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Attualità

Class action in pillole: vademecum operativo

25 Giugno 2019

Emilio Girino, Studio Ghidini, Girino & Associati

Di cosa si parla in questo articolo

SOMMARIO: Premessa; 1. Ambito applicativo e oggettivo, soggetti attivi e passivi, rapporto con azioni individuali e accordi transattivi; 2. Forma della domanda, competenza, filtro di ammissibilità; 3. Concorso di più class action; 4. Procedimento: adesione, prove, CTU, riservatezza, ordini d’esibizione, sanzioni; 5. Sentenza di accoglimento, conseguenze e procedura d’adesione post sentenza; 6. Modalità di adesione: forme, prove (affidavit) e inefficacia; 7. Progetto dei diritti individuali omogenei; 8. Compensi e spese procedurali; 9. Impugnazione della sentenza: casi e termini specifici; 10. Impugnazione del decreto di approvazione del progetto: casi, forme, termini, procedimento; 11. Adempimento spontaneo, effetti e impugnazione; 12. Esecuzione forzata collettiva, soggetto legittimato, modalità, compensi; 13. Transazioni, atti d’iniziativa, autorizzazioni, contestazioni, effetti esecutivi; 14. Chiusura della procedura di adesione, reclamabilità ed effetti; 15. Azione inibitoria collettiva, presupposti, soggetti legittimati, procedimento; 16. Mezzi informatici di comunicazione e pubblicazione.

 

Premessa

La legge 31/2019 ridisciplina radicalmente ambito di applicazione, presupposti, procedimento, metodi di adesione e conseguenze risarcitorie dell’azione collettiva (c.d. class action).

Le nuove disposizioni, non più limitate alla sola tutela dei consumatori, entreranno in vigore il 19 aprile 2020 e non potranno che riguardare violazioni successive a tale data. Per le violazioni pregresse, continueranno ad applicarsi, per i soli consumatori, le disposizioni di cui agli artt. 139-140-bis del d. lgs. 2006/2005 (c.d. Codice del Consumo) abrogati dall’art. 5 della legge.

La riforma ha comportato l’inserzione di un nuovo titolo (VIII-bis) nel Libro Quarto del Codice di procedura civile (c.p.c.).

Il vademecum fornisce una sintetica ricostruzione visiva delle disciplina analizzando le singole norme e premettendo un sintetico abstract dopo ciascuna titolazione

Art. c.p.c.

Tema sostanziale
o procedimentale

Disciplina

 

1. Ambito applicativo e oggettivo, soggetti attivi e passivi, rapporto con azioni individuali e accordi transattivi

Abstract – L’azione di classe viene estesa a tutti i portatori (consumatori e no) di interessi omogeni lesi contro imprese (di qualunque tipo) e gestori di servizi pubblici. L’azione individuale resta possibile soffrendo però di alcuni limiti (cfr. punto 10). Non sono ammessi interventi di terzi.

840-bis

Ambito applicativo

Tutela dei “diritti individuali omogenei” di chiunque (anche non consumatori)

Soggetti attivi

Chiunque sia titolare del diritto omogeneo che si pretende leso oppure un’associazione/organizzazione non lucrativa che persegua statutariamente tali fini e sia iscritta in un pubblico registro tenuto dal Ministero Giustizia

Soggetti passivi

Imprese (senza limitazioni dimensionali o merceologiche) e/o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità

Oggetto

Atti e comportamenti dei soggetti passivi nell’esercizio delle loro attività

Azione individuale

Ammessa (al di fuori dell’azione di classe). V. però art. 840-undecies

Intervento di terzi

(art. 105 c.p.c)

Non ammesso

Effetto di accordi transattivi

Se sono tali da far venir meno i ricorrenti e nessun aderente si costituisce nel termine fissato dal giudice (fra 60 e 90 gg), l’azione si estingue

 

2. Forma della domanda, competenza, filtro di ammissibilità

Abstract – La domanda si presenta con ricorso, si svolge con rito sommario ed è soggetta a filtro di ammissibilità limitato a casi specifici. La relativa ordinanza è impugnabile.

