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Attualità

Distribuzione di “prodotti complessi”: i chiarimenti delle Q&A Consob

1 Luglio 2015

Vincenzo La Malfa

Di cosa si parla in questo articolo

Il 23 giugno 2015 la CONSOB ha diffuso i propri chiarimenti applicativi alla Comunicazione sulla distribuzione di “prodotti complessi”, e cioè la Comunicazione CONSOB n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014 (cfr. contenuti correlati).

Si tratta delle prime utili indicazioni che provengono dall’autorità sulle tematiche affrontate nella suddetta Comunicazione e che sono state diffuse sotto forma di “Q&A” mutuando la (felice) esperienza di questo tipo di documenti da tempo ormai utilizzata in Europa. Come più volte chiarito dalla CONSOB, infatti, la Comunicazione n. 0097996/14 è volta anche a dare piena attuazione in Italia a due opinion dell’ESMA, pubblicate rispettivamente il 7 febbraio 2014 su “MiFID practices for firms selling complex products”, e il 27 marzo 2014 su “Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements”.

Le Q&A sono state suddivise in quattro sezioni dedicate a (i) ambito di applicazione della Comunicazione; (ii) presidi raccomandati agli intermediari; (iii) elenco dei “prodotti complessi”; (iv) adempimenti richiesti agli intermediari in relazione alla Comunicazione. In totale vi sono 35 domande a cui l’autorità fornisce le proprie risposte e che si comprende potrebbero essere in futuro oggetto di integrazione o di ulteriori chiarimenti. Peraltro è utile ricordare come le indicazioni derivanti dalle Q&A vadano lette congiuntamente alle prese di posizione già presentate dalla stessa CONSOB nel “Documento sugli Esiti della Consultazione” pubblicato dall’autorità a conclusione della consultazione avviata in vista dell’emanazione della Comunicazione.

In generale, le Q&A approntate dall’autorità si pongono quale iniziale ed utile strumento per permettere agli operatori – in vista della piena operatività ed efficacia della Comunicazione prevista a partire dal 30 giugno 2015 – di districarsi tra le nuove indicazioni sulla distribuzione dei prodotti complessi. Ciò benché, a dire il vero, continuino a residuare delle “zone d’ombra” con riferimento a talune raccomandazioni regolamentari che non sembrano aver trovato un adeguato livello di concretezza tale da poter individuare un vero e proprio “safe harbour” per gli operatori.

Entrando nello specifico delle domande e risposte fornite dalla CONSOB:

1) Ambito di applicazione (domande da 1 a 8):

(i)  Un primo chiarimento importante (fornito con la domanda n. 1) attiene all’applicazione o meno della Comunicazione anche ai clienti professionali. A tal riguardo la CONSOB precisa che la Comunicazione si rivolge solo all’operatività degli intermediari nei confronti della clientela retail, fermo restando che talune indicazioni in tema di “selling practices” (contenute in una delle opinion ESMA) sono esplicitamente riferibili anche all’operatività nei riguardi dei clienti professionali e che comunque nulla impedisce agli intermediari di adottare vero la clientela professionale un approccio simile a quello richiesto verso il pubblico retail.

(ii)  Con la domanda n. 2 si precisa che la Comunicazione troverà applicazione anche quando il servizio o l’attività finanziaria si attivi “ad iniziativa del cliente”, e quindi anche in assenza di consulenza da parte dell’intermediario (in quest’ultimo caso ovviamente senza avere riguardo ai presidi di adeguatezza ma solo di appropriatezza).

(iii) E’ stato poi ulteriormente precisato (domanda n. 7) che i prodotti a cui si applica la Comunicazione sono quelli emessi o commercializzati a partire dal 30 giugno 2015, fermo restando che le due opinion dell’ESMA (già citate sopra) sono già da tempo state diffuse e pienamente in vigore.

(iv) Di particolare interesse è poi l’annotazione sul servizio di gestione di portafogli individuale che si ritiene ricadere tra i meccanismi operativi per i quali – permettendo l’accesso a prodotti complessi – si dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dai paragrafi 4.2.2. e 4.2.3 della Comunicazione. A tal riguardo la CONSOB precisa che il gestore (che compie le scelte di investimento per conto del cliente sulla base del mandato ricevuto) e il distributore (che fornisce l’accesso al prodotto complesso in questione) dovranno collaborare per arrivare alla concreta attuazione ai presidi di chiarezza e trasparenza richiesti dalla Comunicazione. Su tale ultimo aspetto è alquanto utile anche notare la risposta fornita dalla CONSOB alla successiva domanda n. 15 laddove si precisa che le modalità di rendicontazione da parte del gestore potranno avvenire (a) con la consueta rendicontazione periodica per i rapporti già in essere al 30.6.2015, (b) sia in sede pre-contrattuale (quanto alla astratta possibilità di investimento in prodotti complessi) sia in sede di rendicontazione periodica (quanto alla concreta verificazione di una siffatta evenienza).

