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Tesi di laurea

La responsabilità della banca per abusiva concessione del credito

15 Aprile 2013

Rodrigo Carè

Il tema della concessione abusiva di credito è ormai noto alla dottrina italiana e sempre più spesso è venuto all’attenzione della nostra giurisprudenza.

Tutta la letteratura che se n’è occupata, comunque, ha in maggioranza focalizzato la propria attenzione sull’ipotesi di responsabilità aquiliana. Questa impostazione ha una matrice culturale: il tema è stato “importato” dall’ordinamento francese sul finire degli anni ’70, nel quale l’impostazione di un’azione del genere, per di più ad iniziativa del Curatore fallimentare, è assai agevole dato che il Code Civil, come noto, non conosce la nozione di “ingiustizia” del danno.

Va premessa l’impostazione teleologica di questo lavoro: una drammatizzazione del ruolo del banchiere è suggerita dagli eventi che si sono susseguiti nell’attuale congiuntura economica, a fronte di un sistema giuridico non sempre in grado di sanzionare gli operatori finanziari scorretti, mentre si assiste al declino del nostro settore industriale favorito, peraltro, da una classe politica storicamente più attenta agli interessi clientelari che a quelli del mercato.

In termini più tecnici, deresponsabilizzare le banche in questi contesti di dissesto industriale significa assistere ad un vero e proprio fallimento di mercato e legittimare il loro comportamento di free riders.

Così, un’azione impostata nel modo prima accennato è nel nostro ordinamento, iure condito, destinata al rigetto: bisogna allora allargare lo sguardo all’esperienza anglosassone.

Seppure con una prospettiva – ed ovviamente un habitat giuridico – totalmente differente, la giurisprudenza statunitense ha sanzionato l’ingerenza delle banche nelle sorti delle imprese dissestate già sul finire del diciannovesimo secolo. Particolarmente interessante, a questi fini, sono le interconnessioni tra il deepening insolvency e le tematiche più strettamente legate all’ingerenza nella governance societaria. Ecco allora, osservando come nei contesti di dissesto finanziario le banche spesso riescano ad influire indirettamente, quando non direttamente attraverso propri delegati in via ufficiale ancorché ufficiosa nei Consigli di amministrazione, ci si accorge che il problema della concessione abusiva di credito non è altro che una delle declinazioni dei noti Agency relationship problems.

Ed il nostro “nuovo” diritto societario, oggi, fornisce ormai diversi strumenti atti a sanzionare le distorsioni nelle relazioni di agenzia: in primis attraverso la disciplina dell’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., ma anche attraverso il concorso – seppur attraverso la clausola generale dell’ art. 2055 c.c. – nei vari illeciti dei quali gli amministratori devono rispondere all’impresa societaria. E specifichiamo: iure proprio, sempre nella qualità di finanziatore responsabile di un’illecita erogazione, eventualmente effettuata in occasione di una rovinosa conduzione dell’impresa da parte degli amministratori.

In realtà questi diversi problemi convivono nella fattispecie: sempre seguendo una tipica impostazione dell’analisi economica del diritto, potremmo dire che la concessione abusiva di credito si atteggia nei confronti dei terzi (nei quali possiamo includere, come ha suggerito la Cassazione, anche le imprese concorrenti) quale esternalità negativa, mentre nei confronti dell’impresa assistiamo ad una distorsione della governance dell’impresa finanziata.

Necessaria a questi fini è una preliminare ricognizione economico-giuridica dei rapporti tra banche ed imprese, che assumono diverse configurazioni nei sistemi germanici, francesi o anglosassoni; ed è interessante notare come, pur nella diversità dei presupposti e dei rimedi legali, il fenomeno economico che si osserva è il medesimo.

Pertanto questo lavoro sarà suddiviso in tre parti.

Nel primo Capitolo verranno analizzate le dinamiche economiche che portano il banchiere italiano ad essere una sorta di primus inter pares in occasione del concorso fallimentare ed in parallelo vedremo il ruolo assunto dal soggetto Banca negli ordinamenti dei paesi maggiormente industrializzati.

Nel secondo Capitolo cercheremo di individuare la condotta del banchiere che può determinare concessione abusiva di credito e dalla quale è possibile astrarre un modello generale di comportamento “scorretto” del banchiere astrattamente sanzionabile, soprattutto in occasione dello stato di dissesto dell’impresa finanziata.

Nel terzo Capitolo cercheremo di individuare tutte le posizioni lese e gli appropriati mezzi di azione. Cercheremo peraltro di distinguere, infine, tra l’erogazione di credito abusiva (cioè in violazione delle norme vigenti in materia bancaria) e l’abuso nella concessione del credito, di per sé lecito ma certamente non tutelabile dall’ordinamento alla luce della sua natura di atto essenzialmente emulativo.

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