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Attualità

Mercato Europeo dei Repo: ultimo aggiornamento della Guida alle Best Practice dell’ICMA

31 Luglio 2015

Luca Amorello

Di cosa si parla in questo articolo

Il 27 Luglio 2015 l’European Repo Council (ERC) dell’International Capital Market Association (ICMA) ha pubblicato le nuove linee guida in materia di best practice per il mercato dei pronti contro termine (repo). Tali disposizioni vanno ad integrare e sostituire la precedente Guida pubblicata nel Marzo 2014, la quale, per la prima volta, consolidava in un unico documento i principi, le raccomandazioni e le convenzioni di mercato in materia di repo trading enunciate dall’ICMA e dall’ERC nell’ultimo decennio.

Le nuove linee guida prescrivono una serie di raccomandazioni considerate di particolare utilità per il mercato monetario, lasciando tuttavia alle rispettive parti negoziali la possibilità di stipulare termini alternativi per le transazioni. Sulla base di tali premesse, scopo delle best practice è quello di favorire una maggiore efficienza del mercato dei pronti contro termine attraverso la ridefinizione delle prassi e delle condotte negoziali, di modo che possano essere scongiurati eventuali rischi per le transazioni derivanti da incertezza, ritardi o sospensioni dell’ordinaria attività di trading.

Vale la pena sottolineare come la Guida riguardi principalmente l’assetto delle convenzioni negoziali e post-negoziali del mercato monetario Europeo, mentre è demandato alle autorità nazionali competenti il compito di dettagliare le condotte ritenute più appropriate per la prudente gestione delle attività negoziali nei mercati domestici.

Le raccomandazioni delineate dall’ICMA hanno ad oggetto tre diverse fasi delle operazioni di pronti contro termine. Si tratta, in particolare, (i) della fase di avviamento dell’operazione; (ii) della fase di adeguamento dei margini (margining repo); e (iii) della gestione del cd. “ciclo di vita” dei repo.

Per la prima fase, l’ICMA stabilisce una serie di principi volti a garantire la certezza e la trasparenza delle informazioni rilevanti per il corretto avviamento delle operazioni in oggetto. A tale scopo, ad esempio, viene richiesto alle parti di determinare con chiarezza la precisa identità giuridica delle controparti iniziali, facendo ricorso, ove possibile, al Legal Entity Identifier (LEI), strumento elaborato dal Financial Stability Board (FSB) per promuovere maggiore trasparenza nelle operazioni concluse sui mercati finanziari. Certamente rilevante ai fini della trasparenza di mercato risulta essere inoltre la necessità di chiarire, nella fase di apertura dell’operazione, se i soggetti stiano operando per conto proprio o di terzi.

Particolare attenzione viene poi dedicata alle negoziazioni telefoniche e telematiche, per le quali vengono definiti alcuni presidi organizzativi volti ad assicurare la chiara comprensione dei termini contrattuali.

Occorre evidenziare come le nuove disposizioni si soffermino in modo scrupoloso sulle fattispecie caratterizzanti il mercato dei repo. Raccomandazioni ad hoc vengono infatti disposte sia per le transazioni aventi ad oggetto i c.d. forward repo (operazioni che si configurano quando la transazione abbia una data di riacquisto posteriore rispetto al termine convenzionale previsto per il primo trasferimento), sia per le transazioni riguardanti i cd. open repo (ove la transazione può essere estinta in ogni momento in quanto il contratto non prevede alcuna data specifica di riacquisto). Nel dettaglio, per questi ultimi, viene richiesto alle parti di pattuire il periodo di trasferimento del collaterale ed un termine di preavviso per la notifica della conclusione del contratto.

Altre disposizioni hanno invece ad oggetto i cd. general collateral repos, peculiare categoria contrattale ove è lo stesso cedente a scegliere il collaterale da trasferire al cessionario. In proposito si raccomanda al cedente di notificare al cessionario il prima possibile – e comunque entro un’ora dall’esecuzione del contratto – il tipo di collaterale che si propone di consegnare, nonché di raggiungere, entro gli stessi termini, un accordo sul prezzo o sui prezzi attinenti al valore del collaterale prescelto.

Principi ulteriori vengono poi delineati per altre operazioni intraprese sul mercato monetario, quali, ad esempio, le operazioni di sell/buy-backs e di pronti contro termine ad un tasso variabile basato sul valore di un indice overnight.

L’ICMA, in aggiunta, dedica alcune proposizioni all’applicazione dei tassi di interesse. Qualora infatti le parti si accordino per l’applicazione di un tasso di interesse nei casi di ritardato pagamento, la guida suggerisce che tale accordo sia raggiunto prima dell’inizio delle negoziazioni. Inoltre il tasso di interesse eventualmente pattuito dovrà essere chiaramente indicato nel Global Master Repurchase Agreement. E’ importante notare, a tal riguardo, come le linee guida affermino il carattere non sanzionatorio del tasso, il quale dovrà costituire unicamente uno strumento di compensazione per il ritardo sopportato dalla parte non inadempiente.

Per quanto concerne le fasi di adeguamento dei margini e digestione del “ciclo di vita” dei pronti contro termine, le nuove best practice statuiscono alcuni presidi sia per il calcolo e la registrazione del margine iniziale e degli haircuts, sia per l’eventualità del mancato adempimento delle controparti. In più si disciplinano i termini delle richieste di integrazioni (margin calls), nonché i loro trasferimenti, mentre si raccomanda, al fine di assicurare una gestione efficiente di tali richieste, il monitoraggio continuo dei pagamenti delle cedole e dei dividendi.

Nel caso di mancato trasferimento del collaterale da parte del cedente, la guida prevede raccomandazioni specifiche per la notifica di tale inadempimento. Inoltre vengono delineate norme di condotta per il caso in cui il cessionario desideri optare per il cd. mini close-out, a norma del quale egli avrà la possibilità di concludere la transazione, determinare il valore del collaterale sulla base della metodologia indicata nel Master Agreement e provvedere alla compensazione con quanto dovuto al cedente.

In ultimo, le linee guida definiscono principi supplementari per l’ipotesi in cui le parti decidano di modificare i termini contrattuali a seguito della negoziazione. 

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