840-ter

Forma della domanda

Ricorso

Competenza per materia

Tribunale Sezione Specializzata Imprese (SPI)

Competenza per territorio

Tribunale SPI della sede del soggetto passivo

Rito applicabile

Sommario ex art. 702-bis ss. c.p.c.

Rito modificabile

No

Sospensione

Possibile se su fatti rilevanti per la decisione pende istruttoria davanti a un’autorità indipendente o un giudizio amministrativo

Interferenze con altri procedimenti

Sono salve le diposizioni del d. lgs. n. 3/2017 (risarcimenti per danni da azioni anticoncorrenziali)

Termine di emanazione sentenza

30 gg. dalla discussione orale

Filtro di ammissibilità

Sì, da pronunciarsi con ordinanza

Termine di pronuncia sul filtro

30 g. dalla prima udienza

 

 

Casi di inammissibilità

  1. Domanda manifestamente infondata
  2. Carenza di omogeneità dei diritti azionati
  3. Conflitto di interessi fra ricorrente e resistente
  4. Ricorrente non in grado di tutelare adeguatamente i diritti azionati

Riproponibilità azione dichiarata inammissibile

Sì, ma solo se mutino le circostanze o si deducano nuove ragioni di fatto o di diritto

Impugnabilità delle ordinanze

Sì, sia di rigetto che di accoglimento

Forma dell’impugnazione

Reclamo alla Corte d’Appello

Termine di impugnazione

30 gg. dalla comunicazione/notifica dell’ordinanza

 

3. Concorso di più class action

Abstract – In linea di principio è vietato il concorso di più class action, salvo alcune eccezioni.

840-quater

Divieto di azioni plurime

Sì, dopo la pubblicazione nel portale dei servizi telematici (v. punto 16), ulteriori class action non sono più proponibili. Quelle presentate fra deposito del ricorso e pubblicazione nel portale vengono riunite alla principale

Eccezioni al divieto

Sì, se:

  1. la class action principale viene dichiarata inammissibile o la causa è cancellata dal ruolo o viene decisa con provvedimento non sul merito; oppure
  2. l’azione riguarda diritti non azionabili nel termine di cui sopra

 

Violazione del divieto

Cancellazione dal ruolo della causa successiva e divieto di riassunzione

 

4. Procedimento: adesione, prove, CTU, riservatezza, ordini d’esibizione, sanzioni

Abstract– A causa instaurata, l’adesione è possibile entro ampi termini temporali. L’adesione non rende l’aderente parte del processo. L’istruttoria è snella, è ammessa la CTU e il giudice può avversi di statistiche e presunzioni semplici, ordinare l’esibizione di prove (assistita da sanzioni). Una speciale disciplina è prevista per informazioni che abbiano carattere di riservatezza.

840-

quinquies

Termini per l’adesione

Termine perentorio fissato dal tribunale tra i 60 e i 150 gg. dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di ammissione sul portale telematico

Diritti dell’aderente

Non è parte del procedimento, ma può accedere al fascicolo informatico e riceve ogni comunicazione a cura della cancelleria

Atti istruttori

Disposti dal tribunale senza formalità non essenziali al contraddittorio. Facoltà del giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici

Eventuale nomina di CTU

Spese e anticipi a carico del resistente

Esibizione delle prove

Solo su istanza motivata del ricorrente il giudice può ordinarne l’esibizione al resistente purché rilevanti e nella sua disponibilità

Individuazione delle prove

Ad opera del giudice che ne circoscrive gli elementi distintivi o le categorie rilevanti, individuate mediante riferimento a caratteristiche comuni

Disamina e valutazione dell’ordine d’esibizione

Il giudice analizza sia l’adeguatezza della domanda di esibizione ai fatti e alle prove a supporto, che la portata e i costi dell’esibizione, e valuta il contenuto di riservatezza delle prove di cui è richiesta l’esibizione

