WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Dossier

Emergenza COVID-19: le misure di sostegno alla liquidità delle imprese

23 Aprile 2020

Sergio Paris, Dottore di ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

L’emergenza epidemiologica in atto, oltre a mietere numerose vittime, sta danneggiando significativamente il tessuto socio-economico nazionale. Ciò ha indotto il Governo a varare, nel giro di tre settimane, due decreti contenenti una serie di misure tese ad attenuare la crisi di liquidità che incombe sulle imprese italiane. Tali interventi governativi si aggiungono all’Addendum all’Accordo per il Credito del 2019 siglato il 6 marzo fra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese.

Con la moratoria ABI si è cercato di fornire una prima risposta all’esigenza di liquidità, riproponendo le misure denominate “Imprese in Ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. È stata offerta la possibilità alle PMI danneggiate dall’emergenza epidemiologica, limitatamente alle imprese classificate in bonis[1], di ricorrere ad una delle seguenti tre agevolazioni creditizie sui finanziamenti in essere:

  1. sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale di mutui e leasing;
  2. allungamento fino al 100% della durata residua del piano d’ammortamento dei mutui;
  3. allungamento fino a 270 giorni delle scadenze dei finanziamenti a breve.

La moratoria ABI è stata in qualche modo “superata”, quantomeno per quanto riguarda la misura di sospensione delle rate, dal varo della moratoria ex-lege prevista dall’art. 56 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18). È stata infatti introdotta la possibilità per le PMI e i lavoratori autonomi danneggiati dall’epidemia di avvalersi di una moratoria per le seguenti forme tecniche di finanziamento:

  1. aperture di credito a revoca e anticipi su crediti: gli importi accordati esistenti 29/02/2020 (o se superiori al 17/03/2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. prestiti non rateali: proroga al 30 settembre 2020 di tutti i contratti con scadenza anteriore;
  3. mutui e leasing: sospensione fino al 30/09/2020 (compreso) del pagamento di tutte le rate/canoni, con conseguente allungamento del piano di ammortamento. In caso di sospensione del pagamento dell’intera rata[2], durante il periodo della moratoria maturano sul debito residuo interessi al tasso contrattuale, che vengono poi suddivisi per il numero di rate residue al momento della riattivazione del piano di ammortamento e rimborsati senza alcuna capitalizzazione.

Al fine di attenuare i rischi e le potenziali perdite in cui incorrere il sistema bancario, per effetto dell’inevitabile aumento della probabilità di insolvenza durate il periodo della moratoria, il Decreto ha previsto l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI che fornisce una copertura sul 33% delle esposizioni (nel caso delle aperture di credito sulle esposizioni incrementali).

Ed è proprio attorno al ruolo del Fondo PMI che ruotano le misure di maggior rilievo previste dal Decreto “Cura Italia”, così come emendate e integrate dal successivo Decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23). Per effetto di tale ultimo intervento normativo, fino al 31 dicembre dell’anno in corso:

  • l’accesso alla garanzia del Fondo sarà gratuito, essendo state azzerate sia le commissioni previste in caso di accensione della garanzia sia quelle per il mancato perfezionamento delle operazioni:
  • l’operatività del Fondo è stata estesa alle midcap italiane, innalzando a 499 unità la numerosità massima di dipendenti delle imprese richiedenti;
  • l’importo massimo garantibile è stato elevato a 5 milioni di euro, e con esso le aliquote di copertura che possono ora raggiungere, a talune condizioni[3], anche il 100% dell’importo finanziato;
  • sono stati significativamente allentati i criteri di valutazione del Fondo, prevedendo l’accesso automatico (senza alcuna istruttoria) per i finanziamenti fino a 25mila euro e l’utilizzo del solo modulo economico-finanziario (con sospensione del modulo mandamentale) per gli altri finanziamenti;
  • sarà possibilità fruire della garanzia del Fondo anche da parte delle imprese che hanno posizioni classificate come “inadempienze probabili” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”, precludendo l’accesso alle sole imprese con esposizioni classificate a “sofferenza”.

