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Dossier

La modifica unilaterale del tasso d’interesse pochi giorni prima della stipula del mutuo integra responsabilità precontrattuale della banca

Collegio di coordinamento ABF, 21 marzo 2019, n. 8049

28 Novembre 2019

Paola Dassisti

Nella decisone in esame il Collegio di Coordinamento esamina i profili sanzionatori applicabili in caso di modifica unilaterale da parte dell’intermediario del tasso d’interesse relativo ad un contratto di mutuo che sia stata comunicata al cliente pochi giorni prima della data fissata per la stipula del contratto senza l’invio preventivo del PIES.

Nel caso qui in esame, il Collegio sancisce l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 117 comma 7 T.U.B. che era stata precedentemente prospettata dal Collegio di Milano. Quest’ultimo aveva, infatti, ritenuto che, alla violazione degli obblighi precontrattuali di cui all’art. 120-novies T.U.B., che impone all’intermediario la consegna del PIES, consegua l’applicazione dell’art. 117 TUB, ed in particolare del comma 7.

Ma, nel caso di specie il Collegio di Coordinamento sottolinea che, poiché il contratto de quo indica il tasso d’interesse praticato che è stato comunicato dall’intermediario al cliente, si è in presenza di un’ipotesi fattualmente diversa da quelle regolate dal comma 7 dell’art. 117 T.U.B., il quale prevede, appunto, la mancata indicazione del tasso d’interesse o la difformità rispetto a quello pubblicizzato (e, quindi, comunicato) prima della conclusione del contratto.

Va dunque precisato che il comma 7 dell’art. 117 T.U.B. ha chiara portata sanzionatoria; quindi la sua applicazione resta circoscritta ai casi specificamente indicati, nel cui novero non è inclusa la modifica in prossimità della conclusione del contratto delle condizioni precedentemente prospettate al cliente.

Inoltre, non essendo ravvisabile da parte dell’intermediario alcuna violazione di norme imperative, resta esclusa l’applicabilità del regime delle nullità.

Chiarisce sul punto il Collegio che, la causa di nullità dei contratti attiene ai soli elementi intrinseci degli stessi, a nulla rilevando i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative, i quali rimangono estranei alla fattispecie negoziale.

Tuttavia, il comportamento dell’intermediario resta pur sempre sindacabile sotto il profilo della buona fede, del dovere di correttezza e trasparenza delle informazioni e di corretta esecuzione delle operazioni, risultando idoneo ad integrare la responsabilità contrattuale, suscettibile di tutela risarcitoria.

Viene così enunciato il principio di diritto per cui “la modifica unilaterale da parte dell’intermediario del tasso d’interesse relativo ad un contratto di mutuo comunicata al cliente pochi giorni prima della data fissata per la stipula del contratto e l’omesso invio preventivo del PIES non inficiano la validità della relativa clausola contrattuale, ma integrano ipotesi di responsabilità precontrattuale che dà diritto al cliente al risarcimento del danno che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 c.c.


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