Informazioni riservate

informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone e imprese oltre ai segreti commerciali, se l’ordine o richiesta di esibizione le contempla, sono sottoposte a specifiche ed adeguate misure di tutela disposte dal giudice (porte chiuse, limitazione titolati alla visione, sintesi aggregate e “anonime”)

Diritto della parte soggetta a istanza di esibizione

Essere sentita prima che il giudice provveda

Mancato rispetto dell’ordine di esibizione o inadempimento

Sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro e possibilità del giudice di dare per provato il relativo fatto

Distruzione prove rilevanti

Salvo si tratti di un reato, sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro e possibilità del giudice di dare per provato il relativo fatto

Provvedimento

Sentenza

Pubblicazione

Entro 15 gg. dal deposito

 

5. Sentenza di accoglimento, conseguenze e procedura d’adesione post sentenza

Abstract – Secondo uno schema organizzativo prossimo a quello concorsuale, la sentenza di accoglimento nomina un giudice delegato alla procedura e un rappresentante comune degli aderenti (con funzioni gestionali, amministrative e di rappresentanza processuale) e consente l’adesione alla class action successiva alla pronuncia stessa.

art. 840-sexies

 

Sentenza di accoglimento e conseguenze su domande risarcitorie o restitutorie; definizione e accertamento lesione di diritti individuali omogenei

Documentazione da produrre

Il tribunale:

  1. se l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione/associazione, dispone su risarcimenti e restituzioni
  2. accerta che il resistente abbia leso diritti individuali omogenei e ne definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei
  3. il tribunale stabilisce quale documentazione deve essere esibita a prova della titolarità dei diritti individuali omogenei

Apertura della procedura adesiva post-sentenza

La sentenza dichiara aperta la procedura di adesione e fissa termine tra 60 e 150 gg. dalla data di pubblicazione della sentenza

Nomina giudice delegato

e rappresentante comune

La sentenza nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti, che è pubblico ufficiale. Determina il fondo spese a carico di ogni aderente

  

6. Modalità di adesione: forme, prove (affidavit) e inefficacia

Abstract – L’adesione è possibile senza assistenza di difensore e richiede formalità minime. Fra le prove producibili rientrano anche dichiarazioni testimoniali (una sorta di “affidavit”).

art. 840-septies

Forma di adesione

Inserimento della domanda nel fascicolo informatico

Elementi essenziali della domanda (a pena di inammissibilità)

1) indicazione del tribunale e dati relativi all’azione

2) dati identificativi dell’aderente

3) indirizzo pec o recapito certificato

4) oggetto

5) fatti costitutivi della domanda

6) indice dei documenti probatori

7) attestazione di veridicità sub poena

8) conferimento di rappresentanza al rappresentante comune

9) dati per l’eventuale accredito

10) dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese

Dichiarazioni

testimoniali di terzi

Rilasciate da terzi capaci di testimoniare (identità accertata da avvocato come pubblico ufficiale) e liberamente valutate dal giudice.

Modalità produzione documentale

Inserimento nel fascicolo informatico

Inefficacia dell’adesione

In caso di revoca del potere di rappresentanza al rappresentante comune, è rilevabile d’ufficio

 

7. Progetto dei diritti individuali omogenei

Abstract – Si tratta di una fase procedimentale essenziale per l’individuazione degli aderenti e per la verifica del loro diritto. Analogamente alla formazione di uno stato passivo fallimentare, il rappresentante comune (avvalendosi, se del caso, di esperti tecnici) redige un progetto in cui espone la sua posizione su ciascuna adesione. Il resistente e gli aderenti possono presentare osservazioni. Il piano è approvato dal Giudice Delegato con decreto immediatamente esecutivo.

