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Tesi di laurea

Il Potere di Rappresentanza degli Amministratori di S.p.A.

10 Aprile 2013

Gianluigi Musso

(*L’istituto che qui ci si impegna a descrivere, costituisce una forma speciale della rappresentanza generale che, – quest’ultima – anche una matricola e non solo, conosce. La rappresentanza, in generale, è il potere di porre in essere un atto in nome e per conto del rappresentato; quella oggetto di questo studio, rappresenta una forma speciale, poiché le norme che la disciplinano non sono rivolte a due parti qualsiasi – il rappresentante ed il rappresentato – ma riguardano l’amministratore di società che è titolare anche del potere di rappresentanza e la società stessa che egli è incaricato di gestire.

Tentando di spiegare sommariamente al profano le caratteristiche principali di tale disciplina, incorro spesso in reazioni sgomente, critiche, incomprensioni che non sempre, forse per mia incapacità, riesco a placare. Mi viene spesso chiesto chi possa aver approvato delle leggi simili e, rispondendo che è l’Unione Europea ad averle imposte, tutta la fiducia che il profano aveva fino a quel momento nelle istituzioni comunitarie pare scemare. Fortunatamente, anche i Commentatori hanno riscontrato tale reazione, non solo del profano: in particolare, in un suo famoso articolo, un affermato professionista di cultura italo-elvetica come il Dott. Alemagna afferma che la disciplina del potere di rappresentanza “è essenzialmente rivolta alla tutela dell’affidamento dei terzi che con la società contraggono e ciò nell’interesse della sicurezza degli scambi commerciali. Solo se si parte da tale punto di vista si è in grado di cogliere il perché delle norme che ci accingiamo ad illustrare che, di prima facie, possono sembrare sconcertanti”.

L’errore che probabilmente commetto nel tentare di spiegare le ragioni del legislatore, quanto meno nei principi, è questo: non partire dal presupposto che tutto ruota attorno al contemperamento degli interessi del terzo che contratta con la società con gli interessi del mercato, della sicurezza e della certezza dei traffici. Come è possibile, in effetti, pretendere di spiegare al profano, e forse anche allo studente di discipline giuridiche che non è ancora incorso nell’analisi di tale istituto, perché, ad esempio, la società non può, per legge limitare il potere generale di rappresentanza del suo amministratore? Oppure, perché non è palese che l’atto posto in essere dal rappresentante che viola le leggi – civili – è nullo? Come è possibile che l’atto, posto in essere dal rappresentante di una società edile, col quale si acquista, a spese dell’ente, un elicottero, un’automobile, o una partita di trecento racchette da tennis, difficilmente, potrà dichiararsi invalido?

Di primo acchito, infatti, tali ipotesi, secondo un ragionamento – solo superficialmente ragionevole – dovrebbero tutte avere una disciplina opposta a quella che in realtà le caratterizza. Tuttavia, il diritto e le sue soluzioni, si rifanno sempre al buon senso e alla logica e se, come il Dott. Alemagna suggerisce, si parte dal presupposto che anche il terzo ha degli interessi, che il terzo non può conoscere con certezza l’oggetto sociale dell’ente che l’amministratore rappresenta né tantomeno la quantità di poteri di cui questi dispone, – anzi se ciò gli fosse imposto i traci commerciali, su cui la nostra economia si fonda, avrebbero un tale freno da mettere in pericolo l’economia stessa – forse le ragioni del legislatore sembrerebbero più comprensibili.

Nonostante il suggerimento su come affrontarla, a questo punto della discussione, il profano che, per un aprioristico spirito polemico si era fino a quel momento identificato nelle ragioni del terzo o meglio, contro quelle delle società, cambia “casacca”, si schiera cioè con i ricchi imprenditori, e si domanda come mai tutti i rischi debbano essere sopportati solo da loro.

La spiegazione, entrata nel vivo, si pasce necessariamente dei principi generali degli ordinamenti moderni, primo fra tutti il principio della tutela dell’andamento nei negozi a titolo oneroso. Si deve entrare nello specifico, spiegando che l’amministratore disonesto è stato incaricato dalla società e che essa, e solo essa, deve andarci di mezzo per le azioni di questi. Ancora, l’amministratore sarà responsabile, dovrà risarcire i danni provocati dalle sue azioni, potrà essere denunciato e revocato dall’incarico. Infine, che se il terzo ha agito dolosamente per danneggiare la società, allora l’atto sarà potenzialmente invalido.

Ora, il mio interlocutore, visibilmente confuso e irritato, abbandona la discussione poco convinto. Scopo, forse velleitario, di tale scritto è quello di dare piena comprensione, anche al più adirato e critico interlocutore, della bontà di quelle norme che “prima facie possono sembrare sconcertanti”, ma che in realtà, almeno nei principi e un po’ meno nell’attuazione, sono la più ragionevole soluzione ai conflitti di cui sopra.

 

Tesi pubblicata fuori dal concorso "Premio originalità scientifica"


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