2) Presidi raccomandati (domande da 9 a 16):

(i) Quanto ai presidi che gli intermediari dovranno adottare al fine di costruire il proprio “catalogo di prodotti”, la CONSOB con la domanda n. 9 (richiamandosi all’art. 52 del Regolamento Intermediari vigente) precisa che gli accordi tra produttore e distributore dello strumento dovranno evitare di prevedere che sia particolarmente profittevole per l’intermediario distributore collocare prodotti complessi, con relativo innalzamento del conflitto di interessi con il cliente. Sull’argomento similare e attiguo degli incentivi al personale e della retribuzione (premiale e non) nei confronti dei promotori finanziari, la domanda n. 16 precisa che non dovranno essere attributi incentivi di alcun tipo o altre forme di remunerazioni per personale dipendente o promotori finanziari in relazione alla distribuzione di prodotti complessi.

(ii) In relazione all’obbligo del rispetto da parte degli intermediari di “stringenti limiti di concentrazione” per l’investimento da parte del cliente in prodotti complessi, con la domanda n. 11 si chiarisce che tale principio dovrà essere fissato da ciascun intermediario autonomamente, senza aver riguardo a livelli quantitativi predefiniti dalla CONSOB e “secondo le modalità ritenute più efficaci per la tutela dell’investitore in una logica che comunque valorizzi la multidimensionalità del principio di diversificazione, con riferimento a categorie di prodotti, di emittenti, di asset-class, di rischio…”.

3) Elenco dei prodotti complessi (domande da 17 a 33):

(i) Con le risposte alle domande da 17 a 33 la CONSOB precisa, tra le altre cose, che:

– i prodotti che non siano effettivamente negoziati su una trading venue al momento della loro distribuzione ricadranno tra quelli dell’elenco, a meno che l’ammissione alla quotazione non sia prevista quale condizione di efficacia dell’offerta stessa (a nulla rilevando un generico “impegno” alla quotazione nei 90 giorni successivi all’emissione);

– per prodotti con “leva maggiore di 1” che ricadono nell’elenco dei prodotti complessi devono intendersi quelli che consentono di determinare per il cliente un’esposizione superiore al capitale investito;

– i prodotti acquistati tramite il servizio accessorio di concessione di finanziamento da parte dell’intermediario devono intendersi come ricadenti tra quelli di cui al punto xi) dell’elenco allegato alla Comunicazione, dal momento che la CONSOB li considera analoghi ai prodotti integranti una esposizione a leva;

– i prodotti di compravendita “spot” di valuta con meccanismi di ulteriore acquisto/rivendita (rolling) devono intendersi come integranti la fattispecie dei contratti differenziali di cui all’art. 1, comma 4 del TUF, e quindi ricadenti tra i prodotti complessi (di cui al punto iv) o vi) dell’elenco);

– i prodotti assicurativi index linked legati ad indici e conformi al Regolamento IVASS n. 32 non rientrano “automaticamente” tra i prodotti ad elevata complessità; spetterà comunque all’intermediario distributore (eventualmente con il supporto del produttore) valutare se il prodotto assicurativo in questione possa considerarsi come “non complesso” anche in ragione della sua conformità alle previsioni e agli orientamenti ESMA dettati in materia di ETF e di altri OICVM.

4) Adempimenti per gli intermediari (domande 34 e 35):

Alla domanda n. 34 si chiarisce che entro il 30 giugno 2015 gli intermediari dovranno aver adottato misure o aver intrapreso iniziative in grado di adempiere alle prescrizioni delle due suddette opinion dell’ESMA e dei paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 della Comunicazione. La CONSOB riceverà informativa di tali misure o iniziative in occasione delle informative periodiche previste a carico degli intermediari.

Tuttavia, gli intermediari dovranno approntare “immediate cautele” per evitare condotte non conformi alla Comunicazione e quindi situazioni in cui si seguiti a distribuire prodotti complessi alla clientela retail anche in assenza dell’adozione dei presidi richiesti, qualora in occasione delle attività di revisione e verifica delle procedure interne dovessero emergere delle necessità di revisione e modifica di procedure e modelli di business adottati dagli intermediari.

Infine, con la domanda n. 35, si definisce meglio anche il ruolo di supporto che potrà svolgere la funzione di compliance dell’intermediario nell’attività di revisione e verifica di conformità che gli organi di vertice dovranno approntare per l’adempimento alle previsioni della Comunicazione.

In definitiva, le Q&A confermano che con la Comunicazione in questione la CONSOB abbia voluto innalzare il livello di tutela per la clientela retail al tempo stesso responsabilizzando gli intermediari. Questi ultimi saranno chiamati a rivedere le proprie prassi commerciali e le procedure interne sia per l’individuazione dei migliori prodotti da presentare alla clientela (che viene ribadito più volte dovranno sempre essere valutati come appropriati e/o adeguati per il perseguimento dell’interesse del cliente oppure dovranno essere espunti dal “catalogo”), sia per una migliore ed efficace conduzione dei test di approproatezza/adeguatezza prima della prestazione del servizio.

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