art. 840-octies

Memoria del resistente

Entro 120 gg. dall’apertura della procedura adesione post-sentenza

Predisposizione del progetto

Il rappresentante comune predispone, deposita e comunica alle parti il progetto entro 90 gg. dalla scadenza di cui sopra motivato per ciascuna domanda e può chiedere al tribunale la nomina di uno o più esperti tecnici per la valutazione dei fatti

Osservazioni e documenti integrativi di resistente e aderenti

Entro 30 gg. dalla comunicazione del progetto

Mezzi di prova ammessi

Solo documentali

Variazioni al progetto

Il rappresentante comune può apportarle e depositarle entro 60 gg. dalla scadenza di cui sopra

Decreto di accoglimento

Il giudice delegato, se accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, con decreto motivato condanna il resistente al pagamento di somme o cose a titolo risarcitorio o restitutorio.

Esecutività del decreto

Sì, immediata

 

8. Compensi e spese procedurali

Abstract – Sono previsti compensi (muniti di privilegio) e rimborsi spese in favore del rappresentante comune e dei legali del ricorrente.

art. 840-novies

Compenso del rappresentante comune

Liquidato dal giudice con il decreto di cui all’articolo 840/octies in misura percentuale sul complessivo dovuto agli aderenti e proporzionale al numero dei componenti la classe (oltre al rimborso delle spese documentate):

Numero

aderenti

Percentuale

massima

da 1 a 500

9%

da 501 a 1.000

6%

da 1.001 a 10.000

3%

da 1.0001 a 100.000

2,5%

da 100.001 a 500.000

1,5%

da 500.001 a 1.000.000

1%

oltre 1.000.000

0,5%

 

importi aumentabili o diminuibili del 50% in ragione di: complessità dell’ incarico; ricorso a coadiutori; qualità della prestazione; sollecitudine di gestione; numero aderenti

Spese legali del ricorrente dei ricorrenti di azioni riunite

Somma ulteriore (compenso premiale) rispetto a quanto liquidato a titolo di risarcimento o restituzione a ciascun aderente, calcolato come da tabella di cui sopra

Spese legali per gli aderenti

Nessuna

    

9. Impugnazione della sentenza: casi e termini specifici

Abstract – La sentenza è impugnabile dagli aderenti solo per cause di revocazione o per collusione delle parti.

art. 840-decies

Legittimati

Soggetti attivi aderenti

Termini di impugnazione

Non si applica l’art. 325 c.p.c. (30 gg da notifica). Vale termine generale di 6 mesi

Casi di impugnabilità

  • revocazione ex art 395 c.p.c. (dolo di una parte; prove dichiarate o riconosciute false; nuovi documenti decisivi non prodotti per forza maggiore o fatto dell’avversario; palese errore di fatto; conflitto di giudicati; dolo del giudice accertato con sentenza definitiva)
  • sentenza effetto di collusione tra le parti (termine decorrente dalla scoperta della collusione)

 

10. Impugnazione del decreto di approvazione del progetto: casi, forme, termini, procedimento

Abstract – Il decreto di approvazione del progetto è impugnabile con ricorso dal ricorrente, dal resistente e dal rappresentante comune. L’impugnazione è decisa dal tribunale in via sommaria e non sospende l’esecutività del decreto. Le azioni individuali sono ammesse solo in caso di revoca dell’adesione.

art. 840-undecies

Legittimati all’impugnazione

Resistente, rappresentante comune e avvocati del ricorrente

Forma

Ricorso

Termine

Deposito in cancelleria entro 30 gg. dalla comunicazione del decreto

Contenuto

– indicazione del tribunale competente

– generalità del ricorrente e elezione di domicilio nel comune del giudice adito;

– esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e relative conclusioni

Efficacia sospensiva del decreto

No

Nuovi mezzi di prova o nuovi documenti

Non ammessi (salvo documenti di cui la parte dimostri l’incolpevole impossibilità di depositarli nella fase precedente)

Udienza di comparizione

Fissata dal presidente del tribunale entro 40 gg. dal deposito del ricorso e comunicata ai controinteressati

