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Attualità

La Legge di Bilancio 2019 rinvia le deduzioni per gli intermediari finanziari

31 Gennaio 2019

Alessandro Gonzato, Dip. Fiscale, Studio Legale Sutti

Di cosa si parla in questo articolo

1. La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) contiene misure volte a differire la deduzione di componenti di reddito per gli intermediari finanziari.

La prima misura fiscale (art. 1, c. 1056) consiste nel rinvio, dal 2018 al periodo d’imposta 2026, degli effetti del regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela di enti creditizi, finanziari e imprese di assicurazione, come disciplinato all’art. 16, d.l. 83/2015.

Nel merito delle singole quote non ancora dedotte al 2016, il d.l. 83/2015 ne predetermina il naturale riassorbimento nel piano decennale 2016-2025 per quote annuali e diversificate, come elencate al medesimo art. 16, commi 4 e 9, ai fini IRES ed IRAP[1].

Il d.l. 83/2015 prevedeva, in origine, la deducibilità ai fini IRES ed IRAP – per l’anno 2018 – di una quota pari al 10% dei riversamenti delle imposte anticipate (c.d. Dta) iscritte in bilancio nel 2015 e in anni precedenti, ai sensi dello IAS 12.

Nell’ambito di tale piano di reversal di Dta, la quota incidente sul carico fiscale del 2018 verrà ora differita al periodo d’imposta 2026. Tale quota è a sua volta composta dalla sommatoria dei reversal di precedenti regimi fiscali, i quali cumulativamente rappresentano uno stock complessivo di quote deducibili[2].

In estrema sintesi, i tre regimi fiscali con impatti sulla quota oggetto di differimento sono:

  • il regime introdotto con d.l. 112/2008 che prevedeva l’immediata deduzione ai soli fini IRES delle svalutazioni operate fino a concorrenza dello 0,30% del valore dei crediti iscritti in bilancio, mentre l’eccedenza poteva essere dedotta in quote costanti nei successivi 18 esercizi;
  • il regime adottato con L. 147/2013 che imponeva una deduzione IRES/IRAP per le svalutazioni e le perdite in 5 quote costanti annuali, nell’anno di contabilizzazione e nei 4 anni d’imposta successivi[3];
  • il regime transitorio di cui al d.l. 83/2015 che disponeva per il solo anno 2015 una deduzione immediata IRES/IRAP delle svalutazioni e perdite, ma limitatamente al 75% del loro ammontare totale, con rinvio del restante 25% ai successivi 10 periodi d’imposta, secondo il piano sopra richiamato.

Inoltre, è doveroso sottolineare che il legislatore ha ulteriormente precisato (art. 1, c. 1065) che nella determinazione degli acconti d’imposta IRES e IRAP per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si deve tenere conto del differimento al 2026 della quota di reversal di Dta.

2. Prima di segnalare le altre due misure fiscali di differimento, è utile ricordare che il d.l. 83/2015 aveva modificato in modo radicale la disciplina fiscale applicabile alle rettifiche su crediti verso la clientela.

Infatti, a decorrere dal 2016, con la modifica all’art. 106, c. 3, d.p.r. 917/86 (Tuir), gli intermediari finanziari[4] possono dedurre le rettifiche di valore sui crediti in via integrale ed immediata nell’anno di iscrizione in bilancio, a prescindere dalla loro origine valutativa o realizzativa/estintiva.

La deduzione piena fa venir meno la necessità di rilevare nuove Dta.

La rinnovata disciplina ha così accresciuto la competitività del settore e favorito il processo di “pulizia” dei bilanci degli intermediari da rilevanti importi di non performing loans. Risultava inoltre migliorativa alla luce del nuovo framework regolamentare internazionale (“Accordo di Basilea 3”), secondo cui le Dta in questione non godono dei requisiti prudenziali del c.d. “patrimonio di vigilanza”.

L’art. 1, c. 1067 della Legge di Bilancio 2019 imprime nuovamente un’inversione di rotta al regime fiscale applicabile alle svalutazioni dei crediti verso la clientela da parte degli intermediari finanziari. Intermediari che, per obbligo o facoltà[5], applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Ciò avviene in quanto il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, sostituendo l’omologo IAS 39, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2018, una valutazione delle perdite attese (“expected credit losses”) e la rilevazione di un apposito fondo, a copertura delle stesse, per gli strumenti e le attività finanziarie sulla base di informazioni, attuali e future.

Stante la disciplina generale di cui all’art. 106, c. 3, Tuir, sul piano fiscale la legge stabilisce che, nell’anno di prima adozione (2018), le riduzioni del valore dei crediti verso clienti riferiti agli strumenti finanziari citati, ed iscritti nel bilancio d’esercizio in sede di prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 (cap. 5.5)[6], sono deducibili per il 10% del loro ammontare ai fini IRES ed IRAP. La restante parte verrà rateizzata in nove quote costanti. Tale differimento implica, conseguentemente, l’iscrizione di Dta.

3. La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. 1079) interviene anche sulla deducibilità delle quote di ammortamento di avviamento ed altre attività immateriali che hanno generato Dta non ancora dedotte nel periodo d’imposta 2017. Anche in questo caso, il legislatore ha scelto di operare in deroga alla disciplina originaria[7], non concedendo la deduzione della quota di spettanza 2018, ma bensì prescrivendo il differimento delle quote non dedotte in dieci quote annuali nell’arco temporale 2019-2029, fatti salvi alcuni specifici casi.

4. In chiusura, si segnala che il sistema delle deduzioni rateizzate produce, su orizzonti di lungo termine, una penalizzazione per gli intermediari finanziari. Un piano decennale di “smaltimento” delle Dta è stato giudicato dagli operatori di settore alla stregua di un “prestito forzoso” erogato dal sistema bancario verso l’erario.

Le critiche muovono, in generale, su due direzioni. In primo luogo, gli intermediari finanziari segnalano il drenaggio di liquidità. Ciò implica, a cascata, il mancato impiego del capitale e la privazione dei relativi interessi. In secondo luogo, come già accennato, la presenza di Dta in bilancio impatta negativamente sui coefficienti di dotazione patrimoniale imposti dalla disciplina regolamentare.



[1] Le rettifiche sono riconosciute ai fini IRAP a partire del periodo d’imposta 2013.

[2] Le svalutazioni e perdite su crediti iscritte nei bilanci degli intermediari al 31 dicembre 2014 ammontavano a circa 48,8 miliardi di euro.

[3] Con termine nel periodo d’imposta 2018.

[4] La definizione di “intermediari finanziari” è stata recentemente introdotta all’art. 162-bis, Tuir, dall’art. 12, D.Lgs. 142/2018, di recepimento della Direttiva UE 2016/1164 (ATAD 1).

[5] L’art. 1, cc. 1070-1071, con l’inserimento dell’art. 2-bis nel D.Lgs. 38/2005, ha previsto, per società e intermediari non quotati, la facoltà (e non più l’obbligo) di applicare gli IAS/IFRS, con decorrenza anticipata al 2018.

[6] Le norme di coordinamento fiscale sono contenute nel Decreto MEF del 10 gennaio 2018.

[7] Il c. 1079 si riferisce esplicitamente alle Dta di cui ai cc. 55, 56-bis, 56-bis1 e 56-ter, art. 2, d.l. 225/2010, ovverosia le Dta che potevano essere trasformate in crediti d’imposta, nel contesto dell’adeguamento agli standard di Basilea.

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