi, in uno Stato differente.

In questa prospettiva, regole di conflitto in materia successoria che possano produrre simili effetti, cioè di contenere i costi dei beneficiari, sono senza dubbio efficienti. Per contro, regole di conflitto che non prendano in considerazione queste circostanze, curandosi invece dei costi dell’interprete, sono portatrici di inefficienze o, comunque di benefici inferiori a quelli generati dalle prime.

L’unica nota negativa è dunque rappresentata dall’esclusione di sistemi di common law (Irlanda e quelli inclusi nel Regno Unito con eccezione della Scozia) dal Regolamento, con la conseguente occasione mancata di uniformare, tra ordinamenti europei a diversa matrice, le regole di conflitto in tema di successioni.

Infine va ancora rilevata la permanenza, come ai sensi dell’articolo 46 della Legge 218 del 1995, della facoltà di scegliere la legge applicabile alla propria successione.

Mentre tuttavia nel sistema di diritto internazionale privato contemplato dalla suddetta legge la professio iuris poteva essere esercitata al fine di designare la legge dello Stato di residenza, le norme comunitarie consentono di scegliere, quale legge applicabile, la legge nazionale del de cuius, al momento della scelta o del suo decesso. Pertanto, il cittadino spagnolo, che abbia «residenza abituale» ai sensi del Regolamento in Italia, potrà eleggere il diritto spagnolo quale disciplina applicabile alla sua successione.

Laddove poi il de cuius sia cittadino di più Stati, al momento della scelta o della morte, egli potrà scegliere il diritto di uno di essi.

La scelta della legge applicabile alla successione va effettuata in modo espresso, «in una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte» o deve «risultare dalle clausole di tale disposizione», come ad esempio il testamento ovvero un patto successorio, ove lecito secondo la legge applicabile. La validità dell’atto che contiene la scelta è disciplinata dalla legge eletta e le eventuali revoche e modificazioni alla scelta stessa devono essere conformi ai requisiti di forma previsti per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte secondo il diritto indicato dal de cuius.


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