Termine di costituzione del resistente

5 gg. prima dell’udienza

Atto di costituzione

Memoria

Decreto di conferma, modifica o revoca

Il tribunale provvede entro 30 gg. dall’udienza di comparizione

Intervento di interessati

Ammesso entro e non oltre il termine di costituzione

Provvedimento

Decreto di conferma, revoca o modifica del decreto impugnato

Termine emanazione provvedimento

30 gg. dall’udienza di comparizione

Azione individuale dell’aderente

Ammessa previa revoca della domanda di adesione prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti

 

11. Adempimento spontaneo, effetti e impugnazione

Abstract – L’adempimento spontaneo del resistente soccombente comporta l’accantonamento delle somme, la rapida formazione di un piano di riparto. Il piano è impugnabile come da punto 10.

art. 840-duodecies

Effetti dell’adempimento spontaneo

  • Somme depositate in conto vincolato
  • Urgente piano di riparto del rappresentante comune
  • Decreto del G.D. di ordine di pagamento agli aderenti
  • Deposito da parte del rappresentante comune dei pagamenti avvenuti

Compenso aggiuntivo per il rappresentante comune

Nessuno

Opposizione

Ammessa

Legittimati all’opposizione

Rappresentante comune, soggetto passivo debitore, avvocati del ricorrente

 

Termini e procedimento

Come da punto 10

 

12. Esecuzione forzata collettiva, soggetto legittimato, modalità, compensi

Abstract – In assenza di adempimento spontaneo, l’esecuzione è promossa e gestita (anche sul versante passivo: opposizioni) solo dal rappresentante comune (escluse le azioni individuali), cui spetta un compenso aggiuntivo in regime di privilegio.

art. 840-terdecies

Soggetto legittimato all’esecuzione

 

Solo il rappresentante comune su autorizzazione del G.D. del tribunale (salvo per impugnazione di atti di questi ultimi)

Soggetto legittimato a resistere nelle opposizioni

Azioni esecutive individuali

Non ammesse

Somme ricavate da provvedimenti non definitivi

Accantonate secondo modalità stabilite dal giudice dell’esecuzione

Compenso aggiuntivo per il rappresentante comune

Liquidato dal giudice: massimo 10% del ricavato

Privilegi

Credito del rappresentante comune per compensi (generale e aggiuntivo) sino al 75% dei beni esecutati

 

13. Transazioni, atti d’iniziativa, autorizzazioni, contestazioni, effetti esecutivi

Abstract – Le transazioni possono essere proposte dal giudice o dal rappresentante comune. Gli aderenti possono contestare entro un breve termine (opera il silenzio-assenso). Gli aderenti dissenzienti possono revocare al rappresentante comune il potere di firma dell’accordo. Tale firma è apposta previa autorizzazione del G.D. La transazione è di per sé titolo esecutivo.

art. 840-quaterdecies

Iniziativa del Tribunale

Formulazione di proposta, ove possibile e prima della discussione orale.

Presupposti

Valore della causa e questioni di facile e pronta soluzione in diritto

Modalità di adesione

Dopo la pubblicazione dell’accordo transattivo o conciliativo nel portale telematico, ciascun aderente può dichiarare di volervi aderire

Iniziativa del

rappresentante comune

Dopo la sentenza di accoglimento, può predisporre con il soggetto passivo uno schema di accordo

Contestazioni degli aderenti

Inseribili nel fascicolo informatico

Termine di contestazione

Entro 15 gg dalla comunicazione

Mancata contestazione

Accettazione della proposta transattiva

Adesione del ricorrente

Entro 15 gg dalla comunicazione

Autorizzazione alla stipulazione

Emanata dal G.D. entro 30 gg. dal termine di cui sopra

Facoltà degli aderenti contestanti

Privazione del potere di stipula in capo al rappresentante comune

Natura di titolo esecutivo della transazione

Sì, immediata.