Alle misure di potenziamento del Fondo PMI si è poi aggiunto l’intervento di ridisegno dell’operatività di SACE, che ora può prestare garanzie sui finanziamenti erogati a tutte le imprese italiane colpite dalla crisi, a prescindere dalla dimensione, disponendo di una controgaranzia dello Stato Italiano. Nel 2020 SACE potrà infatti garantire finanziamenti fino a 200 miliardi di euro, con tassi di copertura compresi fra il 70% e il 90% in base a prestabilite soglie di fatturato e dipendenti delle imprese finanziate. Ciò a condizione che si tratti di prestiti destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e che le imprese assumano l’impegno a non distribuire dividendi per 12 mesi e a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. La garanzia SACE, diversamente da quella del Fondo, non è gratuita ma assume per le PMI un costo annuo che sale progressivamente dallo 0,25% del primo anno all’1,00% del sesto e ultimo anno (aliquote raddoppiate per le medie e grandi imprese).

Al Decreto Liquidità si deve riconoscere di aver apportato una giusta correzione di rotta rispetto al Decreto Cura Italia, che era eccessivamente orientato alle misure di breve termine (la moratoria), affrontando il tema cruciale per le imprese della raccolta di nuovo funding. Positiva è stata anche la decisione di non precludere la garanzia del Fondo alle imprese con esposizioni classificate come UTP o scadute deteriorate, in quanto avrebbe rischiato di infliggere il colpo di grazia a tutte quelle società che, pur non affrontando la crisi in condizioni ottimali, hanno la possibilità uscirne ritrovando condizioni di equilibrio finanziario.

Ciò che desta qualche preoccupazione è la coerenza fra alcune misure e l’urgenza di contrastare con immediatezza la crisi di liquidità. Rischia infatti di essere troppo lenta e farraginosa la procedura di affidamento dei prestiti con garanzia SACE, data la numerosità dei soggetti coinvolti nell’istruttoria creditizia: dapprima la banca finanziatrice, poi SACE e, per le imprese con oltre cinquemila dipendenti, addirittura il MEF.

In attesa del varo del prossimo Decreto “Aprile”, che dovrebbe contenere ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese, è auspicabile l’estensione delle agevolazioni anche al comparto della finanza innovativa e/o alternativa. Si pensi ad esempio a basket bond di filiera, specializzati nei comparti industriali maggiormente penalizzati dalla crisi, che potrebbero attirare gli investimenti e/o le garanzie sia di investitori istituzionali italiani (es. CDP) sia internazionali (BEI, FEI, ecc.). Oppure a misure di incentivo fiscale per l’emissione di strumenti ibridi di capitale, il cui utilizzo potrebbe evitare che la massiccia immissione in azienda di nuovo debito finisca semplicemente col ritardare lo stato di crisi, sospingendo la leva finanziaria, storicamente già molto elevata nelle PMI italiane, verso livelli non sostenibili nel medio periodo.

 


[1] Gli interventi previsti dalla moratoria ABI sono destinati alle PMI che, al momento di presentazione della domanda, non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). Sono ammissibili invece i finanziamenti con rate già scadute (non pagate o pagate parzialmente), purché da non più di 90 giorni.

[2] L’impresa richiedente ha la facoltà di richiedere la sospensione del pagamento della sola quota capitale in luogo dell’intera rata.

[3] Tale facoltà è prevista per:

  • per i finanziamenti fino a € 25.000 (purché non superiori al 25% dei ricavi 2019 dell’azienda), a condizione che tali finanziamenti abbiano una durata massima di 6 anni e un preammortamento di almeno 2 anni;
  • per i finanziamenti fino a € 800.000 (anch’essi fino alla soglia del 25% dei ricavi), mediante una garanzia statale del 90% a cui si può cumulare la garanzia di un Confidi sul residuo 10%.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03
Iscriviti alla nostra Newsletter