Formalità del precetto

  • Trascrizione integrale della transazione
  • Autentica delle firme ad opera del rappresentante comune

Azione promosse da associazioni / organizzazioni

L’articolo è applicabile in quanto compatibile e può riguardare anche il risarcimento del danno o le restituzioni ad aderenti non contestanti

 

14. Chiusura della procedura di adesione, reclamabilità ed effetti

Abstract – La procedura di adesione si chiude per totale soddisfacimento o incapienza. La chiusura è disposta con provvedimento del G.D. e libera le azioni esecutive individuali.

art. 840-quinquies

decies

Condizioni

a) riparto eseguito sino a concorrenza dei crediti degli aderenti

b) l’impossibilità di pervenire ad un ragionevole soddisfacimento dei crediti degli aderenti (tenendo conto anche dei costi)

Atto di chiusura

Decreto motivato del G.D.

Reclamo

Ammesso

Procedura di reclamo

Come da punto 10

Effetti della chiusura

Diritto dei singoli di aderenti di agire per la quota di credito insoddisfatta maggiorata di interessi

     

15. Azione inibitoria collettiva, presupposti, soggetti legittimati, procedimento

Abstract – Si tratta di un procedimento alternativo alla class action volto non a risarcire un danno ma a far cessare o a prevenire il ripetersi o il reiterarsi di una condotta scorretta. E’ gestita con rito camerale e prevede la possibilità di introdurre penali per il mancato rispetto dello statuito nonché la diffusione del provvedimento.

art. 840-sexiesdecies

Presupposti

Atti e comportamenti, commissivi e omissivi, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti

Soggetti attivi

Chiunque vi abbia interesse e associazioni / organizzazioni legittimate alla class action

Soggetti passivi

 

Come per class action

Provvedimento richiedibile

  • Ordine di cessazione o reiterazione
  • Su istanza di parte possibile concessione dei provvedimenti ex art. 614/bis (“multa” privata per ogni violazione o reiterazione) anche fuori dai casi ivi previsti;
  • su richiesta del PM e delle parti, ordinare che il soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate

Forma provvedimento

Decreto

Pubblicazione / diffusione del decreto

Possibile in modi, in tempi e con mezzi stabiliti dal giudice con il decreto stesso

Procedimento

Camerale ex art. 737 ss. c.p.c. e, in quanto compatibile il procedimento di cui al punto 4

Forma dell’atto

Ricorso

Giudice competente

Tribunale SPI della sede del soggetto passivo

Mezzi istruttori

Nessuna limitazione. Facoltà del giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici

Provvedimento reclamabile

Giudice competente per il reclamo

Corte d’Appello

Termine reclamo

10 gg. dalla comunicazione o dalla notifica

Class action e azione inibitoria contestuali

Separazione della cause disposta d’ufficio.

 

16. Mezzi informatici di comunicazione e pubblicazione

L’art. 2 della L. 31/2019 ha introdotto due ulteriori articoli nelle disposizioni di attuazione del c.p.c. (rispettivamente, 196/bis e 196/ter), con cui rispettivamente si prevede la comunicazione attraverso PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall’aderente (c.d. SERC), e la creazione di un elenco (da istituirsi con DM Giustizia) delle associazioni / organizzazioni abilitate a promuovere class action o azioni inibitorie collettive.

La norma dispone altresì che il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia deve inviare alla PEC ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si sia registrato mediante apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. Si rammenta che tali atti sono:

  • ricorso per class action
  • ordinanza su filtro di ammissibilità (sia in caso di ammissione che di rigetto)
  • sentenza di accoglimento o di rigetto della class action includente la nomina del rappresentante comune
  • adesione alla class action (area informatica specifica)
  • impugnazione della sentenza
  • proposta transattiva d’iniziativa del giudice
  • schema di proposta transattiva d’iniziativa del rappresentante comune
  • autorizzazione del rappresentante comune alla firma della transazione
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